Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 18 maggio 1959
Validità: 11.11.1958 - 10.11.1959
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Federbraccianti Provinciale-Camera Provinciale del Lavoro, Liberbraccianti Provinciale
Settori: Agroindustriale, Braccianti, Alessandria

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Durata e disdetta.
Art. 3. - Definizione del bracciante fisso.
Art. 4. - Contratto individuale.
Art. 5. - Assunzione.
Art. 6. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 9. - Giorni festivi.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Trattamento per festività nazionali, Ricorrenze infrasettimanali e lavori speciali.
Art. 12. - Retribuzione.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Diarie.
Art. 15. - Norma disciplinare.
Art. 16. - Compartecipazione.
Art. 17. - Gratifica natalizia.
Art. 18. - Indennità di licenziamento.
Art. 19. - Risoluzione del rapporto per malattia od infortunio.

Contratto collettivo di lavoro per i braccianti fissi della provincia di Alessandria, 18 maggio 1959

Addì 18 maggio 1959, nella sede dell’Unione Provinciale Agricoltori in Alessandria, piazza Libertà, 12, tra l'Unione Provinciale Agricoltori [...], in nome e per conto dei Sindacati Provinciali di categoria interessati [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...] e la Federbraccianti Provinciale [...], assistito da[...]lla Camera Provinciale del Lavoro [...], la Liberbraccianti Provinciale [...], si è stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro provinciale per i braccianti fissi agricoli della provincia di Alessandria, valevole per l’annata agraria 1958-59, con decorrenza di applicazione delle tariffe dal 1° giugno 1959.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente Contratto collettivo di lavoro regola i rapporti di lavoro tra le aziende agricole ed i lavoratori dipendenti aventi In qualifica di bracciante fisso.

Art. 3. - Definizione del bracciante fisso.
Si considerano fissi quei braccianti assunti per tutta l’annata agraria con impegno reciproco per 300 giornate lavorative, risultante da contratto scritto.

Art. 4. - Contratto individuale.
Il contratto individuale è a termine ed il rapporto ha, di regola, inizio con l’11 novembre e scadenza il 10 novembre. I contratti individuali in deroga sono validi se ed in quanto siano più favorevoli al lavoratore.

Art. 7. - Orario di lavoro.
L’orario giornaliero ordinario non può eccedere le otto ore salvo dal 16 maggio al 15 agosto, periodo in cui può essere maggiorato di un’ora. La presente norma non si applica ai lavori regolamentati con contratti collettivi speciali.
Nel periodo 16 maggio-15 agosto, in ossequio alle condizioni di miglior favore per i lavoratori, l’orario ordinario sarà di otto ore in quelle aziende o località dove sia stato acquisito di fatto. Nei vari mesi dell’anno l’orario ordinario è così distribuito: novembre, dicembre e gennaio: ore 8 giornaliere; febbraio, marzo, aprile, 1-15 maggio: ore 8; 16-31 maggio, giugno, luglio, 1-15 agosto: ore 9; 16-31 agosto, settembre, ottobre: ore 8.

Art. 8. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Per lavoro straordinario, che non può superare le due ore giornaliere, si intende quello svolto oltre l’orario normale [...]. Fanno eccezione le ore di ricupero da effettuarsi in ragione di una al giorno nel termine della quindicina successiva. Lavoro straordinario notturno è quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba, e festivo quello eseguito nelle domeniche e feste riconosciute [...]

Art. 10. - Riposo settimanale.
Il bracciante fisso ha diritto di fruire di riposo settimanale di 24 ore consecutive possibilmente in coincidenza con la domenica.

Art. 13. - Ferie.
Ai braccianti fissi compete un periodo di ferie di giorni 9 da usufruirsi in due periodi: il primo di giorni 5 a scelta dell’agricoltore; il secondo di giorni 4 su richiesta del lavoratore, però non in coincidenza con i periodi dei lavori di punta dell’azienda.
In caso di retribuzione per mancato godimento, la giornata di ferie si intende di otto ore.