Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 18 dicembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione Toscana Albergatori-Faiat e Filam, Cisl Federcommercio, Uil
Settori: Commercio, Alberghi, Firenze

Sommario:

Art. 1.
Annotazione importante
Art. 2.
Art. 3. - Minimi garantiti di retribuzione mensile.
Art. 4. - Villo ed alloggio.
Art. 5. - Tabelle punteggio di merito.
Art. 6. - Tabella - prontuario per la corresponsione della “decima ora”
Art. 7. - Chiarimenti sul lavoro straordinario, (riferimento speciale all’art. 19 del CNL)
Art. 8. - Tabella di riferimento per la corresponsione della gratifica natalizia, per le liquidazioni, ferie non godute. Festività nazionali ed infrasettimanali
Art. 9. - Personale extra.
Art. 10. - Piccole aziende a paga fissa.
Art. 11. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 12. - Indennità speciali.
Art. 13. - Comitato paritetico speciale di studio e controllo.
Art. 14. - Validità e durata.
Art. 15. - Annotazioni a verbale.

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959, per i lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande della provincia di Firenze, 18 dicembre 1959

L'anno 1959 il giorno 18 dicembre, tra l’Associazione Toscana Albergatori (aderente alla Faiat) [...] e la Filam [...], la Cisl Federcommercio [...], la Uil [...], si è stipulato il seguente accordo integrativo al CNL per i Lavoratori d’Albergo, Pensione, Locanda, prestatori d'opera presso Esercizi posti in Firenze e Provincia.

Art. 1.
Nel presente articolo si intendono come trascritte tutte le norme, nessuna esclusa, contenute nel vigente Contratto Nazionale di Lavoro del 22 settembre 1959, compresa la norma transitoria nonché la Dichiarazione integrativa.

Annotazione importante
Con riferimento all’art. 4 del CNL, in ogni esercizio dovrà essere esposto in maniera visibile un elenco completo del personale dipendente dal quale risulti:
a) il giorno settimanale di riposo;
b) i punti della percentuale di servizio;
c) le qualifiche a ciascun lavoratore assegnate, con la indicazione della relativa categoria contrattuale.
(Art. 17 del CNL). - In ogni Albergo, Pensione o Locanda dovrà essere affissa in luogo visibile una o più tabelle, vistate dal rispettivi capi-servizio, con la indicazione dei turni di servizio.

Art. 4. - Villo ed alloggio.
[...]
b) Quando invece il datore di lavoro si dichiari impossibilitato oppure non intenda somministrare il vitto o fornire l’alloggio, od ambedue le prestazioni, sarà tenuto a corrispondere al dipendente una indennità sostitutiva [...]

Art. 7. - Chiarimenti sul lavoro straordinario, (riferimento speciale all’art. 19 del CNL)
Allo scopo di evitare - per quanto possibile - controversie, si tiene richiamare l’attenzione sui seguenti punti:
1) Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci, cronologicamente annotate su apposito registro - la cui tenuta è obbligatoria - sul quale ciascun dipendente che abbia compiuto lavoro straordinario è tenuto ad apporre il proprio visto ed annotare gli eventuali reclami e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.
[...]
3) Per il personale in servizio normale notturno (portiere di notte - guardia di notte - facchino di notte ecc.) dato il carattere della loro prestazione, viene ammesso il conguaglio orario settimanale. Cosi pure per tutto il personale addetto alla piccole aziende di cui all’articolo 66 del CNL.
4) Avvertenza:
in base agli accordi nazionale, l’orario giornaliero di lavoro per il personale alberghiero è fissato come segue:
- Otto ore per gli operai ausiliari e per gli addetti al guardaroba;
- Nove ore per tutto il rimanente personale alberghiero;
dietro richiesta del datore di lavoro - il prestatore di opera potrà comunque svolgere lavoro supplementare - retribuito secondo le Tabelle allegate (art. 6).
[...]
Il tempo per la consumazione del pasti resta indipendente dall'orario di lavoro sopra accennato.

Art. 15. - Annotazioni a verbale.
L'accordo relativo alle località stagionali della provincia sarà oggetto di ulteriori trattative con l’intervento delle parti interessate, dopo la sua stipulazione verrà inserito nel presente accordo, sostituendo il presente art. 15.