Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 23 gennaio 1959
Validità: dal 01.01.1959
Parti: Mutue di Lucca-Confederazione Cooperative Italiana, Federazione Interprovinciale Pisa e Lucca-Lega Nazionale Cooperative, Ente Cooperazione Autonomo di Lucca e Camera Confederale del Lavoro di Lucca, Unione Sindacale Provinciale di Lucca, Camera Sindacale Provinciale di Lucca e Unione Provinciale Cooperative
Settori: Cooperative, Lucca

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Tabella dei minimi salariali

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale 2 marzo 1955, per i dipendenti dalle cooperative di consumo e da consorzi, da queste costituiti, della provincia di Lucca, 23 gennaio 1959

L’anno 1959 e questo di 23 del mese di gennaio in Lucca, davanti all'Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione [...], sono comparsi [...] Camera Confederale del Lavoro di Lucca, [...] Unione Sindacale Provinciale di Lucca, [...] Camera Sindacale Provinciale di Lucca, [...] Unione Provinciale Cooperative e Mutue di Lucca, aderente alla Confederazione Cooperative Italiana, [...] Federazione Interprovinciale Pisa e Lucca, aderente alla Lega Nazionale Cooperative, [...] Ente Cooperazione Autonomo di Lucca, allo scopo di procedere al rinnovo dell’Accordo Integrativo provinciale al Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da Cooperative di consumo e da Consorzi da queste costituiti, dal 2 marzo 1955.
Visto il Contratto collettivo nazionale 2 marzo 1955;
Visto l’Accordo nazionale sul conglobamento per i dipendenti da Cooperative di consumo e da Consorzi da queste costituiti, dell’8 maggio 1958;
si è stipulato il presente Accordo integrativo provinciale per i lavoratori disciplinati dal suddetto Contratto e Accordo, con decorrenza 1° gennaio 1959.

Art. 1.
Il presente Contratto Integrativo dovrà essere considerato come parte inscindibile del Contratto nazionale ed avrà decorrenza dello stesso e sostituirà alla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 1959) per la materia da esso disciplinata, tutte le norme del precedenti Contratti ed Accordi già in vigore nella provincia di Lucca, fatte salve le condizioni di miglior favore che debbono essere naturalmente mantenute.

Art. 2.
Per la sfera di applicazione del presente Accordo si fa esplicito riferimento al Contratto nazionale 2 marzo 1955 ed all’Accordo sul conglobamento 8 maggio 1958, sopra citati.

Art. 6.
La durata normale di lavoro per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia, di cui alla tabella approvato con regio decreto 6 dicembre 1923 n. 2657 e successive modifiche, viene stabilito nella misura di nove ore giornaliere.
Le retribuzioni (issate dall’allegata tabella si intendono, pertanto, determinate per nove ore di lavoro giornaliero per le mansioni dei lavoratori addetti ai lavori discontinui, di cui al primo comma.

Art. 7.
Con decorrenza 2 maggio 1958, gli articoli 34 e 40 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955 per il personale delle Cooperative di consumo e del Consorzi da queste costituiti vengono così modificati (vedere Accordo sul conglobamento dell’8 maggio 1958):
«art. 34»: [...]
«art. 40»: Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25 % sulla paga oraria normale conglobata, fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo. [...]

Art. 9.
In relazione all’art. 29 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955, fermi restando i limiti di durata dell’orario giornaliero di lavoro, il periodo di interruzione del medesimo resta fissato in due ore.