Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 18 agosto 1959
Validità: 01.09.1959 - 10.08.1961
Parti: Associazione Provinciale dei Commercianti e Cisl, Uil, Cgil
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Chieti

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli esercizi.
Art. 2. - Categorie e qualifiche.
Art. 3. - Commissione paritetica qualificata.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario.
Art. 7. - Lavoro nella protrazione dell’orario di chiusura.
Art. 8. - Tabella dei turni.
Art. 9. - Ferie.
Art. 10. - Stipendi e salari.
Art. 11. - Percentuale di servizio.
Art. 12. - Rinfreschi e ricevimenti.
Art. 13. - Indennità contingenza e calcolo vitto.
Art. 14. - Suddivisione percentuale di servizio.
Art. 15. - Gratifica natalizia.
Art. 16. - Personale extra o di surroga.
Art. 17. - Equiparazione convenzionale.
Art. 18. - Esercizi di stagione.
Art. 19. - Locali notturni.
Art. 20. - Buffet di stazione.
Art. 21. - Delegati C. I. - Dirigenti sindacali.
Art. 22. - Trattenuta per spese assistenza sindacale.
Art. 23. - Condizioni di miglior favore.
Art. 24. - Decorrenza e durata.
Tabella delle retribuzioni

Accordo collettivo integrativo per i dipendenti da caffè, bars, bottiglierie, birrerie, pasticcerie, gelaterie, confetterie ed esercizi similari della provincia di Chieti, 18 agosto 1959

Addì 18 agosto nell'anno 1959 in Chieti presso la sede della Associazione Provinciale dei Commercianti, tra l’Associazione Provinciale dei Commercianti [...] e la Cisl [...], la Uil [...], la Cgil [...], si è stipulato il seguente accordo integrativo provinciale al CCNL 15 maggio 1959 per i dipendenti da caffè-bar, bottiglierie, birrerie, pasticcerie, gelaterie, confetterie ed esercizi similari.

Art. 3. - Commissione paritetica qualificata.
(Art. 8 del CCNL)
Con riferimento all’art. 8 del CCNL la Commissione paritetica è costituita da 6 membri, dei quali una metà in rappresentanza del datori di lavoro e l’altra metà in rappresentanza delle Organizzazioni dei lavoratori, costituiti nel presente accordo. La designazione del componenti dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo. I datori dì lavoro si impegnano ad assumere il personale qualificato dalla competente Commissione dando precedenza a quello locale.
Detta Commissione in riferimento all’art. 106 del CCNL avrà anche il compito dell'arbitrato e del tentativo di amichevole componimento delle vertenze individuali e collettive e dei licenziamenti Individuali, che dovranno essere deferiti a detta Commissione prima di ricorrere all'azione giudiziaria.

Art. 4. - Apprendistato.
(Art. 8 e seg. del CCNL)
Fermo restando quanto previsto dalla legge, si conferma che l'apprendista non può sostituirsi al lavoratore qualificato e non deve essere addetto al lavoro di manovalanza.
Il numero degli apprendisti in conformità dell’art. 9 del CCNL, viene stabilito secondo il rapporto di un apprendista per ogni 3 lavoratori qualificati per gli esercizi di lusso e 1ª categoria e di un apprendista ogni 2 lavoratori qualificati per gli esercizi di 2ª, 3ª e 4ª categoria.
Il numero dei lavoratori qualificati è inteso nello stesso servizio (banco o sala e nello stesso turno).
Per l’apprendista che dimostra di frequentare scuole o corsi professionali l’orario giornaliero di lavoro è ridotto di due ore.

Art. 5. - Orario di lavoro.
(Art. 16 e seg. del CCNL)
La durata del normale orario di lavoro per il personale impiegatizio è di 8 ore effettive di lavoro giornaliero pari a 48 settimanali; per quello non impiegatizio la durata normale di lavoro è di 9 ore giornaliere pari a 54 settimanali.
Dal suddetti orari resta escluso il tempo per l’eventuale consumazione dei pasti calcolato in mezz'ora per pasto.

Art. 6. - Lavoro straordinario.
(Art. 19 e seg. del CCNL)
Fermo restando quanto stabilito dal CCNL, si conferma l'obbligo della tenuta del registro degli straordinari, la mancanza del quale, non presume la mancata effettuazione di ore straordinarie.
[...]

Art. 7. - Lavoro nella protrazione dell’orario di chiusura.
(Art. 22 del CCNL)
Il lavoro notturno, da non considerarsi straordinario, ma esplicato durante la protrazione dell’orario normale di chiusura stabilito dalla Questura verrà retribuito con la maggiorazione del 50 per cento.
Tale maggiorazione non esclude quella di lavoro straordinario ove il lavoro anzidetto venga prestato oltre l’orario normale di cui agli artt. 16 e 17 del CCNL

Art. 8. - Tabella dei turni.
(Art. 24 del CCNL)
In riferimento al CCNL ed al R.D.L. n. 1955 del 10 settembre 1923 si conferma l'obbligo della compilazione ed esposizione della tabella con la quale si stabiliscono gli orari di lavoro, i turni di servizio, i turni di riposo settimanali per tutti i dipendenti.

Art. 16. - Personale extra o di surroga.
(Art. 61 del CCNL)
Il personale assunto per temporanee sostituzioni avrà lo stesso trattamento del personale sostituito per tutta la durata della surroga.
[...]

Art. 21. - Delegati C. I. - Dirigenti sindacali.
I membri della Commissione Interna, i delegati Aziendali, i Dipendenti Sindacali Provinciali e Nazionali non possono essere licenziati se non por i motivi di cui all’art. 86 del CCNL
Le associazioni dei lavoratori devono comunicare tempestivamente i nomi degli eletti alle cariche sopracitate all’Associazione locale degli esercenti.