Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 1 ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione degli Albergatori di Viareggio, Associazione Albergatori di Marina di Pietrasanta, Associazione Albergatori di Forte del Marmi e Fisasca-Cisl, Filam-Cgil della zona della Versilia
Settori: Commercio, Alberghi, Versilia

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Percentuale di servizio e sua ripartizione.
Art. 3. - Sostituzione della percentuale con il salario fisso mensile.
Art. 4. - Classifica del personale.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Vitto e alloggio.
Art. 7. - Periodo di stagione.
Art. 8. - Retribuzione.
Art. 9. - Riduzione della retribuzione.
Art. 10. - Piccole case.
Art. 11. - Gratifica natalizia - Ferie - Festività - Indennità di anzianità.
Art. 12. - Busta paga.
Art. 13. - Consegna e rotture.
Art. 14. - Conti in sospeso.
Art. 15. - Periodo di prova.
Art. 16. - Apprendistato.
Art. 17. - Riposo settimanale.
Art. 18. - Premio di fine stagione.
Art. 19. - Commissione paritetica sindacale.
Art. 20. - Funzionalità della Commissione paritetica sindacale.
Art. 21. - Durata del contratto.
Tabelle retribuzioni

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1949 e successive modifiche, per i dipendenti da alberghi, pensioni e locande di Viareggio, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta, Forte dei Marmi, 1 ottobre 1959

L’anno mlllenovecentocinquantanove addì 1° ottobre in Viareggio presso l’Associazione degli Albergatori, tra l’Associazione degli Albergatori di Viareggio [...], l’Associazione Albergatori di Marina di Pietrasanta [...], l'Associazione Albergatori di Forte del Marmi [...] e la Fisasca (Cisl) [...], la Filam (Cgil) della zona della Versilia [...], si è stipulato il seguente Accordo Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti di Alberghi, Pensioni, Locande 18 dicembre 1949 e successive modificazioni, da valere per la Versilia e precisamente per i comuni di Viareggio, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta e Forte del Marmi.

Art. 1.
Nel presente articolo si intendono come trascritte tutte le norme - nessuna esclusa - contenute nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, comprese le variazioni aggiuntive e modificative concordali in sede nazionale.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro normale non può superare le 9 ore giornaliere salvo i periodi di alta stagione (luglio e agosto) durante i quali resta fissato in 10 ore giornaliere come da disposizioni di legge.

Art. 7. - Periodo di stagione.
Per le particolari caratteristiche della Versilia, ai fini del calcolo della retribuzione mensile e dell'orario di lavoro, il periodo stagionale viene cosi definito:
Periodo di alta stagione - mesi di luglio e agosto.
Periodo di bassa stagione - mesi di giugno e settembre.
Periodo di fuori stagione - da ottobre a tutto maggio.
[...]

Art. 16. - Apprendistato.
Per l’apprendistato si fa riferimento al Titolo IV del CCNL e alla Legge 19 gennaio 1955, n. 25. [...]

Art. 17. - Riposo settimanale.
Per il riposo settimanale si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge In materia (Legge 22 febbraio 1934, n. 370) nonché all’art. 37 del CCNL.
Nel periodo di alta stagione tutti i dipendenti hanno diritto a non meno di 18 ore consecutive di riposo settimanale.