Tipologia: Accordo Nazionale Quadro
Data firma: 18 febbraio 2010
Parti: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e Sapaf, Federazione Nazionale Ugl\Cfs, Fns Cisl, Uil Pa\Cfs, Federazione Sindacale Forestale Sapecofs-Cisal, Cgil\Cfs, Dirfor
Settori: Corpo Forestale dello Stato
Fonte: uilcfs.it
Sommario:
Capo I Ambito di applicazione, validità ed efficacia Art. 1 Ambito di applicazione e validità dell'Accordo Nazionale Quadro Art. 2 Efficacia, modalità di verifica e validità dell'Accordo Nazionale Quadro Sezione I Principi generali per la definizione degli Accordi Decentrati Definizioni Art. 3 Ambito di applicazione Art. 4 Procedimento Art. 5 Modalità di verifica dello stato di attuazione degli Accordi Decentrati Art. 6 Validità e Revisione Accordi Decentrati Sezione II Individuazione degli orari di servizio e di lavoro e criteri applicativi dell’orario di lavoro Art. 7 Definizioni Art. 8 Criteri applicativi dell’orario di lavoro Art. 9 Definizioni Art. 10 Orario flessibile Art. 11 Riposo settimanale e recupero del ritardo Sezione III Turni di servizio e orario di lavoro Definizioni Art. 12 Criteri per i turni di servizio e dì lavoro Art. 13 Tipologie dei turni per i servizi continuativi e non continuativi Sezione IV Effettuazione del lavoro straordinario Art. 14 Criteri generali Art. 15 Straordinario programmato Art. 16 Straordinario emergente Sezione V Criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo Definizione Art. 17 Riposo compensativo Sezione VI Criteri generali per la programmazione dei turni di reperibilità |
Definizione Art. 18 Reperibilità Sezione VII Elevazione ed aggiornamento culturale Art. 19 Corsi di formazione ed aggiornamento professionale Art. 20 Organizzazione programmi e corsi di formazione Art. 21 Criteri di partecipazione ai corsi e procedure Art. 22 Obblighi dell’Amministrazione in materia di formazione, addestramento e aggiornamento professionale Capo II Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali Art. 23 Destinazione delle risorse del Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali Art. 24 Criteri per l'utilizzazione delle risorse destinate alla Contrattazione Decentrata Art. 25 Criteri per l'utilizzazione delle risorse destinate al raggiungimento di obiettivi di valenza nazionale Capo III Fondo dì Assistenza, Previdenza e Premi del personale del Corpo forestale dello Stato Art. 26 Indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza Capo IV Sicurezza sui luoghi di lavoro Art. 27 Rappresentanti per la sicurezza Art. 28 Elezione del rappresentante per la sicurezza Art. 29 Strumenti per l’espletamento delle funzioni di rappresentante per la sicurezza Art. 30 Modalità di consultazione e formazione del rappresentante per la sicurezza Art. 31 Oneri del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Art. 32 Obblighi dell’Amministrazione nei confronti del rappresentante per la sicurezza Allegato A Allegato B |
Accordo Nazionale Quadro per il personale del Corpo Forestale dello Stato, 18 febbraio 2010
Accordo Nazionale Quadro per il personale del Corpo Forestale dello Stato ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e successive modificazioni; dell’art. 24 del decreto del presidente della repubblica 18 giugno 2002, n. 164; del decreto del presidente della repubblica 11 settembre 2007, n. 170 e del decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2009, n. 51; visto i1 Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni; visto l'articolo 18, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395; visto l’articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164; visto il Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170; visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51; vista la precedente intesa tra le Organizzazioni sindacali e l'Amministrazione sulla attuale stesura del testo, sottoscritta il 23 dicembre 2009; il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e le Organizzazioni Sindacali Sapaf, Federazione Nazionale Ugl\Cfs, Fns Cisl, Uil Pa\Cfs, Federazione Sindacale Forestale Sapecofs-Cisal, Cgil\Cfs, Dirfor sottoscrivono l'allegato Accordo Nazionale Quadro per il personale del Corpo forestale dello Stato.
Roma, 18 febbraio 2010
Capo I Ambito di applicazione, validità ed efficacia
Art. 1 Ambito di applicazione e validità dell'Accordo Nazionale Quadro
1- Il presente Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione, di seguito indicato semplicemente "Accordo", redatto nel rispetto di quanto previsto dagli accordi sindacali delle forze di polizia recepiti soni decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, 18 giugno 2002, n. 164, 11 settembre 2007, n. 170 e 16 aprile 2009, n. 51, si applica a tutto il personale dei Ruoli del Corpo forestale dello Stato, ad esclusione dei dirigenti.
2- L’Accordo, come previsto dall'articolo 24, comma 5, del citato D.P.R. n. 164/02, riguarda le seguenti materie oggetto di contrattazione:
a) Individuazione delle fattispecie e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le risorse del Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del D.P.R. stesso; definizione delle modalità per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché le relative modalità di verifica. L'Accordo, su tale punto, avrà cadenza annuale di cui al successivo articolo 23;
b) principi generali per la definizione degli Accordi Decentrati, di cui al comma 6 dell'articolo 24 del D.P.R. n. 164/02, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali Accordi, nonché per le determinazioni dei periodi di validità, di cui al successivo articolo 3;
c) individuazione delle tipologie per l’articolazione dei turai di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di Accordi Decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con il presente Accordo, di cui al successivo articolo 13;
d) criteri per la valutazione dell’adeguatezza degli alloggi utilizzabili dal personale in missione;
e) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, di cui al successivo articolo 19;
f) criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turai di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio, di cui al successivo articolo 14;
g) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo, di cui al successivo articolo 17;
h) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità, di cui al successivo articolo 18;
i) Criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni d'età o con più di trenta anni di servizio, di cui al successivo articolo 8.
3- Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del D.P.R. n. 395/95, le materie relative a:
- il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni;
- il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni e le relative forme di tutela del rappresentante per la sicurezza;
- le modalità ed i contenuti specifici della formazione del rappresentante della sicurezza, disciplinate dall'articolo 27 e seguenti.
4- Gli indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale, di cui all'articolo 24, comma 5 del D.P.R. n. 164/02, sono disciplinati nel successivo articolo 26.
5- L'Amministrazione si impegna a definire strumenti e procedure che consentano a tutti i dipendenti di accedere alla rete intranet e internet, anche al fine delle comunicazioni di carattere sindacale.
Art. 2 Efficacia, modalità di verifica e validità dell'Accordo Nazionale Quadro
1- Il presente Accordo è efficace quando viene sottoscritto, per la parte pubblica, dal Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, o da un suo delegato e, per la parte sindacale, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dei DD.PP.RR. n. 170/07 e n. 51/09, di seguito indicate con l'abbreviazione OO.SS..
2- Le OO.SS. hanno facoltà di apporre nota a verbale facente parte integrante del testo dell'Accordo.
3- Al fine di assicurare la necessaria omogeneità nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo, l'ispettorato Generale - Ufficio Relazioni Sindacali - indice, almeno una volta ogni semestre, a livello centrale, un apposito incontro con le OO.SS. ed i responsabili degli uffici sede di Contrattazione Decentrata, per un confronto sullo stato di attuazione dell'Accordo stesso.
[...]
7- Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente Accordo siano rilevate, in sede centrale o periferica, violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali o insorgano conflitti fra l'Amministrazione (centrale e/o periferica) e le OO.SS. (nazionali e/o territoriali) sulla loro corretta attuazione, si applicano le procedure di cui all'articolo 29 del D.P.R. n. 164/02.
I fatti riscontrati dalla Commissione di cui all'articolo 29 del D.P.R. n. 164/02, ritenuti disciplinarmente rilevanti, saranno segnalati al Servizio Centrale IV nel rispetto della normativa vigente,
La predetta Commissione si riunisce di norma con cadenza bimestrale, fatta salva la possibilità delle parti di richiederne la riunione, anche per formulare pareri per la predisposizione di circolari su problematiche relative al presente Accordo.
Sezione I Prìncipi generali per la definizione degli Accordi Decentrati
Definizioni
Sede di contrattazione decentrata: Sede nella quale si svolgono gli Accordi Decentrati e le riunioni di confronto con le OO.SS.
Accordo decentrato: Testo articolato e sottoscritto dalla parte pubblica e dalle OO.SS. sulle materie previste.
Delegazione di parte pubblica: Membri di parte pubblica titolati a sottoscrivere gli Accordi Decentrati individuati da apposito decreto del Capo del Corpo.
Art. 3 Ambito di applicazione
1- La Contrattazione Decentrata, per le materie indicate nel successivo comma 3, lettere a) e b), si svolge presso le sedi centrali e gli uffici territoriali di livello dirigenziale di seguito individuati: il Servizio Centrale dell'Ispettorato Generale per il personale ad esso assegnato, il Servizio Centrale competente per il personale assegnato alla Scuola comprese le sedi staccate, il Servizio Centrale competente per il personale assegnato alle sedi del Centro Operativo Aereo (COA), i Comandi Regionali per il personale operante nelle strutture ricadenti nel proprio ambito territoriale. Per quanto riguarda i Coordinamenti Territoriali per l'Ambiente, la contrattazione per tutto il personale dipendente, anche se in servizio presso Regioni o Province diverse ma dipendenti dal CTA stesso, compete ai Comandi Regionali ove è ubicata la sede principale dell'Ente Parco.
2- La Scuola di Cittaducale (per il personale ad essa assegnato, ivi compreso quello delle sedi staccate), la Scuola di Sabaudia (per il personale ad essa assegnato), ed i Comandi Provinciali (per il personale operante nelle strutture ricadenti nel proprio ambito territoriale, ivi compreso quello in servizio presso gli Uffici Territoriali per la Biodiversità) avvieranno la Contrattazione Decentrata solo per le materie indicate nel successivo comma 3, lettere c), d) ed e).
3- Gli Accordi Decentrati sono stipulati ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. n. 164/02, nell'ambito e nei limiti fissati dall'accordo sindacale recepito con lo stesso D.P.R. e secondo i principi stabiliti dal presente Accordo, relativamente alle seguenti materie:
a) gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, lettera a) del D.P.R. n. 164/02 ed entro 30 giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti;
b) criteri applicativi relativi a formazione ed aggiornamento professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità;
c) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
d) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
e) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla Legge 10 aprile 1991, n. 125.
4- Gli Accordi Decentrati non possono comportare, in ogni caso, oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quante previsto nell'accordo sindacale delle forze di polizia, recepito con D.P.R. n. 164/02.
Sezione II Individuazione degli orari di servizio e di lavoro e criteri applicativi dell’orario di lavoro
Art. 7 Definizioni
Orario di servizio: Si intende il periodo di tempo giornaliero finalizzato alla funzionalità delle strutture e delle articolazioni, di cui al D.C.C. n. 531/V del 24 giugno 2004 definito in base alle esigenze di servizio e alla consistenza della dotazione di personale.
Orario di lavoro: Si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all'orarlo d'obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa.
Orario di lavoro articolato in turni: Si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all'orario d'obbligo contrattuale e sulla base della programmazione mensile della struttura organizzata in turni continuativi e non continuativi di cui al D.C.C. n. 531/V del 24 giugno 2004, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa, nel rispetto di almeno una giornata di riposo settimanale, che di norma ricade di domenica.
Orario di lavoro articolato su sei giorni: Orario di lavoro svolto dal dipendente che presta servizio in ufficio o struttura non organizzata in turni, rispettando sempre la domenica quale riposo settimanale.
Orario di lavoro articolato su cinque giorni: Orario di lavoro svolto dal dipendente che presta servizio in ufficio o struttura non organizzata in turni, rispettando sempre la domenica, quale riposo settimanale, e il sabato, quale giornata di riposo compensativo per le ore espletate durante la settimana a completamento delle ore obbligatorie contrattuali.
Orario flessibile: Consiste nell'anticipazione o nella posticipazione dell'orario di inizio o di uscita dell'attività lavorativa giornaliera (massimo 1 ora). L'orario flessibile è applicabile solo al personale in servizio che non articola il proprio orario di lavoro in turni, presso le strutture amministrative con un numero di unità sufficiente a garantire l'attività istituzionale.
Lavoro notturno: Si intende l'attività lavorativa svolta dalle ore 22.00 alle ore 06.00.
Art. 8 Criteri applicativi dell’orario di lavoro
1- La programmazione e l’articolazione dell'orario di lavoro sono definite per garantire efficienza, efficacia, tempestività e trasparenza all'azione amministrativa, allo scopo di conferire maggiore funzionalità all’organizzazione dei servizi e per meglio soddisfare le esigenze dell'utenza.
2- La durata massima della prestazione lavorativa giornaliera individuale non può essere superiore a 9 (nove ) ore. Ai sensi dell'articolo 24, comma 5, lettera c) del D.P.R. n. 164/02, con Accordo Decentrato, redatto secondo le procedure descritte nel precedente articolo 4, possono essere individuate, in ragione di specifiche esigenze locali, ulteriori articolazioni di turni di servizio, diverse rispetto a quelle stabilite nella presente sezione. Può essere espletato un orario di lavoro superiore alle 9 (nove) ore solo presso quelle strutture che svolgono un servizio in turni continuativi sulle 24 ore (presso le Centrali Operative e le Strutture di Vigilanza) e se il singolo dipendente dichiara la propria disponibilità.
Su richiesta del dipendente interessato è concesso, al solo personale non turnista, un intervallo di almeno 30 (trenta) minuti per consentire il recupero delle energie psico-fisiche.
3- L'articolazione dell'orario di lavoro è determinata secondo le seguenti tipologie previste dal comma 4, dell'articolo 12 del D.P.R. n. 395/95:
- orario articolato in turni (nelle strutture individuate nella tabella A del D.C.C. n. 531/V del 24 giugno 2004);
- orario articolato su sei giorni settimanali (nelle strutture individuate nella tabella B del D.C.C. n. 531/V del 24 giugno 2004); -
- orarlo articolato su cinque giorni settimanali (in tutte le strutture del CFS individuate dal D.C.C. n. 531 /V del 24 giugno 2004);
- orar io flessibile (in tutte le strutture del CFS escluse quelle individuate nella tabella A del D.C.C . n. 531/V del 24 giugno 2004).
4- Ai fini dell’individuazione dell'articolazione dell'orario di lavoro di cui al comma 3, in sede decentrata devono essere attivate le procedure contrattuali previste dall'articolo 25, comma 2, lett. a) , e dall'articolo 26, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 164/02.
5- Il personale con oltre 50 anni di età, o con più di 30 anni di servizio effettivo è esentato, a sua richiesta, per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi, dai servizi di ordine pubblico e intervento sulle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio debitamente documentate.
Art. 9 Definizioni
Turno di servizio: Si intende il periodo di tempo giornaliero destinato all'espletamento di un servizio svolto dal personale operante in una struttura con orario di servizio articolato in turni. Turno notturno: Si intende quello espletato, per almeno tre ore, nel periodo compreso tra le ore 22.00 (ventidue) e le ore 06.00 (sei) del giorno successivo.
Turno festivo: Si intende quello espletato, per almeno tre ore, nel periodo compreso tra le ore 00.00 e le ore 24.00 (mezzanotte) del giorno festivo.
Servizi continuativi: Servizi che richiedono turni di servizio a copertura delle 24 ore.
Servizi non continuativi: Servizi che impegnano il personale in orari di lavoro senza copertura delle 24 ore.
Turni continuativi: Turni di servizio per l'espletamento dei servizi continuativi, articolati cioè sulle 24 ore giornaliere.
Turni non continuativi: Turni di servizio per l'espletamento dei servizi non continuativi, non articolati cioè sulle 24 ore giornaliere.
Riposo settimanale: Giornata di assenza settimanale individuata dalla programmazione mensile dei turni di norma ricadente nella giornata di domenica.
1- Negli Uffici e nelle Strutture del C.F.S. che articolano l'orario di servizio in turni, il dipendente che intende articolare il proprio orario di lavoro secondo turni di servizio che lo impegnano cinque giorni a settimana e per un periodo continuativo minimo di due mesi, deve comunicare tale intenzione al responsabile dell'Ufficio amministrativo da cui dipende. L'eventuale diniego, non possibile in presenza di soluzioni concordate in sede di contrattazione decentrata, deve essere espresso entro i dieci giorni successivi alla presentazione della richiesta. Decorso il predetto termine la richiesta di fruizione dell'orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni alla settimana si ritiene accolta. La richiesta è tacitamente rinnovata allo scadere dei due mesi se non intervengono motivazioni che ne impediscono la fruizione.
2- Il calcolo della riduzione dei giorni di congedo ordinario sarà effettuato in virtù di quanto stabilito dall'articolo 14 del DPR n. 395/95 e arrotondato al valore intero.
3- Per eccezionali esigenze di servizio, connesse alle attività di lotta contro gli incendi boschivi, protezione civile, pubblico soccorso, ordine e sicurezza pubblica, i capi degli Uffici possono sospendere l'orario di lavoro settimanale articolato secondo il comma 1, fornendo adeguata e tempestiva informazione alle OO.SS.. L'eventuale impiego che provoca la predetta sospensione non può ave re carattere di continuità e sistematicità.
Art. 10 Orario flessibile
1- Il dipendente che si trovi in particolari situazioni personali, sociali e familiari (es. inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, etc.), che ne faccia richiesta, va favorito nell'utilizzo dell’orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio. Il dipendente che intende fruire dell'orario flessibile deve fare richiesta scritta al responsabile dell'Ufficio da cui dipende amministrativamente. L'eventuale motivato diniego deve essere espresso nel termine di dieci giorni successi vi alla presentazione della richiesta.
2- L'adozione dell'orario flessibile, che deve necessariamente riferirsi ad un periodo continuativo non inferiore ad un mese, con esclusione quindi di qualsiasi possibilità di fruizione a settimane, è tacitamente rinnovabile, sempre che non ostino ragioni di servizio documentate da parte del responsabile dell'Ufficio da cui dipende amministrativamente. Per eccezionali esigenze di servizio, connesse alle attività di lotta agli incendi boschivi, protezione civile, pubblico soccorso, ordine e sicurezza pubblica, ciascun responsabile dell'Ufficio potrà sospendere, in tutto o in parte, l’utilizzazione dell'orario flessibile.
Art. 11 Riposo settimanale e recupero del ritardo
1- Il riposo settimanale è un diritto costituzionalmente sancito.
2- Il dipendente può essere impiegato eccezionalmente nel giorno di riposo settimanale e/o nella giornata festiva infrasettimanale (per il personale non turnista) esclusivamente se si manifestino entro le 48 ore precedenti impreviste esigenze connesse ad attività di ordine e sicurezza pubblica, pubblico soccorso, lotta agli incendi boschivi, protezione civile. La notifica agli interessati dovrà avvenire almeno entro le 24 ore precedenti l'inizio del servizio. Lo stesso dipendente ha diritto al recupero nel giorno da lui indicato entro l'ultimo giorno dei due mesi successivi, tenuto conto anche dell’articolo 16, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 164/02, e fermo restando il diritto irrinunciabile al recupero in ogni caso. Trascorsi i due mesi il giorno di recupero deve essere concordato con il Capo Ufficio II recupero del riposo non fruito può essere cumulato con il congedo ordinario e con le altre forme di congedo e di riposo. La predetta deroga al turno di riposo non potrà superare le quattro giornate nell'anno. Devono essere altresì rispettate le previsioni di cui all'articolo 12, comma 3, lett. d) ed e) del presente Accordo.
3- Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro, comporta l'obbligo del suo recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è stato comunicato il ritardo al dipendente.
[...]
Sezione III Turni di servizio e orario di lavoro
Definizioni
Ufficio amministrativo competente: Ufficio amministrativo gerarchicamente sovraordinato alla struttura, ufficio o articolazione del CFS.
Ordine di servizio: Atto formale emesso dal Responsabile dell'Ufficio o della Struttura con il quale vengono previste specifiche disposizioni per il personale riguardanti orario di lavoro, compili da svolgere e luogo dove prestare la propria attività lavorativa. Ogni O.d.S. deve essere notificato al personale al quale è rivolto con almeno cinque giorni di preavviso, quando trattasi di servizi che comprendono più giorni o quando viene modificato il normale orario di lavoro o la normale sede lavorativa. Sono ammesse deroghe solamente in caso di accertata urgenza e necessità di cui vengono tempestivamente informate le OO.SS.
Responsabile della struttura: Soggetto al quale è demandata l'organizzazione e la responsabilità della struttura di appartenenza. Per i Comandi Stazione o strutture similari, nelle more della definizione di specifico provvedimento che formalizzi l'incarico di comando, tale figura è individuata nel personale di qualifica più elevata in forza a tale struttura.
Pattuglia: Complesso di almeno due unità, incaricato di espletare un turno di servizio.
Cambio turno: Si intende la modifica dell'orario di lavoro previsto dalla programmazione mensile trasmessa dal responsabile della struttura all'Ufficio amministrativo competente.
Art. 12 Criteri per i turni di servizio e dì lavoro
1- Le tipologie dei turni di servizio previste nel presente Accordo sono dirette a fornire la piena efficienza ed efficacia dei servizi svolti dall'Amministrazione, tenuto conto delle diverse esigenze operative, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 16 del D.P.R. n. 164/02. Il numero delle ore lavorative individuali giornaliere non può comunque eccedere le 9 (nove) ore, con le eccezioni di cui al precedente articolo 8, comma 2.
2- Prima di pervenire alla definizione dell'articolazione dei turni di servizio, il responsabile della delegazione di parte pubblica delle sedi di Contrattazione Decentrata, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 (nel rispetto dei relativi ambiti), è tenuto ad informare preventivamente le OO.SS. e ad attivare, ai sensi degli articoli 25 e 26, del D.P.R. n. 164/02, le procedure previste.
3- I criteri che devono essere osservati nella predisposizione delle turnazioni sono i seguenti:
a) i responsabili di tutti gli Uffici e le strutture del CFS predispongono i turni di servizio con programmazione mensile aventi valenza di formali ordini di servizio;
b) gli ordini di servizio mensili riportano gli orari di lavoro giornalieri del personale dipendente e devono essere sottoscritti dal personale interessato per presa visione prima dell'invio al superiore Ufficio amministrativamente competente, e comunque con almeno cinque giorni di anticipo.
c) i turni possono anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente; per le esigenze del passaggio delle consegne è richiesto un intervallo di tempo non superiore ad 1 ora; .
d) per i servizi continuativi (con turni in H24) il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese; da ciascun dipendente non può essere superiore a 8 (otto) e comunque mai per due turni consecutivi, ed il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno ed in via eccezionale, ove concordato con le OO.SS. con le procedure di cui all'articolo 4, comma 5, non può essere mai superiore ai tre quarti dei giorni festivi dell'anno;
e) per i servizi non continuativi il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 4 (quattro), e comunque mai per due turni consecutivi, ed il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un quarto dei giorni festivi dell'anno ed in via eccezionale, ove concordato con le OO.SS. con le procedure di cui all’articolo 4, comma 5, non può essere mai superiore alla metà dei giorni festivi dell'anno;
f) a ciascun dipendente, fra lo svolgimento di un turno e quello successivo, deve essere garantito obbligatoriamente un periodo di riposo di almeno 12 (dodici) ore consecutive, periodo che deve essere: garantito anche dopo ogni turno notturno.
g) ciascun turno di servizio deve prevedere inderogabilmente l'impiego di almeno due unità;
h) i responsabili dei Comandi Provinciali e delle altre strutture che sovrintendono ai Comandi Stazione ed ai Posti fissi con un solo dipendente in servizio devono provvedere affinché detto personale svolga almeno 5 giorni di servizio in abbinamento a personale delle strutture limitrofe;
i) la turnazione deve essere tale da garantire la fruizione di almeno 1 (uno) giorno di riposo
j) nel caso dei turni non continuativi almeno 2 (due) riposi settimanali nel mese devono ricadere in giornata domenicale;
k) nel caso dei turni continuativi l'Amministrazione individua, per un periodo di almeno 7 (sette) giorni, il nucleo di persone necessario allo svolgimento del servizio specifico.
4- Il dipendente che si trovi in particolari situazioni personali, sociali e familiari può, a richiesta motivata, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, dal lavoro notturno e dai servizi di durata superiore ai cinque giorni.
5- Sono comunque fatte salve le previsioni stabilite dall'articolo 17 del D.P.R. n. 164/02, nonché quelle stabilite dalla L. n. 53/00 e dal D.L.vo n. 151/01, e successive modifiche.
6- Ferme restando le tipologie di turni previste, il cambio di turno può essere disposto:
a) a richiesta scritta del personale interessato;
b) d'ufficio, fatta eccezione per il turno ricadente nell'orario notturno, per motivate esigenze di servizio, con preavviso, ove possibile, di almeno tre giorni, e per un massimo di 3 (tre) volte al mese per ciascun dipendente e comunque non più di una volta nella stessa settimana.
Art. 13 Tipologie dei turni per i servizi continuativi e non continuativi
1- Le tipologie adottabili per l'articolazione dei turni per i servizi continuativi, su base giornaliera sono le seguenti:
a) quattro turni di sei ore ciascuno
b) settimanale.
c) tre turni di nove ore ciascuno, prevedendo la sovrapposizione di un'ora tra il turno precedente e quello successivo, al fine di consentire il passaggio delle consegne.
2- Il personale non può essere impiegato in servizio nei due turni precedenti l'inizio del riposo.
3- Le tipologie adottabili per l'articolazione dei turni per i servizi non continuativi, su base giornaliera sono le seguenti:
a) su arco temporale di 18 (diciotto) ore, prevedendo tre turni di sei ore, o due turni di nove ore ciascuno;
b) su arco temporale di 12 (dodici) ore, prevedendo due turni di sei ore ciascuno;
c) su ÌI reo temporale di 9 (nove) ore, prevedendo un unico turno di nove ore;
d) su arco temporale costituito da un unico turno di lavoro giornaliero di 7,12 ore.
e) su circo temporale costituito da un unico turno di lavoro giornaliero.
4- Il personale non può essere impiegato nella giornata antecedente quella del riposo nelle 12 ore precedenti l'inizio del riposo medesimo e nel turno notturno successivo.
5- Possono essere stabilite, in sede di Contrattazione Decentrata, differenti tipologie per l’articolazione dei turni inerenti ai servizi continuativi e non continuativi, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, e nel rispetto dell'orario obbligatorio settimanale.
Sezione IV Effettuazione del lavoro straordinario
Art. 14 Criteri generali
1- Le risorse da destinare all'effettuazione del lavoro straordinario da assegnare a ciascuna delle sedi di Contrattazione Decentrata sono stabilite dall'Amministrazione centrale, previo confronto con le OO.SS., tassativamente entro il mese di febbraio di ciascun anno, anche con i dati provvisori riferiti alla proiezione dell'anno precedente, e reiterato nel momento della disponibilità delle risorse reali.
2- Sulla base di quanto indicato nel comma 1, presso le sedi di Contrattazione Decentrata, vengono attivati gli istituti delle relazioni sindacali previsti in materia di lavoro straordinario, attraverso lo svolgimento di appositi incontri con le OO.SS. di livello decentrato, volti, tra l'altro, anche alla determinazione della percentuale di lavoro straordinario programmabile e di quello emergente e i criteri di ripartizione tra le varie articolazioni degli Uffici e delle Strutture. La percentuale minima di risorse da attribuire al lavoro straordinario programmabile non deve essere inferiore al 50 %.
3- È ammesso lo svolgimento del lavoro straordinario ripartito su 12 mesi di ciascun anno solare.
4- Deve essere mensilmente redatto un prospetto, sottoscritto dal responsabile dell'Ufficio amministrativo, nel quale sia indicato un elenco nominativo del personale dipendente, operante nelle varie articolazioni, nei confronti del quale sia stata disposta la liquidazione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, con l'indicazione del numero d'ore effettuate, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato. Tale prospetto è trasmesso mensilmente alle strutture provinciali e regionali delle OO.SS. e deve essere trattato secondo le modalità previste dal D.L.vo n. 196/03.
5- Il personale non idoneo al servizio ai sensi del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738, è esentato dal lavoro straordinario. Su richiesta del dipendente e fermo restando il parere della Commissione di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 738/81, il responsabile della struttura può disporre l'effettuazione del lavoro straordinario programmato esclusivamente per l'attività d'Ufficio, che non ne compromettano lo stato di salute psico-fisica.
6- Il personale con prole inferiore ai sei anni di età ed il personale che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 05 febbraio 1992, n. 104, è esentato, a richiesta, dall’espletamento di prestazioni di lavoro straordinario, fermo restando quanto disposto dall'articolo 17, del D.P.R. n. 164/02.
Art. 15 Straordinario programmato
1- Presso ciascuna sede di Contrattazione Decentrata di cui all'articolo 3 comma 1, sono programmati turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili dei medesimi e delle Strutture dipendenti di fronteggiare particolari esigenze di servizio per periodi predeterminati, limitati e non superiori a tre mesi.
2- I turni di lavoro straordinario programmato di cui al comma 1 sono stabiliti dai responsabili degli Uffici e delle Strutture, esclusivamente previa informazione alle OO.SS. competenti per territorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, del D.P.R. n. 164/02, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) la programmazione dei turni di lavoro straordinario deve essere predisposta in relazione ad individuate e particolari esigenze, collegate al miglioramento dell’efficienza dei servizi, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili;
b) i turni di lavoro straordinario programmati, sono disposti con formali ordini di servizio e debbono risultare da apposita documentazione;
c) il personale da impegnare nei programmi di lavoro straordinario deve essere individuato secondo criteri di rotazione e su base volontaria;
d) tra il turno di lavoro obbligatorio ordinario ed il turno di lavoro straordinario programmato deve essere assicurato al personale, ove richiesto, un intervallo di almeno trenta minuti, al fine di consentire l'eventuale consumazione del pasto e/o il recupero delle energie psico-fisiche;
e) ciascun dipendente non può essere impiegato in turni che prevedano più di tre ore di lavoro straordinario programmato, nel rispetto del precedente articolo 8, comma 2;
f) le prestazioni di lavoro straordinario programmato devono essere contenute nei limiti dell’assegnazione disposta e ne deve essere garantito il pagamento.
3- L'Amministrazione, in fase di informazione preventiva, nel proporre i turni, indica in particolare:
- esigenze di servizio che motivano il ricorso ai turni di lavoro straordinario programmato;
- periodo interessato dai turni;
- numero di persone impegnate nello svolgimento dei turni, con indicazione delle necessarie qualifiche;
- articolazione settimanale e durata giornaliera dei turni;
- capitolo di spesa interessato.
4- Ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 164/02, i responsabili degli Uffici e delle Strutture, individuati quali sede di Contrattazione Decentrata, si incontrano, con cadenza semestrale, con le OO.SS., anche a richiesta delle stesse, per un confronto, senza alcuna natura negoziale, sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione dei turni di lavoro straordinario. Qualora in sede di confronto si registri una diversa valutazione da parte delle OO.SS., queste; ultime, tramite le rispettive strutture nazionali, sottopongono la questione all'Ufficio Relazioni Sindacali per un apposito esame. Nel corso dell'incontro potranno essere esaminati, a richiesta delle OO.SS., gli ordini di servizio ed acquisiti quelli oggetto di eventuali contestazioni.
Art. 16 Straordinario emergente
1- Il lavoro straordinario emergente è rappresentato dalla quota parte di lavoro straordinario non programmabile e comunque non superiore al 50% delle risorse di cui al precedente articolo 14.
2- Ai sensi dell'articolo 25, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 164/02, per la materia «lavoro straordinario emergente», è prevista l'attivazione dell'istituto di informazione successiva con cadenza trimestrale, ferma restando l'applicazione delle stesse procedure previste per la tipologia di cui al comma 4 del precedente articolo 14.
3- Le ore di lavoro straordinario emergente, anche quelle eventualmente svolte per gravi motivi contingenti oltre il limite delle nove ore giornaliere, devono essere comunicate al responsabile della struttura in cui si opera e al Capo dell'Ufficio da cui si dipende amministrativamente entro le 48 ore successive all'effettuazione.
4- Nel caso di disponibilità finanziaria non sufficiente alla remunerazione di tutte le prestazioni di lavoro straordinario emergente effettuate dal personale in servizio presso le singole articolazioni o strutture, l'Amministrazione tiene tassativamente conto dei criteri di equità e di ripartizione proporzionale delle risorse.
Sezione V Criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo
Definizione
Riposo compensativo: Giornata di assenza o ore di permesso del dipendente a compensazione delle ore di straordinario maturate o del servizio prestato nel giorno destinato al riposo.
Art. 17 Riposo compensativo
1- È facoltà del dipendente chiedere, per iscritto, il riposo compensativo, in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile, anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti.
2- Le giornate e le ore di riposo compensativo devono essere fruite nei tre mesi successivi rispetto alla richiesta di cui al comma 1.
3- Il riposo compensativo deve essere concesso nel giorno e nelle ore indicate dal richiedente.
4- Trascorsi i tre mesi, le giornate e le ore di recupero devono essere concordate con il Capo Ufficio, fermo restando il diritto inalienabile ad usufruirne.
5- Il riposo compensativo può essere cumulato con le altre forme di riposo, con il congedo ordinario e con le altre forme di congedo, di aspettativa e di permesso.
6- Per il confronto semestrale di cui all'articolo 28, del D.P.R n. 164/02, vale quanto previsto al comma 4 dell'articolo 15 del presente Accordo.
Sezione VI Criteri generali per la programmazione dei turni di reperibilità
Definizione
Turno di reperibilità: Turno di 24 ore nel quale il dipendente può essere chiamato in servizio, sempre compreso fra le 00.00 e le 24.00.
Art. 18 Reperibilità
1- L'istituto della reperibilità è utilizzata esclusivamente per fronteggiare emergenti esigenze di ordine e di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso e per l'attività di contrasto agli incendi boschi vi in relazione al grado di pericolosità. Non si può far ricorso alla reperibilità nei casi in cui il personale sia inserito in servizi interni ed esterni stabilmente organizzati in turni continuativi articolati in H24.
2- A seguito di accordo annuale, da effettuarsi entro il mese di febbraio, fra Ufficio Relazioni Sindacali e OO.SS., viene individuato il numero di turni di reperibilità da assegnare a ciascuna sede di Contrattazione Decentrata. Entro 30 giorni dalla comunicazione i titolari delle sedi di Contrattazione Decentrata di cui al precedente articolo 3 comma 1, definiranno con le OO.SS. la ripartizione dei turni di reperibilità alle strutture dipendenti.
3- Per la ripartizione dei turni di reperibilità, per l'attivazione della stessa e per la programmazione dei relativi turni devono essere attivate le procedure contrattuali previste dall'articolo 25, comma 2, lett. e) e dall'articolo 26, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 164/02.
4- L'organizzazione dei turni deve tenere conto dei seguenti principi generali, secondo criteri di trasparenza e imparzialità:
a) dare precedenza alle eventuali richieste di personale volontario, compatibilmente con le esigenze di servizio, nei limiti fissati dall'articolo 12, comma 3, del presente Accordo;
b) garantire il criterio di rotazione e porre la dovuta attenzione al ruolo di appartenenza in riferimento all'esigenza del servizio, alla specifica formazione ed alle diverse esperienze professionali del personale impiegato nei turni di reperibilità;
c) tenere nella dovuta considerazione eventuali particolari esigenze individuali del personale.
5- Al personale del Corpo forestale dello Stato può essere fatto obbligo di mantenere la reperibilità nel rispetto del seguenti criteri:
a) la durata della reperibilità deve corrispondere all'intera giornata (dalle 00 alle 24 dello stesso giorno) con detrazione del turno di lavoro ordinario;
b) i lumi di reperibilità devono essere stabiliti sulla base di formali e motivati ordini di servizio, con indicazione della struttura e del personale autorizzato ad attivare detto istituto;
c) ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di 5 turni al mese, non consecutivi, di cui non più di uno ricadente in giorno festivo e prefestivo;
d) in. caso di chiamata in servizio del dipendente in reperibilità, la prestazione di lavoro deve essere considerata lavoro straordinario, ivi compreso il tempo necessario per compiere gli spostamenti, fatta salva, in ogni caso, la corresponsione dell'eventuale trattamento di missione e della specifica indennità e nel rispetto dell'articolo 8, comma 2;
e) il personale in posizione di reperibilità deve raggiungere la propria sede di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un'ora dalla chiamata;
f) il dipendente non può essere collocato in reperibilità nelle giornata immediatamente precedente e successiva il congedo ordinario, il riposo settimanale, infrasettimanale o festivo.
g) il dipendente che si trovi nelle condizioni di cui agli articolo 17 e 18 del D.P.R. n. 51/09 è esonerato a sua richiesta dalla prestazione della reperibilità.
h) su richiesta scritta dell'interessato, può essere effettuato il cambio turno di reperibilità con personale volontario.
6- Per il confronto semestrale di cui all'articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 164/02, vale quanto previsto al comma 4, dell'articolo 15 del presente Accordo, fermo restando l'applicazione delle stesse procedure previste per la tipologia di cui al comma 4 del precedente articolo 14.
Sezione VII Elevazione ed aggiornamento culturale
Art. 22 Obblighi dell’Amministrazione in materia di formazione, addestramento e aggiornamento professionale
1- Ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 395/95, ciascun dipendente sarà impegnato, ogni anno, per dodici giornate lavorative per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale, di norma così distribuite:
a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative (di cui 3 in poligono);
b) 6 giornate lavorative per l’aggiornamento professionale.
2- In relazione a quanto disposto dall'articolo 22, comma 5, lettera a) del D.P.R. n. 395/95, le 6 giornate lavorative annue di addestramento al tiro ed alle tecniche operative vengono utilizzate nel seguente modo e per le finalità sotto riportate:
a) giorni 3 annui per l'addestramento al tiro (in poligono);
b) giorni 3 annui per l'addestramento alle tecniche operative con particolare riferimento ai seguenti settori:
- tecniche di polizia giudiziaria;
- prevenzione e coordinamento nella lotta agli incendi boschivi;
- utilizzo tecnologie informatiche e strumentazione elettronica;
- nozioni di pronto soccorso, infortunistica e di protezione civile.
[...]
Capo IV Sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 27 Rappresentanti per la sicurezza
1- Negli Uffici e nelle Strutture del C.F.S. (elencati in Allegato A) per i quali con D.M. 5 luglio 2004 sono stati individuati i soggetti (datori di lavoro) di cui all'articolo 2, lettera b), del D.L.vo n. 81/08 sono eletti i rappresentanti per la sicurezza, secondo quanto previsto dall'articolo 47 del decreto legislativo sopra citato.
2- Eventuali modifiche apportate al D.M. 5 luglio 2004 vengono considerate parte integrante dell'allegato A.
Art. 28 Elezione del rappresentante per la sicurezza
1- Il rappresentante per la sicurezza è eletto secondo le modalità stabilite nell'Allegato B. Il rappresentante per la sicurezza gode delle prerogative stabilite dall'articolo 50 comma 2, del D.L.vo n. 81/08
2- L'incarico di rappresentante per la sicurezza ha durata di quattro anni. È possibile cessare dall'incarico per cause di forza maggiore o a seguito di trasferimento ad altra Struttura avente altro datore di lavoro. In tali casi, fino all'elezione di un altro rappresentante, subentra colui il quale è in posizione apicale nella graduatoria dei non eletti. Salvo i casi di forza maggiore, non è possibile cessare dall’incarico in assenza di un nuovo rappresentante per la sicurezza.
Art. 29 Strumenti per l’espletamento delle funzioni di rappresentante per la sicurezza
1- Per lo svolgimento dell'attività e l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 50 del D.L.vo n. 81/08, i rappresentanti per la sicurezza utilizzano mezzi e strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione e fanno ricorso ad appositi permessi retribuiti pari a 60 ore annue per ogni rappresentante. Per l'espletamento degli adempimenti previsti dal comma 1 del citato articolo 50, il predetto monte ore non viene utilizzato e l'attività è considerata tempo di lavoro.
2- Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro; tale diritto è esercitato nel rispetto delle esigenze di servizio e con le limitazioni previste dalla legge. Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
Art. 30 Modalità di consultazione e formazione del rappresentante per la sicurezza
1- La consultazione del rappresentante per la sicurezza, nei casi indicati dal D.L.vo n. 81/08 e successive modifiche, deve svolgersi in modo da garantire l'effettività e la tempestività. Il rappresentante per la sicurezza formula proposte sull'oggetto delle consultazioni.
2- Il verbale delle consultazioni deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza e deve essere da questi sottoscritto.
3- Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37, del D.L.vo 81/08, con onere a carico dell'Amministrazione e, a tal fine, utilizza permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la propria attività.
4- Il programma base di formazione, che ha una durata di 32 ore e deve svolgersi in due moduli, comprende:
a) conoscenze generali sugli obblighi e sui diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
b) conoscenze generali sui rischi della attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
c) metodologie sulla valutazione del rischio;
d) metodologie minime delle comunicazioni.
5- La formazione del rappresentate per la sicurezza è integrata in caso di innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
6- Le riunioni periodiche sono convocate almeno due volte l'anno, con almeno dieci giorni lavorativi di preavviso e con ordine del giorno scritto. Nei casi di particolare urgenza il predetto preavviso può essere ridotto a 5 (cinque) giorni lavorativi.
7- Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione. Della riunione, indetta entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, viene redatto apposito verbale.
Art. 31 Oneri del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1-1 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza semestrale, relazionano ai lavoratori mediante documento, da affiggere agli albi degli Uffici interessati, contenente una illustrazione sintetica della attività svolta, delle richieste formulate all'Amministrazione e dei pareri espressi in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Dette relazioni devono essere inviate all'Ufficio Relazioni Sindacali per consentirne adeguata informazione alle OO.SS. e al personale attraverso strumenti informatici e l'uso della rete intranet.
Art. 32 Obblighi dell’Amministrazione nei confronti del rappresentante per la sicurezza
1- Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto di ricevere le informazioni e la documentazione necessaria di cui alle lettere e), ed f) del comma 1, dell'articolo 50 del D.L.vo n. 81/08 ed a partecipare alle visite insieme al datore di lavoro, al medico del Corpo e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
2- Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui alla lettera b) comma 1 dell'art. 50, del citato decreto legislativo.
3- Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a fame un uso strettamente connesso alla sua funzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, del D.L.vo n. 81/08.
Allegato A
“Uffici e strutture del corpo forestale dello stato per i quali con decreto ministeriale del 5 luglio 2004 sono stati individuati i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), del d.lvo del 09.04.2008 n. 81":
a) Il dirigente superiore Capo del Servizio Centrale V - Scuola del C.F.S.;
b) Il dirigente della divisione 11ª;
c) Il dirigente superiore preposto ai Comandi Regionali (con riferimento anche agli uffici dipendenti: Comandi Provinciali, Coordinamenti Territoriali per l'Ambiente, Coordinamenti Distrettuali, Comandi Stazione, Nuclei Operativi CITES, Unità Operative Territoriali);
d) Il dirigente della divisione 4A (con riferimento al Centro Operativo Aereo dell'Urbe in Roma ed alle sedi staccate);
e) Il responsabile dell'Ufficio Territoriale per la Biodiversità (con riferimento anche ai Posti fissi dipendenti, nonché ai beni immobili in affidamento ed in comodato).
Il numero dei rappresentanti per la sicurezza è stabilito come segue:
• tre rappresentanti per gli Uffici e Strutture individuati dalle lettere a),b),c),d);
• un rappresentante per gli Uffici e Strutture individuati dalla lettera e).
Allegato B
(articolo 28, comma 1 )
«Procedure riguardanti le elezioni dei rappresentanti per la sicurezza»
1- Commissioni Elettorali, seggi elettorali.
Presso ognuna delle sedi di cui all'articolo 27 del presente Accordo, in cui eleggere i rappresentanti per la sicurezza, sono costituite le Commissioni Elettorali e vengono istituiti i seggi elettorali. Le Commissioni Elettorali sono composte dal responsabile dell'Ufficio o della Struttura, con funzione di Presidente, e da un dipendente, non candidato, designato da ciascuna lista. Il Presidente designerà il Segretario della Commissione. Le Commissioni Elettorali istituiscono i seggi. Ove, esclusivamente per carenza di personale, non sia possibile costituire il seggio, la Commissione Elettorale assume anche le funzioni di seggio elettorale. Il Presidente ed il Segretario del seggio vengono nominati dal Presidente della Commissione Elettorale, mentre gli altri componenti vengono designati dalla Commissione sulla base delle indicazioni formulate dai rappresentanti delle liste concorrenti. Alle Commissioni Elettorali sono attribuiti i seguenti compiti:
a) ricevere le liste dei candidati per ognuna delle sedi in cui eleggere i rappresentanti per la sicurezza;
b) costituire i seggi elettorali e munirli di urna elettorale;
c) fornire ai seggi l'elenco degli aventi diritto al voto;
d) provvedere alla affissione all'albo delle liste dei candidati;
e) presiedere alle operazioni di voto ed assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio;
f) esaminare e decidere su eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e/o di scrutinio;
g) proclamare il risultato delle elezioni e comunicarlo a tutti i soggetti interessati, nonché all'Ufficio relazioni sindacali.
2 - Indizione delle elezioni e presentazione delle liste.
Novanta giorni prima della scadenza del mandato del rappresentante per la sicurezza, d'intesa con le OO.SS., gli Uffici e le Strutture, di cui all'articolo 27 zdel presente Accordo, indicono le elezioni mediante affissione di apposito avviso nell'Albo presso le strutture in cui si eleggono i rappresentanti per la sicurezza. Le stesse modalità valgono anche in occasione della prima elezione dei rappresentanti per la sicurezza, ovvero nel caso di cessazione dall'incarico da parte di un rappresentante per la sicurezza. Il luogo e il calendario delle operazioni di voto saranno stabiliti dalle Commissioni Elettorali singolarmente per ciascuna sede, e saranno portati a conoscenza del personale.
Le Commissioni Elettorali ricevono le liste dei candidati, le verificano e ne confermano la validità. L'Amministrazione si impegna a favorire la più ampia partecipazione del personale al voto. A tal fine l'apertura dei seggi avverrà per quattro giorni consecutivi, dalle ore 8,30 alle ore 13,30. Per ciascuna lista, il numero dei candidati non può superare il doppio del numero complessivo dei rappresentanti da eleggere. Le liste sono presentate nel termine di quindici giorni dalla data di affissione dell'avviso di cui al comma 1 del presente punto 2); l'ora della scadenza si intende fissata alle ore 14.00 del quindicesimo giorno.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto. I candidati potranno essere designati, oltre che dalle OO.SS. anche da almeno venti dipendenti dell'Ufficio o della Struttura presso cui si svolgono le elezioni. Le OO.SS. hanno facoltà di presentare liste elettorali anche congiuntamente. È possibile la presentazione dello stesso candidato in più di un Ufficio o Struttura. In caso di elezione in più sedi, l'eletto deve esprimere l'opzione per una sola di queste, mentre per le altri; sarà nominato il primo dei non eletti.
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei dipendenti, a cura delle Commissioni Elettorali, mediante affissione all'albo, almeno sette giorni prima della data stabilita per le elezioni. Sono eleggibili tutti i dipendenti del Corpo forestale dello Stato. Sono elettori tutti i dipendenti del Corpo forestale dello Stato assegnati all'Ufficio o alla Struttura in cui si svolgono le elezioni del rappresentante per la sicurezza, ad eccezione del personale a tempo indeterminato, di quello in prova e degli allievi. Non possono essere candidati i componenti delle Commissioni Elettorali e i componenti dei seggi elettorali.
3 - Modalità di voto ed operazioni di scrutinio.
Il seggio elettorale deve disporre di un elenco completo degli aventi diritto al voto. Il voto è segreto e diretto; non può essere espresso per lettera, né per interposta persona. Ogni elettore dovrà esibire un documento personale di riconoscimento e dovrà apporre la propria firma sull'elenco degli aventi diritto al voto.
La votazione ha luogo per mezzo di una scheda unica, comprendente la denominazione ed il numero di tutte le liste secondo l'ordine di presentazione. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio ed essere consegnate all'elettore, dal Presidente o da altro componente del seggio elettorale, all'atto della votazione. Il voto è validamente espresso dall’elettore, apponendo il segno X all'interno dell'apposito spazio contenente il nome ed il cognome del candidato. Il voto è nullo se la scheda non risulta essere quella predisposta, ovvero se presenta tracce di scrittura o segni di individuazione.
Le operazioni di scrutinio cominceranno subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Al termine dello scrutinio il Presidente del seggio consegnerà alla Commissione Elettorale il materiale delle operazioni di voto ed il corrispondente verbale nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e/o di scrutinio. La Commissione Elettorale deciderà sulle eventuali contestazioni e, sulla base del risultato, dichiarerà gli eletti e provvederà ad affiggere all'albo i risultati elettorali.
Sono dichiarati eletti, rappresentanti per la sicurezza, i candidati che abbiano riportato, in assoluto,
il maggior numero di voti. A cura della Commissione Elettorale, i verbali dei seggi verranno notificaci ai soggetti ed organismi presentatori delle liste. Il materiale elettorale sarà conservato dalla Commissione Elettorale per almeno tre mesi dalla chiusura delle operazioni di voto; successivamente sarà trasmesso al Servizio Centrale III - Divisione 8ª che ne curerà la conservazione. Alla predisposizione e stampa delle schede elettorali provvederà l'ispettorato Generale - Servizio Centrale III - Divisione 8ª.
4 - Validità della consultazione elettorale e proclamazione degli eletti.
Le elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato la maggioranza assoluta dei dipendenti aventi diritto voto. In caso contrario, la Commissione Elettorale consulta i soggetti presentatori delle liste per valutare l'opportunità o meno di procedere, comunque, alla nomina del rappresentante della sicurezza. Nel caso abbia partecipato alle votazioni un numero di dipendenti inferiore ad 1/3 (un terzo), dovrà procedersi ad ulteriore elezione nei 60 gg. successivi.
5 - Ricorsi.
Eventuali ricorsi devono essere presentati alla Commissione Elettorale entro quindici giorni dalla notifica dei verbali ai soggetti ed organismi presentatori delle liste.