Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 01.10.1959 - 31.12.1961
Parti: Gruppo Provinciale Albergatori-Associazione Commercianti di Perugia e Sindacato Provinciale Filam-Camera del Lavoro, Sindacato Provinciale Filsac-Unione Sindacale Cisl, Sindacato Provinciale Uilam-Camera Sindacale Uil
Settori: Commercio, Alberghi, Perugia

Sommario:

Art. 1. - Apprendistato.
Art. 2. - Orario di lavoro e lavoro straordinario.
Art. 3. - Gratifica natalizia.
Art. 4. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 5. - Retribuzioni.
Art. 6. - Amministrazione e ripartizione della percentuale.
Art. 7. - Personale extra e di surroga.
Art. 8. - Indennità di licenziamento.
Art. 9. - Alberghi stagionali premio di Fine stagione.
Art. 10. Piccoli alberghi - Piccole pensioni - Locande - Retribuzioni fisse.
Art. 11. - Interpretazione ultimo comma art. 66.
Art. 12. - Premio di anzianità.
Art. 13. - Delegato aziendale e commissione paritetica.
Art. 14. - Riduzioni varie per la provincia.
Art. 15.
Art. 16. - Decorrenza e durata del contratto.
Allegati Tabelle salari e minimi

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959, per i dipendenti da alberghi e locande della provincia di Perugia, 30 settembre 1959

L’anno 1059 e questo di 30 settembre, in Perugia nella sede della Unione dei Commercianti [...], sono convenuti: [...] Gruppo Provinciale Albergatori [...], assistiti dalla [...] segretaria dell’Associazione Commercianti di Perugia, presenti [...] Hotel Giotto di Assisi – [...] Albergo Subasio di Assisi – [...] Albergo Windsor di Assisi – [...] Albergo Roma di Assisi, e il [...] Sindacato Provinciale Filam aderente alla Camera del Lavoro [...], il Sindacato Provinciale Filsac aderente all’Unione Sindacale Cisl, [...] il Sindacato Provinciale Uilam aderente alla Camera Sindacale Uil, allo scopo di stipulare il presente Contratto Integrativo Provinciale per dipendenti da alberghi e locande della provincia di Perugia ad integrazione del Contratto Nazionale di Lavoro del 22 settembre 1959.

Art. 1. - Apprendistato.
Assunzione apprendisti.
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 14 anni e non superiore ai 20. E ammessa a richiesta nominativa all'Ufficio di collocamento per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a 10 e nella misura del 25 % degli apprendisti da assumersi, per le aziende con numero di dipendenti superiore a 10.
Durata dell’apprendistato.
La legge 19 gennaio 1955, n. 25, demanda ai contratti nazionali la durata del periodo di apprendistato, pertanto ai sensi dell’art. 7 del citato Contratto la durata dell’apprendistato è la seguente: mesi 18 per la cucina e mesi 12 per le altre categorie.
La durata dell’apprendistato per i licenziati dalle Scuole Alberghiere è ridotta alla metà. [...]
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato purché non superati da interruzioni di un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
Retribuzione.[...]
Orario di lavoro.
L’orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali.
Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo, vale la legge 19 gennaio 1955.

Art. 2. - Orario di lavoro e lavoro straordinario.
L'orario di lavoro per il personale alberghiero resta fissato come segue: 8 ore per gli ausiliari; ore 9 per gli addetti al guardaroba, mentre per il restante personale essendo i salari cosi come concordati comprensivi di un’ora di lavoro straordinario, è di ore 10 giornalieri in deroga a quanto indicato nell’art. 10 del CNL. Tale modifica non contrasta con il contenuto della legge 6 dicembre 1923, n. 2675 collima 5° per gli addetti a lavori discontinui e di attesa.
Le ore di lavoro straordinario eventualmente effettuate dal lavoratore, dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro ed annotate su apposito registro la cui tenuta è obbligatoria. Su tale registro il lavoratore dovrà apporre il proprio visto che servirà per stabilire se il predetto abbia effettuato o meno, prestazioni straordinarie.

Art. 9. - Alberghi stagionali premio di Fine stagione.
Per quanto regola tale particolare attività alberghiera, viene fatto espresso riferimento agli articoli 54 e seguenti del CNL.
[...]

Art. 13. - Delegato aziendale e commissione paritetica.
Per i due titoli in oggetto, operano le norme di cui all'art. 67 del CNL.

Art. 15.
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, le parti si richiamano al Contratto Nazionale di Lavoro.