Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 18 maggio 1959
Validità: 11.11.1958 - 10.11.1959
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Federbraccianti Provinciale-Camera del Lavoro Provinciale, Liberbraccianti Provinciale
Settori: Agroindustriale, Salariati fissi, Alessandria

Sommario:

Art. 1. - Decorrenza e durata del contratto collettivo.
Art. 2. - Definizione di salariato fisso.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Contratto individuale.
Art. 5. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 6. - Durata del contratto individuale e modalità delle disdette.
Art. 7. - Mansioni.
Art. 8. - Cambio di mansioni.
Art. 9. - Attrezzi di lavoro.
Art. 10. - Periodo di prova.
Art. 11. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 12. - Orario di lavoro.
Art. 13. - Martellatura della falce.
Art. 14. - Interruzioni di lavoro ed eventuali ricuperi.
Art. 15. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 16. - Riposo settimanale.
Art. 17. - Giorni festivi.
Art. 18. - Elementi della retribuzione.
Art. 19. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 20. - Specifica della retribuzione.
Art. 21. - Servizi ed annessi.
Art. 22. - Compenso per governo bestiame a bifolchi e cavallanti.
Art. 23. - Aumento o diminuzione del carico bestiame ai bergamini e manzolai.
Art. 24. - Compenso speciale ai capi.
Art. 25. - Indennità speciale per trattoristi.
Art. 26. - Pollame e suini.
Art. 27. - Coltivazione in compartecipazione.
Art. 28. - Gratifica natalizia.
Art. 29. - Malattia e infortunio.
Art. 30. - Diarie.
Art. 31. - Ferie.
Art. 32. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Art. 33. - Tutela della maternità.
Art. 34. - Permessi straordinari.
Art. 35. - Servizio militare.
Art. 36. - Trapasso di azienda.
Art. 37. - Norme disciplinari.
Art. 38. - Indennità di anzianità.
Art. 39. - Controversie.

Contratto collettivo per i salariati fissi agricoli della provincia di Alessandria, 18 maggio 1959

Addì 18 maggio 1959, nella sede dell’Unione Provinciale Agricoltori di Alessandria, tra l’Unione Provinciale Agricoltori [...], in nome e per conto delle Sezioni provinciali di categoria interessate [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...], e la Federbraccianti Provinciale [...], assistito da[...]lla Camera del Lavoro Provinciale [...], la Liberbraccianti Provinciale [...], si è stipulato in armonia con le norme contenute nell’atto nazionale 31 luglio 1951 il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro per salariati fissi della agricoltura della provincia di Alessandria per l’annata agraria 1958-1959.

Art. 2. - Definizione di salariato fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato da un contratto individuale a termine, di durata normalmente non inferiore a un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente por tutta la durata dei rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede fruendo dell’abitazione ed annessi, e la cui retribuzione, riferita di regola ad un anno, viene corrisposta mensilmente a norma del presente contratto provinciale.

Art. 4. - Contratto individuale.
Tra il datore di lavoro ed il salariato all’atto della assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo contenuto nel libretto sindacale di lavoro di cui all’articolo successivo.
In tale contratto dovranno essere precisate la qualifica e le mansioni attribuite al salariato, la data di inizio del rapporto, il salario spettante in base a quanto stabilito nel presente Contratto collettivo provinciale.

Art. 7. - Mansioni.
Capi: Si considerano capi quei lavoratori, assunti come tali nelle diverse categorie, o a detta mansione stabilmente adibiti nel corso del rapporto, che abbiano altro personale in sottordine, ad eccezione dei bergamini che sono considerati capi anche se soli nella rispettiva categoria. Il lavoratore con attribuzione di capo deve predisporre gli uomini per i lavori da eseguire in azienda e prende parte attiva con gli uomini stessi al lavoro assumendosi la responsabilità del buon esito di esso.
Bergamini: Attendono alla cura e alla custodia del bestiame, sia da latte che da allevamento, alla mungitura delle vacche ed al governo dei vitelli nonché a tutti i lavori della stalla; assistono ai parti; devono essere presenti al richiamo del capo o di chi per esso, anche di notte; provvedere a turno al maneggio della pompa, lavarsi accuratamente le mani e lavare le mammelle delle vacche prima della mungitura, strigliare e spazzolare le bestie in consegna, abbeverarle nei tempi prescritti, adottare le necessarie precauzioni perché non si attruppino, né si feriscano, custodire, curare e pulire i secchi e secchioni del latte, raffreddare, se richiesto, con pompa a mano, il latte munto, aiutare nel caricamento il conducente del latte, attendere al pascolo nel periodo indicato dal datore di lavoro, scaricare ed allargare l’erba perché non si riscaldi, preparare la razione dei mangimi compreso il trasporto dei foraggi dai silos, sistemare il letame in concimaia, ecc.
I bergamini dovranno accudire al governo di 17 vacche in normale rotazione più il toro se la stalla è fornita di tazzette; di 16 capi più il toro se l’acqua vene sollevata meccanicamente, di capi 15 più il toro se l’acqua viene sollevata con pompa azionata a mano. La normale rotazione delle lattifere non è prescritta allorché si pratica la mungitura meccanica. Le manze si computano in ragione di due per una vacca. Qualora al mungitore sia posto l'obbligo di provvedere ai taglio dell’erba le vacche sono limitate a 12. ferme restando le diminuzioni per quanto riguarda il sollevamento meccanico o con pompa a mano dell’acqua, oppure 22 manze oltre i tre anni qualora non abbiano in consegna il carico delle vacche lattifere prescritte.
Le ore impiegate per il pascolo e sempreché questo avvenga in luogo privo di apposito recinto, saranno compensati in ragioni di L. 8 al giorno per ogni vacca.
Manzolai: Al manzolaio spetta il compito ilei seguenti lavori: Il governo e custodia di 35 capi in rotazione se la stalla è fornita di tazzette; capi 38 se l’acqua viene sollevata meccanica mente e capi 30 se l’acqua viene sollevata con pompa a mano; lo scarico e la conservazione dei foraggi, la preparazione ed il trasporto dei foraggi dal silos, sempreché questi siano in prossimità della cascina; la preparazione e somministrazione dei mangimi, attendere al pascolo, l’abbeveramento del bestiame in caseina, la prestazione durante la cura del capi colpiti da epidemia, la sorveglianza notturna della stalla.
Le ore impiegate per il pascolo saranno compensate in ragione di L. 4 al giorno per ogni capo. L'indennità non è dovuta quando è adottato apposito recinto.
Cavallanti e bifolchi: Spetta ai cavallanti e bifolchi il careggio di tutti i prodotti dentro e fuori azienda con l’obbligo di partecipare al carico e scarico, alla preparazione del terreno, all’uso delle macchine, all’assestamento dei foraggi e dei lettimi in appositi cumuli tanto in cascina che fuori.
I cavallanti hanno di norma in consegna due cavalli; i bifolchi di norma, due buoi o due mucche non lattifere. Uno o più buoi possono essere sostituiti da manzi o manze intendendosi che due manzi equi valgono ad un bue. I suddetti salariati attendono al governo ed alla cura dei capi in consegna, alla pulizia della stalla ed al trasporto dei foraggi dai silos, trasporto e riordino del letame in concimaia. Le dette prestazioni di stalla come di consuetudine sono eseguite oltre il normale orario. Pertanto è previsto per esse l’apposito compenso straordinario di cui all’art. 22 del presente contratto.
Falegnami, fabbri e trattoristi: I falegnami e fabbri provvedono alle riparazioni di carri ed attrezzi ed in genere attendono alle mansioni proprie della loro qualifica. I trattoristi sono assegnati ad altri lavori quando non comandati alla guida della macchina.

Art. 8. - Cambio di mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.
Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione, rispetto alla precedente qualifica.
[...]

Art. 9. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.
Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l’indicazione dello stato d'uso.
I lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore dì lavoro.
[...]

Art. 11. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 12. - Orario di lavoro.
L’orario ordinario di lavoro non può eccedere le otto ore giornaliere salvo nel periodo di più intensi lavori e per non più di tre mesi all’anno, in cui potrà essere maggiorato di un’ora.
L’orario ordinario di lavoro è così distribuito nei vari mesi dell'anno:
novembre: 7 ore; dicembre: 7 ore; gennaio: 7 ore; febbraio: 8 ore; marzo: 8 ore; aprile: 8 ore; 1-15 maggio: 8 ore; 16-31 maggio, giugno, luglio, 1-15 agosto: 9 ore; 16-31 agosto, settembre, ottobre: ore 8.
Per prestazione d’opera si deve intendere quella eseguita effettivamente sul posto di lavoro. Qualora questo disti dall’abitazione sino a 15 minuti di cammino, il lavoratore compirà il percorso di andata e ritorno fuori orario; se la distanza è superiore, l’eccedenza sarà » carico del datore di lavoro.
È in facoltà del datore di lavoro distribuire l’orario di lavoro giornaliero secondo le esigenze delle colture aziendali sempreché il numero delle ore non superi il limite sopra stabilito per i vari mesi, attuando di regola l’interruzione per il pasto principale. I salariati addetti al bestiame, in considerazione del carattere discontinuo delle loro prestazioni, eseguono la media annuale di otto ore giornaliere di effettivo lavoro con l’attendere alle mansioni inerenti ai capi ad essi in consegna, come stabilito dall’art. 7.

Art. 14. - Interruzioni di lavoro ed eventuali ricuperi.
Nel caso in cui, per intemperia od altre cause di forza maggiore, non fosse possibile nella giornata eseguire l’intero orario normale, è ammesso il ricupero nel termine di 15 giornate successive all’avvenuta sospensione di lavoro, elevando l’orario giornaliero fino a un massimo di un’ora rispetto a quello normale.

Art. 15. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario previsto dall’art. 12;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato, di cui all’art. 17.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico, salvo casi di cui al seguente comma.
[...]
Le prestazioni eseguite dai bergamini e manzolai nei giorni di riposo settimanale o festivo sono compensate con la retribuzione ordinaria maggiorata del 25 %.

Art. 16. - Riposo settimanale.
Il salariato ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
I salariati addetti alla cura e governo del bestiame (bergamini, manzolai, cavallanti e bifolchi i sono tuttavia tenuti a svolgere la loro attività limitatamene alle mansioni tassative, anche nel giorno di riposo. A tale titolo ai bergamini e manzolai viene corrisposto por le ore prestate, il compenso ordinario con la maggiorazione di cui all’ultimo comma dell’art. 15. Ai cavallanti e bifolchi spetta il compenso straordinario previsto dall’art. 22. Ove la situazione aziendale lo consenta, il datore di lavoro può stabilire turni di riposo settimanale distribuendoli in accordo col personale interessato. Qualora, per esigenze dell’azienda ed in via eccezionale, non sia possibile concedere il riposo settimanale ai salariati addetti ai campi, essi avranno diritto al compenso stabilito per il lavoro festivo.

Art. 21. - Servizi ed annessi.
Oltre la retribuzione individuale, la famiglia del salariato fisso ha diritto:
a) ai locali di abitazione sani ed igienici ed in ragione dei bisogni della famiglia stessa;
[...]

Art. 25. - Indennità speciale per trattoristi.
[...] Le citate indennità, distinte dalla retribuzione ordinaria, comportano l’obbligo per il salariato di accudire alla manutenzione ordinaria della macchina oltre l’orario normale di lavoro.

Art. 31. - Ferie.
Ogni salariato ha diritto a nove giorni di ferie divise in due periodi di cui uno di cinque giorni consecutivi a discrezione del datore di lavoro e l’altro di quattro giorni a discrezione del salariato esclusi i periodi di punta dei lavori.
Si precisa che i nove giorni dovranno dare un complessivo di 72 ore.
[...]

Art. 32. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni di legge.

Art. 33. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 37. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro dature di lavoro o chi per esso debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Il lavoratore dovrà essere attivo e disciplinato agli ordini ricevuti. Il datore di lavoro dovrà considerare nel lavoratore il proprio collaboratore e colui che con la propria opera rende possibile la produzione.
Le eventuali infrazioni alla disciplina da parte del lavoratore saranno punite a seconda della loro gravità nel seguente modo:
1) Con la multa di un massimo di due ore di salario nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda, o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni alla azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza.
2) Con una multa pari all’importo di una giornata di lavoro nel casi di recidiva e di maggiore gravità delle mancanze di cui al paragrafo 1).
3) Con il licenziamento immediato senza preavviso ed indennità nei casi seguenti:
а) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o rappresentante dell’azienda;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili ed al bestiame;
[...]
e) recidiva delle mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste dal paragrafo 2);
f) in tutti gli altri casi di gravità che non consentono la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
[...]

Art. 39. - Controversie.
Le controversie individuali saranno risolte, possibilmente in prima istanza, tra i prestatori d’opera ed i datori di lavoro. In caso di mancato accordo le parti si rivolgeranno alle rispettive Organizzazioni le quali avranno cura di mettersi in contatto allo scopo di esperire il tentativo di conciliazione sindacale.
Le eventuali controversie di carattere collettivo, originate dall’applicazione e dalla interpretazione del presente contratto, saranno senz’altro esaminate dalle Organizzazioni contraenti che si impegnano di trattare con reciproco spirito di comprensione.