Tipologia: CCNL
Data firma: 13 giugno 1991
Validità: 01.01.1991 - 31.12.1993
Parti: Uncem, Federazione nazionale consorzi forestali e aziende speciali, Anca-Lega, Federagricole e Federlavoro Confederazione cooperative italiane e Flai Cgil, Fisba Cisl, Uisba Uil
Settori: Agroindustriale, Idraulico-forestale e idraulico-agraria
Fonte: CNEL
Sommario:
Premessa Parte comune Articolo 1 - Sfera di applicazione Articolo 2 - Struttura della contrattazione Articolo 3 - Sistema di informazioni Articolo 4 - Diritti sindacali A) Riunioni in azienda B) Rappresentanze sindacali aziendali C) Permessi sindacali D) Contributi sindacali Articolo 5 - Distacchi sindacali nazionali Articolo 6 - Mansioni e cambiamenti di qualifica Articolo 7 - Orario di lavoro Articolo 8 - Riposo settimanale Articolo 9 - Festività Articolo 10 - Ferie Articolo 11 - Aspettativa Articolo 12 - Mensilità aggiuntive (13ª e 14ª) Articolo 13 - Mezzi di trasporto Articolo 14 - Missioni e trasferte Articolo 15 - Congedo matrimoniale Articolo 16 - Diritto allo studio Articolo 17 - Pari opportunità Articolo 18 - Lavoratori svantaggiati Articolo 19 - Contratto formazione lavoro Formazione professionale Articolo 20 - Ambiente e salute Articolo 21 - Chiamata e richiamo alle armi Articolo 22 - Anticipazione sui trattamento di fine rapporto Articolo 23 - Norme in materia disciplinare Articolo 24 - Risoluzione del rapporto di lavoro Articolo 25 - Preavviso Articolo 26 - Controversie Articolo 27 - Contributo per assistenza contrattuale Articolo 28 - Decorrenza e durata Articolo 29 - Condizioni di miglior favore Parte impiegati Articolo 30 - Assunzione Articolo 31 - Periodo di prova Articolo 32 - Rapporto di lavoro a tempo parziale Articolo 33 - Classificazione Articolo 34 - Quadri Articolo 35 - Lavoro straordinario, festivo, notturno Articolo 36 - Permessi straordinari Articolo 37 - Retribuzione Articolo 38 - Indennità di cassa Articolo 39 - Scatti di anzianità Articolo 40 - Trattamento di fine rapporto Articolo 41 - Trasferimenti | Articolo 42 - Malattia ed infortunio A) Malattia B) Infortunio Articolo 43 - Previdenza e assistenza, assegni familiari a) Enpaia b) Inps Parte operai Articolo 44 - Assunzione Articolo 45 - Periodo di prova Articolo 46 - Riassunzione Articolo 47 - Classificazione degli operai Articolo 48 - Lavoro straordinario, notturno e festivo Articolo 49 - Permessi straordinari Articolo 50 - Retribuzione Articolo 51 - Indennità per lavori disagiati Articolo 52 - Indennità chilometrica e mezzi di trasporto Articolo 53 - Indennità attrezzi Articolo 54 - Reperibilità Articolo 55 - Indennità antincendio e calamità naturali Articolo 56 - Indennità di mancato ricovero uso mensa Articolo 57 - Impedimenti al lavoro per cause di forza maggiore Articolo 58 - Assicurazioni sociali Articolo 59 - Integrazioni Fimif Articolo 60 - Conservazione del posto Allegati al contratto Allegato A1 Operai forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato Allegato B1 Operai forestali con rapporto di lavoro a tempo determinato Allegato A2 Operai forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato Allegato B2 Operai forestali con rapporto di lavoro a tempo determinato Allegato C Contratti di formazione e lavoro Accordo quadro per la regolamentazione dei contratti di formazione e lavoro. Schema di progetto di formazione e lavoro Allegato D Regolamento delle trattenute per il contributo per assistenza contrattuale nazionale Allegato E Regolamento contribuzione Fimif Protocolli aggiuntivi Protocollo aggiuntivo sottoscritto dai rappresentanti delle Regioni Protocollo aggiuntivo sottoscritto dal rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Leggi Legge 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento Legge 11 maggio 1990, n. 108 Disciplina dei licenziamenti individuali Legge 29 maggio 1982, n. 297 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica Legge 11 novembre 1983, n. 638 Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini |
Il giorno 13 giugno 1991 in Roma, presso la sede dell'Uncem, via Palestro 30, tra
Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani)[…]; Federazione nazionale consorzi forestali e aziende speciali[…]; Anca-Lega[…]; Federagricole e Federlavoro Confederazione cooperative italiane […], assistita dalla Confcooperative[…]; Agica (Associazione generale cooperative italiane) […],
e Flai Cgil[…]; Fisba Cisl[…]; Uisba Uil[…],
alla presenza del rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dei rappresentanti delle regioni, si è rinnovato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria 8 aprile 1988 con le modifiche e le integrazioni di seguito riportate.
Parte comune
Articolo 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto nazionale, di natura privatistica, disciplina i rapporti di lavoro fra i lavoratori dipendenti e le comunità montane, gli enti pubblici, i consorzi forestali, le aziende speciali ed altri enti che, con finanziamento pubblico ed in amministrazione diretta, o in affidamento a cooperative o enti ed imprese di altra natura, svolgano attività di:
sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
imboschimento e rimboschimento;
miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
difesa del suolo;
valorizzazione ambientale e paesaggistica.
Dichiarazione a verbale di centrali cooperative, Flai Cgil Fisba Cisl, Uisba Uil.
Per il socio lavoratore di cooperative si fa riferimento al Protocollo di intesa interconfederale del 5 aprile 1990.
Articolo 2 - Struttura della contrattazione
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e regionale.
Il CCNL mantiene il ruolo di unificante centralità per definire condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all'art. 1 e per stabilire con chiarezza le materie da demandare all'altro livello di contrattazione.
Il contratto regionale di lavoro è l'unico strumento di integrazione del contratto collettivo nazionale.
Le parti concordano sulla non ripetibilità della negoziazione a livello integrativo per le materie che abbiano trovato una definizione compiuta nel contratto nazionale e demandano al Cirl esclusivamente la contrattazione delle seguenti materie:
a) classificazione, limitatamente all'aggiunta di figure professionali esistenti nelle realtà territoriali e non contemplate nella classificazione del CCNL (v. art. 33 e 47);
b) gestione del sistema di informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 3;
c) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale (v. art. 3 e 19);
d) equipaggiamento personale relativo ad attività specifiche svolte dai lavoratori ed altre materie rinviate (v. art. 20);
e) definizione delle condizioni e delle modalità di reperibilità (v. art. 54);
f) missioni e trasferte (v. art. 14);
g) indennità di mancato ricovero ad uso mensa (v. art. 56);
h) diritti sindacali e distacchi di competenza regionale (articoli 4 e 5);
i) commissioni regionali pari opportunità (v. art. 17);
l) salario integrativo (articoli 37 e 50);
m) criteri di precedenza per le riassunzioni (v. art. 46);
n) ogni altra materia espressamente richiamata nel testo del CCNL.
Le materie inerenti l'organizzazione del lavoro, la gestione dell'orario di lavoro, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio (v. art. 16), i criteri di rotazione degli operai addetti a lavori nocivi (v. art. 20), l'ubicazione dei centri di raccolta (v. art. 52), il turnover, le garanzie occupazionali (v. art. 46), potranno essere oggetto di confronto a livello territoriale o aziendale su specifica indicazione dei Cirl.
I Cirl saranno rinnovati una sola volta in un tempo intermedio nell'arco della vigenza del CCNL. Per questo rinnovo contrattuale le piattaforme non possono essere presentate prima del 1 gennaio 1992.
[…]
Articolo 3 - Sistema di informazioni
Quali strumenti organici per realizzare un sistema di informazioni fra le parti saranno costituiti, entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL, il Comitato paritetico nazionale ed i Comitati paritetici regionali.
Tali comitati hanno il compito di acquisire informazioni su:
piani e programmi delle parti datoriali e degli enti delegati;
stato di attuazione degli stessi;
flussi occupazionali e dinamica delle assunzioni;
attivazione dei contratti di formazione e lavoro e domanda di formazione professionale;
evoluzione di tecnologie innovative nel settore.
I comitati paritetici sono presieduti dall'Uncem e si riuniscono di norma almeno due volte l'anno o ogni qual volta una delle parti ne faccia richiesta.
Impegno a verbale
Le parti si impegnano ad intervenire congiuntamente nei confronti delle Regioni che investano significative risorse nella programmazione di attività rientranti nell'area di applicazione del presente CCNL, affinché in ciascuna di esse sia costituito, al più presto possibile, un Osservatorio relativamente al settore.
Dell'Osservatorio regionale, il cui coordinamento viene individuato nel competente assessorato regionale, faranno parte in modo paritetico rappresentanti delle organizzazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali stipulanti.
L'Osservatorio avrà tra l'altro il compito di:
esaminare i programmi regionali di intervento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio annuale e/o pluriennale della Regione, e di verificarne lo stato di attuazione;
analizzare le dinamiche occupazionali, la mobilità del lavoro, i bisogni ed i programmi di formazione professionale, nonché gli effetti delle tecnologie innovative sul mercato del lavoro.
Le parti assumeranno analoga iniziativa a livello nazionale al fine di un confronto, nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di altri ministeri interessati, sui programmi e sulle risorse destinati al settore.
Articolo 4 - Diritti sindacali
A) Riunioni in azienda
B) Rappresentanze sindacali aziendali
Ai fini della salvaguardia dei diritti derivanti da leggi e contratti e per la tutela della condizione dei dipendenti nell'unità produttiva possono essere costituite, ad iniziativa dei lavoratori, rappresentanze sindacali nell'ambito dei sindacati firmatari del presente contratto.
Al delegato sindacale viene attribuito il diritto di valutare, con le direzioni aziendali interessate, i piani e i programmi di forestazione al fine di migliorare l'occupazione e lo sviluppo economico.
Il numero dei rappresentanti sindacali eleggibili è fissato in uno per ciascuna organizzazione sindacale nelle unità produttive che occupino fino a 50 lavoratori.
Qualora il numero dei lavoratori sia superiore a quello indicato nel precedente comma, potranno essere eletti due rappresentanti sindacali per ciascuna organizzazione sindacale.
La designazione dei rappresentanti sindacali aziendali deve essere comunicata alla direzione aziendale dalla relativa organizzazione sindacale territoriale.
[…]
C) Permessi sindacali
D) Contributi sindacali
Articolo 7 - Orario di lavoro
[…]
Per i fanciulli trovano applicazione le norme di cui alla legge 17 ottobre 1967, n. 977 (35 ore settimanali).
Agli operai addetti per l'intero orario ordinario giornaliero a lavori considerati pesanti o nocivi, ai sensi del successivo articolo 20 compete una riduzione dell'orario giornaliero ordinario di lavoro pari a 2 ore, fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera.
Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di cinque ore giornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre diverse attività.
[…]
Articolo 20 - Ambiente e salute
Tenuto conto che la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute dei lavoratori rappresentano comuni obiettivi per una crescita economica e civile diretta alla valorizzazione delle esigenze della persona umana e del suo ambiente di vita e ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti convengono:
1. ai lavoratori esposti a fattori di nocività è riconosciuto il diritto ad almeno due visite mediche annuali con regolare corresponsione del salario;
2. le rappresentanze sindacali dei lavoratori e i datori di lavoro concorderanno criteri di rotazione degli operai, nello svolgimento di lavori nocivi, al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio;
3. i datori di lavoro sono tenuti a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa, individuali o collettivi, necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura e/o in determinate condizioni, possono risultare nocivi alla salute del lavoratore I mezzi protettivi di uso personale come: maschere, guanti, occhiali, tute, stivali, copri-capo, sono assegnati in dotazione, possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza.
L'equipaggiamento personale verrà definito dai Cirl.
Ogni squadra di operai dovrà disporre di una cassetta di pronto soccorso, fornita di medicinali e degli idonei presidi sanitari anti-vipera, anti-tetanici, eccetera.
4. Nei contratti integrativi regionali saranno concretamente individuati i lavori da considerarsi pesanti e nocivi, sulla base dei criteri generali di seguito indicati: si intendono per lavori pesanti quelli richiedenti di regola un notevole, specifico e prolungato sforzo fisico (esempio: facchinaggi manuali e simili) e per lavori nocivi quelli richiedenti prestazioni per il cui espletamento ricorra l'utilizzazione di sostanze nocive per l'uomo.
5. Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali di competenza delle rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le parti convengono che all'atto della stipula o rinnovazione degli accordi integrativi regionali:
a) si concorderanno i tempi, i modi e le priorità di programmi d'indagine finalizzati alla rilevazione e misurazione dei dati ambientali, al fine di vagliarne l'idoneità per la salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori. Le indagini saranno normalmente effettuate da enti o istituti specializzati scelti di comune accordo tra le parti;
b) sono istituiti libretti sanitari e di rischio personali, la cui predisposizione e tenuta sarà a carico delle organizzazioni sindacali dei lavoratori contraenti.
Nei libretti sanitari e di rischio personali dovranno essere annotati e periodicamente aggiornati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche, nonché i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali e non del lavoratore; dovranno altresì essere annotati i dati relativi ai rischi cui il singolo lavoratore è esposto in rapporto alle attività lavorative prestate;
c) in sede di contrattazione regionale, verranno individuati ed adottati i criteri più idonei di raccolta e memorizzazione dei dati risultanti dalle rilevazioni e dai controlli effettuati nell'ambiente di lavoro, nonché quelli riguardanti l'assenteismo dovuto a malattia o infortunio per singoli cantieri o stazioni di lavoro;
d) è consentita la consultazione del registro degli infortuni di cui all'articolo 403 del Dpr 27 aprile 1955, n. 547, da parte dei rappresentanti sindacali, onde accertare gli eventi infortunistici riguardanti ciascun lavoratore, per essere in grado di tutelarlo in ogni e qualsiasi istanza.
Articolo 23 - Norme in materia disciplinare
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività con:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.
L'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Ammonizione, multa, sospensione
Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidività; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti.
Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore:
1. che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
2. che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3. che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4. che arrechi per disattenzione danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti o di evidenti irregolarità;
5. che sia trovato addormentato;
[…]
9. che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o alla abituale recidività dell'infrazione;
10. che commetta infrazioni di analoga gravità.
[…]
Licenziamento per cause disciplinari
Il licenziamento per giusta causa, con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi quali, ad esempio, le seguenti:
[…]
5. recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei 12 mesi antecedenti;
[…]
7. abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda;
8. danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
9. danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
[…]
12. inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
[…]
Parte impiegati
Articolo 43 - Previdenza e assistenza, assegni familiari
a) Enpaia
I datori di lavoro di cui all'articolo 1 del presente contratto sono tenuti, ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, ad iscrivere gli impiegati dipendenti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (Enpaia) che ha sede in Roma, viale Beethoven 48, per le seguenti forme di assicurazione e di previdenza:
1. assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra -professionali;
[…]
b) Inps
I datori di lavoro, in base alla legislazione vigente, debbono altresì procedere all'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) degli impiegati dipendenti per le forme di assicurazione previste e con i conseguenti adempimenti.
Articolo 51 - Indennità per lavori disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di seguito elencate competono, in aggiunta alla retribuzione composta da paga base, contingenza e salario integrativo regionale, le seguenti indennità percentuali:
a) alta montagna:
- 8% per lavori eseguiti da 1.000 a 1.500 metri;
- 10% per lavori eseguiti oltre i 1.500 metri;
b) lavori in acqua:
10%, oltre la fornitura dei necessari mezzi protettivi;
c) zona malarica:
- 5% per lavori eseguiti nel periodo intercorrente dal 1 giugno al 30 settembre, nelle zone riconosciute malariche a termini delle vigenti disposizioni, nonché la somministrazione del chinino.
Nota a verbale
L'indennità per prestazione di lavoro per spegnimento di incendi è regolata dall'articolo 55.
Articolo 55 - Indennità antincendio e calamità naturali
Per ogni ora di lavoro prestata per lo spegnimento di incendi o per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali i lavoratori hanno diritto ad una retribuzione maggiorata del 25% da calcolarsi sul minimo tabellare nazionale, indennità di contingenza e salario integrativo regionale e cumulabile con altre indennità previste dal CCNL eventualmente spettanti.
Articolo 56 - Indennità di mancato ricovero uso mensa
Nei cantieri forestali si dovranno predisporre idonei rifugi ad uso mensa e ricovero.
Le modalità ed i criteri per provvedere a tale esigenza, nonché la eventuale istituzione e la misura della indennità sostitutiva sono demandate ai Cirl.
Articolo 58 - Assicurazioni sociali
Per le assicurazioni sociali, per l'assicurazione contro gli infortuni, per l'assistenza malattia e assegno per il nucleo familiare trovano applicazione le norme di legge.
Gli operai rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura.
[…]
Protocolli aggiuntivi
Per accelerare i tempi di stampa del CCNL, l'elenco dei firmatari il protocollo aggiuntivo sottoscritto dai rappresentanti delle Regioni, risulta incompleto e sarà pertanto aggiornato a cura delle singole organizzazioni che hanno sottoscritto il contratto.