Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 01.10.1959 - 31.12.1961
Parti: Sindacato Pubblici Esercizi-Fipe/Unione Commercianti e Camera Filam-Camera Confederale del Lavoro, Fisasca-Unione Sindacale Cisl, Uilam-Camera Sindacale della Uil
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Perugia

Sommario:

Premessa
Art. 1.
Art. 2. - Categorie e qualifiche del personale.
Art. 3. - Commissione di qualifica.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario.
Art. 7. - Lavoro oltre la protrazione dell’orario di chiusura.
Art. 8. - Trattamento economico.
Art. 9. - Percentuale di servizio.
Art. 10. - Servizi di rinfreschi e ricevimenti.
Art. 11. - Gratifica natalizia.
Art. 12. - Esercizi di stagione.
Art. 13. - Locali notturni.
Art. 14. - Rateo della gratifica o 13ª mensilità nel computo della retribuzione per il calcolo della indennità di licenziamento.
Art. 15. - Trattamento di miglior favore.
Art. 16.
Art. 17.
Tabelle salariali

Accordo collettivo integrativo per i dipendenti da caffé, bars, pasticcerie e confetterie ecc., e per i dipendenti dai laboratori di pasticceria della provincia di Perugia, 30 settembre 1959

L’anno 1959, il giorno 30 settembre, in Perugia presso l’Unione dei Commercianti, tra il Sindacato Pubblici Esercizi aderente alla Fipe [...], assistiti dalla segretaria dell’Unione Commercianti [...] e la Camera Filam, rappresentata dal[...]la Camera Confederale del Lavoro, la Fisasca, rappresentata dal[...]la Unione Sindacale Cisl, la Uilam rappresentata dal[...]la Camera Sindacale della Uil, si è stipulato il seguente: Accordo economico integrativo al Contratto Collettivo Nazionale ili Lavoro del 15 maggio 1959 per i dipendenti da caffè, bar, pasticcerie e confetterie, ecc., e per i laboratori di pasticceria della provincia di Perugia.

Premessa
In attesa del nuovo Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti da laboratori di pasticceria viene adottato, in via transitoria il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti da caffè, bar, ecc., e stipulato il presente accordo integrativo con le relative tabelle salariali allegate al presente contratto e del quale formano parte integrante.

Art. 4. - Apprendistato.
(art. 9 e seguenti del CCNL)
L'apprendistato è ammesso solo per le mansioni del personale qualificato nella Categoria C del personale impiegatizio, nella misura di uno ogni qualificato.
Nella categoria non impiegatizia, escluso il personale di fatica, è ammesso nella misura di un apprendista per ogni lavoratore qualificato.

Art. 5. - Orario di lavoro.
(art. 16 del CCNL)
La durata del normale orario di lavoro per il personale impiegatizio è di 8 ore effettive, pari ad ore 48 settimanali, per quello non impiegatizio la durata normale di lavoro è di 9 ore giornaliere, pari a 54 settimanali.
Dal suddetti orari resta escluso il tempo per l’eventuale consumazione del pasti, calcolati in mezz’ora ciascuno.
Per gli apprendisti alle mansioni impiegatizie il lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali.
Per gli apprendisti alle mansioni non impiegatizie l’orario di lavoro non può superare le 9 ore giornaliere e le 50 settimanali.

Art. 6. - Lavoro straordinario.
(art. 19 e seguenti del CCNL)
Il lavoro straordinario, consentito nella misura massima di due ore giornaliere o dodici settimanali, verrà retribuito con una maggiorazione [...]

Art. 7. - Lavoro oltre la protrazione dell’orario di chiusura.
(art. 22 del CCNL)
Il lavoro notturno, da non considerarsi straordinario, ma esplicato durante la protrazione dell'orario normale di chiusura stabilito dalla Questura, verrà retribuito con una maggiorazione del 30% sullo stipendio o salario e indennità di contingenza, ragguagliata ad ore di servizio. Tale maggiorazione non esclude quella del lavoro straordinario nel computo settimanale, ove il lavoro anzidetto venga prestato oltre l’orario normale di cui all’art. 5.

Art. 17.
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo le parti si richiamano al vigente Contratto Nazionale di Lavoro.