Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 5 luglio 1957
Validità: 01.07.1956 - 30.06.1958
Parti: Associazione Toscana Albergatori, delegazione di Grosseto e Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa-Cisl/Unione Sindacale Provinciale Cisl, Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa-Cgil/Camera Confederale del Lavoro, Sindacato Provinciale Uilam-Uil
Settori: Commercio, Alberghi, Grosseto
Sommario:
Art. 1. Annotazione importante Art. 2. Art. 3. - Minimi garantiti di retribuzione mensile. Art. 4. - Vitto e alloggio. Art. 5. Tabella dei punteggi di merito Art. 6. Tabella-prontuario por la corresponsione della decima ora. Art. 7. - Chiarimenti sul lavoro straordinario (riferimento art. 19, CCNL) |
Art. 8. - Tabelle di riferimento per la corresponsione della gratifica natalizia, per le liquidazioni, ferie non godute, festività nazionali e infrasettimanali. Art. 9. - Personale extra. Art. 10. - Piccole case a paga fissa. Art. 11. - Festività nazionali e infrasettimanali. Art. 12. - Indennità speciali. Art. 13. - Comitato paritetico speciale di studio e controllo. Art. 14. - Validità e durata. Annotazione verbale Condizioni di miglior favore Allegato |
Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro, per i lavoratori di albergo, pensioni, locande della provincia di Grosseto, 5 luglio 1957
L’anno 1957, il giorno 5 del mese di luglio, in Grosseto, tra l’Associazione Toscana Albergatori, delegazione di Grosseto [...] e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa, aderente alla Cisl [...], assistito dal [...] Segretario sindacale dell’Unione Sindacale Provinciale Cisl, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa, aderente alla Cgil [...], rappresentato dal [...] Segretario sindacale della Camera Confederale del Lavoro, il Sindacato Provinciale Uilam, rappresentato dal [...] Segretario sindacale della Camera Sindacale Uil, si è stipulato il seguente accordo integrativo del CNL per i lavoratori di albergo, pensioni, locande, della provincia di Grosseto.
Art. 1.
Nel presente articolo si intendono come trascritte tutte le norme, nessuna esclusa, contenute nel vigente Contratto Nazionale di Lavoro, comprese le variazioni aggiuntive e modificative, concordate in sede nazionale alle date 11 agosto 1953 e 11 novembre 1955.
Annotazione importante
Con riferimento all’art. 4 del CCNL in ogni esercizio dovrà essere esposto, in maniera visibile, un elenco completo del personale dipendente, dal quale risulti:
а) il giorno settimanale di riposo;
b) la qualifica a ciascun lavoratore attribuita, con indicazione della categoria di appartenenza;
c) i punti di percentuale spettanti ad ognuno.
Art. 17 del CCNL - In ogni albergo, pensione e locanda dovrà essere affissa in luogo visibile una o più tabelle con la indicazioni) dei turni di servizio.
Art. 4. - Vitto e alloggio.
[...]
b) Quando il datore di lavoro si dichiari impossibilitato oppure non intenda somministrare il vitto, sarà tenuto a corrispondere al dipendente una indennità sostitutiva nella misura di L. 9.900 mensili, pari a L. 330 giornaliere.
Per i dipendenti da alberghi meubles ed in genere dagli esercizi senza ristorante, il vitto non somministrato verrà valutato L. 7200 mensili, pari a L. 240 giornaliere.
Per l'alloggio viene stabilito che quando il dipendente rinunci al medesimo di sua volontà, avrà comunque diritto ad una indennità sostitutiva di L. 1020 mensili, pari a L. 34 giornaliere elevata a L. 3000 mensili, pari a L. 100 giornaliere, quando invece il datore di lavorai si dichiari impossibilitato o rifiuti di fornirlo.
[...]
Art. 7. - Chiarimenti sul lavoro straordinario (riferimento art. 19, CCNL)
Allo scopo di evitare, per quanto possibile, la insorgenza di controversie si richiama l'attenzione sui seguenti punti:
1) Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci, cronologicamente annotate su apposito registro - la cui tenuta è obbligatoria - sul quale ciascun dipendente che abbia compiuto lavoro straordinario è tenuto ad apporre il proprio visto ed annotare gli eventuali reclami e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario;
[...]
3) per il personale in servizio normale notturno (portiere di notte, facchino di notte, ecc.), dato il carattere della loro prestazione, viene ammesso il conguaglio orario settimanale.
Cosi pure per tutto il personale addetto alle piccole aziende di cui all’art. 66 del CCNL.
4) Avvertenza:
In base agli accordi nazionali l’orario giornaliero di lavoro per ili personale alberghiero è fissato come segue:
otto ore per gli operai ausiliari e per gli addetti al guardaroba;
nove ore per tutto il rimanente personale alberghiero.
Dietro richiesta del datore di lavoro, il prestatore d’opera potrà comunque svolgere lavoro supplementare, retribuito secondo le tabelle allegate (art. 6).
[...]
Il tempo per la consumazione dei pasti resta indipendente dall’orario di lavoro sopra accennato.
Annotazione verbale
1) Con riferimento all'art. 20 del Contratto Integrativo Provinciale 5 gennaio 1951, si conferma che il periodo delle ferie verrà normalmente concesso nei mesi compresi tra il 15 maggio e il 30 settembre, salvo particolari esigenze dell’azienda da prospettarsi in sede di Comitato Paritetico Speciale.
2) All’aiuto cameriera, prevista nella tabella del punteggio, non potrà essere affidato un piano da sola, ma essa dovrà essere soltanto di ausilio alla cameriera qualificata, responsabile del servizio di un piano dell’albergo o di parte di esso.
[...]