Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 1° aprile 1959
Validità: 01.04.1959 - 31.03.1960
Parti: Associazione dei Commercianti della provincia di Teramo, Sezione Provinciale dei Pubblici Esercizi e Unione Provinciale Sindacale di Teramo-Cisl, Camera Confederale del Lavoro di Teramo
Settori: Commercio, Esercizi pubblici, Teramo

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli esercizi.
Art. 2. - Categorie e qualifiche del personale.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Percentuali di servizio.
Art. 5. - Esercizi stagionali.
Art. 6. - Vitto ed alloggio.
Art. 7.
Art. 8. - Ferie - Gratifica natalizia - Preavviso ed indennità di licenziamento.
Art. 9. - Stipendi e salari.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Tabella degli stipendi e dei salari
Classificazione del personale

Accordo collettivo per i dipendenti dai pubblici esercizi della provincia di Teramo, 1° aprile 1959

L’anno 1959 e questo dì 1° del mese di aprile, nella sede dell'Associazione dei Commercianti della provincia di Teramo, via del Mercato 2, Palazzo Banca Nazionale del Lavoro, tra l’Associazione dei Commercianti della provincia di Teramo, Sezione Provinciale dei Pubblici Esercizi [...] e l’Unione Provinciale Sindacale di Teramo (Cisl) [...], nonché la Camera Confederale del Lavoro di Teramo [...], si è stipulato il seguente accordo integrativo provinciale di lavoro da valere per i dipendenti dalle aziende commerciali sopra indicate, accordo che sostituisce quello stipulato il 10 dicembre 1946.

Art. 3. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro per il personale impiegatizio è di 8 ore giornaliere effettive, pari a 48 ore settimanali: per il personale non impiegatizio è di 9 ore giornaliere effettive pari a 54 ore settimanali.
L’orario straordinario, oltre 1 limiti di quello normale e le prestazioni effettuate in caso di protrazione d’orario di chiusura dell’esercizio, saranno retribuite con le maggiorazioni previste dai contratti normativi nazionali [...]

Art. 7.
Negli esercizi commerciali previsti dal presente contratto integrativo provinciale di lavoro il numero degli apprendisti non potrà esser superiore a 3 per ciascun esercizio e per ogni 10 dipendenti qualificati. Negli esercizi con numero inferiore a 10 dipendenti qualificati la proporzione non può essere superiore ad 1 a 1.
[...]

Art. 8. - Ferie - Gratifica natalizia - Preavviso ed indennità di licenziamento.
Si applicano le disposizioni dei contratti nazionali normativi vigenti anche per quant'altro non previsto dal presente accordo integrativo provinciale.