Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 18 maggio 1959
Validità: 11.11.1958 - 10.11.1959
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Federbraccianti Provinciale-Camera Provinciale del Lavoro, Liberbraccianti Provinciale
Settori: Agroindustriale, Avventizi, Alessandria

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Durata e disdetta.
Art. 3. - Osservanza del patto di lavoro.
Art. 4. - Definizione del bracciante avventizio e del bracciante obbligato.
Art. 5. - Assunzione.
Art. 6. - Ammissione al lavoro tutela delle donne e ragazzi.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 9. - Giorni festivi.
Art. 10. - Elementi della retribuzione.
Art. 11. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 12. - Tariffe.
Art. 13. - Diarie.
Art. 14. - Attrezzi di lavoro.
Art. 15. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 16. - Tutela della maternità.
Art. 17. - Disciplina del lavoro.
Art. 18. - Controversie di carattere collettivo e individuale.
Art. 19. - Disposizioni generali.
Allegato 1 Modello di contratto individuale per braccianti avventizi ed obbligati

Contratto collettivo di lavoro per braccianti avventizi e obbligati della provincia di Alessandria, 18 maggio 1959

Addì 18 maggio 1959, nella sede dell’Unione Provinciale Agricoltori in Alessandria, piazza Libertà, 12, tra l’Unione Provinciale Agricoltori [...], in nome e per conto dei Sindacati provinciali di categoria interessati [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...] e la Federbraccianti Provinciale [...], assistito da[...]lla Camera del Lavoro [...], la Liberbraccianti Provinciale [...], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro provinciale per i braccianti avventizi ed obbligati agricoli della provincia di Alessandria, valevole per l’annata agraria 1958-59, con decorrenza di applicazione delle tariffe dal 1° giugno 1959.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente Contratto collettivo provinciale regola i rapporti di lavoro tra le aziende agricole ed i lavoratori dipendenti aventi la qualifica di bracciante avventizio e di obbligato.

Art. 3. - Osservanza del patto di lavoro.
I datori di lavoro ed i prestatori di opera sono impegnati alla precisa osservanza di tutte le disposizioni e condizioni del presento Contratto.
I contratti individuali in deroga sono validi se ed in quanto siano favorevoli al lavoratore.

Art. 4. - Definizione del bracciante avventizio e del bracciante obbligato.
Per bracciante avventizio si intende quel lavoratore agricolo assunto a giornata senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per l’esecuzione di determinati lavori, retribuito con paga oraria
o giornaliera, corrisposta a termine della prestazione o comunque a fine settimana.
Si intende «obbligato» il bracciante assunto con contratto individuale a termine, al quale il conduttore garantisce almeno 230 giornate di lavoro da compiersi nel periodo di un anno, anche saltuariamente, secondo i bisogni dell’azienda. Del pari il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera ogni qualvolta venga richiesta ed è adibito a tutti i lavori agricoli inerenti all’azienda stessa.
[...]

Art. 6. - Ammissione al lavoro tutela delle donne e ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e la tutela delle donne e ragazzi, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 7. - Orario di lavoro.
L’orario giornaliero ordinario non può eccedere le otto ore salvo dal 16 maggio al 15 agosto, periodo in cui può essere maggiorato di un’ora. La presente norma non si applica ai lavori regolamentati con contratti collettivi speciali.
Nel periodo 16 maggio-15 agosto, in ossequio alle condizioni di miglior favore per i lavoratori, l’orario ordinario sarà di otto ore in quelle aziende o località dove sia stato acquisito di fatto.
Nei vari mesi dell’anno l’orario ordinario è così distribuito: novembre, dicembre, gennaio: ore 7 giornaliere; febbraio, marzo, aprile, 1-15 maggio: ore 8; 16-31 maggio, giugno, luglio, 1-15 agosto: ore 9; 16-31 agosto, settembre, ottobre: ore 8.

Art. 8. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quella eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato, di cui al successivo articolo, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità.
[...]

Art. 10. - Elementi della retribuzione.
[...]
Al lavoratore compete inoltre una indennità, in luogo delle festività nazionali e delle feste infrasettimanali previste dalla legge 31 marzo 1954, n. 90, nonché di quegli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori a titoli vari quali: gratifica natalizia, ferie, ecc., di cui non può beneficiare il bracciante perché propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo, ed altresì comprensiva del compenso per speciali lavori (spandimento di concime, uso di falce fienaia, spurgo canali, abbattimento piante e scalvi) tradotto in misura forfettaria stante la difficoltà di contabilizzazione.
[...]

Art. 14. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Il lavoratore ha l’obbligo di aver cura degli attrezzi, utensili, ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili. [...]

Art. 15. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Tutte le assicurazioni sociali, gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.

Art. 16. - Tutela della maternità.
Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge. Per le donne che allattano, in difetto di disposizioni legislative, si applicano le consuetudini locali.

Art. 17. - Disciplina del lavoro.
I lavoratori, nei rapporti attinenti al servizio, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi lo rappresenta.
Essi devono eseguire con diligenza il lavoro loro assegnato. I rapporti tra lavoratore e chi rappresenta l’azienda devono essere ispirati a reciproco rispetto e fiducia.

Art. 18. - Controversie di carattere collettivo e individuale.
Le controversie di carattere collettivo originate dall’applicazione e dalla interpretazione del presente patto saranno senz’altro demandate all’esame delle organizzazioni contraenti che s’impegnano a trattarle con reciproco spirito di comprensione.
Le controversie individuali saranno risolte possibilmente in primi istanza tra i prestatori d’opera ed i loro datori di lavoro. In caso di mancato accordo le parti si rivolgeranno alle rispettive Organizzazioni le quali avranno cura di mettersi in contatto allo scopo di esperire un tentativo di conciliazione sindacale.

Art. 19. - Disposizioni generali.
Per tutte le disposizioni non riportate nel presente contratto collettivo le parti si impegnano di uniformarsi alle correlative norme contenute nel vigente patto nazionale di lavoro per braccianti agricoli, stipulato dalle rispettive superiori Confederazioni.