Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 29 settembre 1959
Validità: dal 01.01.1960
Parti: Unione Provinciale delle Cooperative e Mutue-Confederazione Cooperativa Italiana, Federazione Interprovinciale delle Cooperative Pisa-Lucca-Lega Nazionale delle Cooperative e Unione Provinciale Sindacale Cisl, Camera Confederale del Lavoro di Pisa-Cgil/Filcea, Camera Sindacale Provinciale di Pisa-Uil
Settori: Cooperative, Pisa

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5. - Lavoro straordinario.
Art. 6. - Riposo settimanale e festività.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10. - Trattamento economico.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Accordo aziendale nei termini previsti dal contratto nazionale
Art. 14. - Calo merci e inventari.
Art. 15. - Divise.
Art. 16. - Coabitazione vitto e alloggio.
Art. 17.
Art. 18. - Decorrenza e durata del contratto.
Allegato Tabelle dei minimi salariali

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale 2 marzo 1955, per i dipendenti da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti della provincia di Pisa, 29 settembre 1959

Addì 29 settembre 1959, nella sede dell'Unione provinciale delle cooperative e mutue di Pisa, tra l’Unione Provinciale delle Cooperative e Mutue, aderente alla Confederazione Cooperativa Italiana [...], la Federazione Interprovinciale delle Cooperative Pisa-Lucca, aderente alla Lega Nazionale delle Cooperative [...] e l’Unione Provinciale Sindacale Cisl [...], la Camera Confederale del Lavoro di Pisa aderente alla Cgil, rappresentata dal suo segretario responsabile [...] e dal segretario della Filcea [...], la Camera Sindacale Provinciale di Pisa aderente alla Uil [...], è stato stipulato il presente Contratto integrativo provinciale con decorrenza dal 1° gennaio 1960.

Art. 1.
Il presente Contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale di ambo i sessi dipendente da Cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti, a qualsiasi settore merceologico appartengano; esso si applica altresì al personale dei laboratori annessi e al personale del reparti commerciali delle Cooperative con attività promiscua.

Art. 3.
In relazione all’art. 29 del CCNL 2 marzo 1955, fermi restando i limiti di durata dell’orario giornaliero di lavoro. Il periodo di interruzione resta fissato in due ore.
Ogni variazione dell'orario di lavoro, stabilito dalla Cooperativa per il personale dipendente, dovrà essere preventivamente comunicato dalla stessa Cooperativa alla C.I. o delegato di azienda.

Art. 4.
La durata normale di lavoro per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia, di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modifiche, viene stabilita nella misura di nove ore giornaliere.
[...]

Art. 6. - Riposo settimanale e festività.
L’ultimo comma dell’art. 7 della legge 22 febbraio 1934. n. 370, dice: Quando il riposo settimanale inizi nel pomeriggio della domenica è dovuto al personale un riposo non inferiore a 12 ore consecutive nel pomeriggio della domenica ed un riposo compensativo, pur esso non inferiore a 12 ore consecutive, nella settimana successiva.

Art. 7.
In applicazione dell’accordo nazionale sul conglobamento dell'8 maggio 1958, a decorrere dal 1° maggio 1958, l’art. 40 del CCNL viene cosi modificato:
Le ore di lavoro prestate nei giorni di rii toso dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25%, sulla paga oraria normale conglobata, fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo. [...]

Art. 13.
In riferimento all’art. 77 del CCNL 2 marzo 1955, in caso di divergenza nella stipulazione degli accordi aziendali previsti dall’art. 77 del CCNL, le eventuali controversie saranno demandate per l’esame e per le decisioni ad una Commissione provinciale arbitrale costituita da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni provinciali delle Cooperative (Unione Provinciale della Cci e Federazione Provinciale della Lnc), da tre rappresentanti designati uno per ciascuna dalle organizzazioni Provinciali dei Lavoratori (Cisl, Cgil, Uil), il Presidente sarà scelto di comune accordo ogni qualvolta la Commissione arbitrale si riunirà.
Ai sensi dell’art. 12 si riporta l'unito schema di contratto aziendale da tenere presente dalle Cooperative che si trovino nelle condizioni di dover far ricorso all’art. 17 del CCNL