Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 20 febbraio 1960
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1960
Parti: Sindacato dei proprietari conduttori in economia, Sindacato degli Affittuari conduttori in Economia, Sindacato dei Proprietari Concedenti a Mezzadria, Sindacato dei Proprietari con Beni Affittati e ssociazione dei Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi Aziende Agricole e Forestali della provincia di Bologna, Sindacato Provinciale degli Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali
Settori: Agroindustriale, Aziende agricole, Impiegati, Bologna

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Oggetto del contratto.
Art. 3. - Categorie alle quali si applica.
Art. 4. - Qualifica.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Classificazione delle aziende.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.

Contratto collettivo integrativo per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali della provincia di Bologna, 20 febbraio 1960

L’anno 1960 addì 20 febbraio, in Bologna presso l’Unione Agricoltori [...], tra il Sindacato dei proprietari conduttori in economia [...], il Sindacato degli Affittuari conduttori in Economia [...], il Sindacato dei Proprietari Concedenti a Mezzadria [...], il Sindacato dei Proprietari con Beni Affittati [...], e l’Associazione dei Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi Aziende Agricole e Forestali della provincia di Bologna, e il Sindacato Provinciale degli Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali [...], si è stipulato il presente Contratto provinciale collettivo di lavoro integrativo al Contratto nazionale di lavoro per gli impiegati tecnici ed amministrativi di Aziende agricole e forestali stipulato in Roma 31 ottobre 1958.

Art. 2. - Oggetto del contratto.
Il presente Contratto regola i rapporti tra datori di lavoro (proprietari con beni affittati, conduttori a qualsiasi titolo di azienda i agricola, esercenti attività affini o connesse all’agricoltura) e gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali per la provincia di Bologna.

Art. 3. - Categorie alle quali si applica.
Gli impiegati agricoli cui il presente contratto si applica si classificano in impiegati tecnici ed amministrativi di concetto ed impiegati tecnici ed amministrativi d’ordine.
Sono impiegati di concetto coloro che collaborano con il conduttore o chi per esso nell’organizzazione dell’azienda nel campo tecnico od amministrativo od in entrambi, con maggiore o minore autonomia di concezione ed apporto di iniziativa nell’ambito delle facoltà loro affidate e secondo le consuetudini locali.
Sono impiegati d’ordine coloro che nei limiti delle istruzioni ricevute, senza autonomia ed apporto di iniziativa, assolvono determinate mansioni nel campo tecnico od amministrativo, alle dirette dipendenze del conduttore o chi per esso o anche del personale di concetto.

Art. 5. - Orario di lavoro.
Ore 7 giornaliere o 42 settimanali. È consentito, per esigenze tecniche o amministrative, di superare le 7 ore giornaliere.
Tale lavoro si ritiene compensato a forfait secondo quanto previsto dal penultimo comma dell’art. 7 del presente atto.

Art. 6. - Classificazione delle aziende.
Piccole fino a 70 ettari di superficie catastale, medie oltre i 70 e fino ai 200 ettari di superficie catastale, grandi oltre i 200 ettari di superficie catastale.
Le superfici a coltura orto-frutticola specializzate condotte in economia devono essere raddoppiate ai fini della classificazione delle aziende.
Per le aziende site in montagna ed in collina dalle superfici su indicate devono essere detratti gli appezzamenti classificati: «incolto produttivo», «bosco», «pascolo».
Quando il catasto non è aggiornato bisogna riferirsi alle colture in atto.

Art. 7.
[...]
A titolo di compenso per le ore di lavoro compiute in più del normale per esigenze tecniche o amministrative nei giorni feriali o festivi, saranno corrisposte annualmente - a carattere forfettario - 30 giorni di assegni.
[...]

Art. 8.
In applicazione e chiarimento dell’art. 4 del Contratto nazionale si conviene che a coloro che prestano la loro opera con retribuzione forfettaria, senza vincolo impiegatizio, con prestazioni discontinue, anche se periodiche, senza che l’azienda richieda il pieno assorbimento dell’attività del prestatore di lavoro (come si verifica specie nelle piccole aziende di collina e montagna) non è applicabile il presente contratto.
Inoltre ai sensi dell’art. 4 del Contratto nazionale, qualora l’impiegato presti la sua opera contemporaneamente in più aziende, ciascun rapporto sarà regolato distintamente. In questo caso però non si applicano le norme inerenti ai minimi di stipendio, alle ferie annuali ed all’orario di lavoro, mentre conservano efficacia tutte le altre norme contenute nel presente contratto.
Lo stipendio convenuto ed il lavoro richiesto devono essere precisati nella lettera di assunzione.

Art. 9.
Per ogni altra norma si fa riferimento al Contratto nazionale di lavoro del 21 ottobre 1958.