Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 23 marzo 1959
Validità: 11.11.1958 - 11.11.1959
Parti: Associazione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Unione Provinciale Sindacale-Cisl
Settori: Agroindustriale, Salariati, Vercelli

Sommario:

Oggetto del patto.
Art. 1. - Qualifica.
Art. 2. - Assunzione e contratto individuale.
Art. 3. - Libretto paga.
Art. 4. - Categorie di salariati fissi.
Art. 5. - Mansioni.
Art. 6. - Norme generali.
Art. 7. - Bestiame in consegna.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Ricupero.
Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 11. - Riposo settimanale e festivo.
Art. 12. - Giorni festivi.
Art. 13. - Retribuzione dei lavoratori.
Art. 14. - Personale a salario ridotto.
Art. 15. - Soprassoldo per capi, sottocapi e salariati.
Art. 16. - Trasferte.
Art. 17. - Casa, orto, pollaio, porcile, ecc.
Art. 18. - Somministrazione del latte.
Art. 19. - Utilizzazione dei membri della famiglia.
Art. 20. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 21. - Malattia ed infortunio.
Art. 22. - Mutualità, malattia ed assicurazioni sociali.
Art. 23. - Caso di morte.
Art. 24. - Permessi retribuiti.
Art. 25. - Permesso straordinario in occasione di matrimonio e di decesso di familiari di primo grado.
Art. 26. - Preavviso di licenziamento.
Art. 27. - Indennità di licenziamento e di anzianità.
Art. 28. - Trapasso di azienda.
Art. 29. - Pattuizioni speciali.
Art. 30. - Attrezzi di lavoro.
Art. 31. - Rapporti di lavoro.
Art. 32. - Norme disciplinari.
Art. 33. - Notifica di provvedimenti.
Art. 34. - Ricorsi.
Art. 35. - Controversie individuali.
Art. 36. - Controversie collettive.
Art. 37. - Tredicesima mensilità.
Art. 38. - Durata del contratto individuale.
Art. 39. - Durata ed obbligatorietà del presente contratto collettivo.
Art. 40. - Indennità di contingenza.

Contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi deli a provincia di Vercelli, 23 marzo 1959

Addì 23 marzo 1959, in Vercelli, tra l’Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, e la Unione Provinciale Sindacale (Cisl), viene stipulato il seguente Contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi della provincia di Vercelli:

Oggetto del patto.
Il presente Patto provinciale fissa le norme essenziali di carattere generale regolante i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro ed i salariati fissi.

Art. 1. - Qualifica.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente por tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell’abitazione ed annessi e la cui retribuzione, riferita di regola ad un anno, viene corrisposta mensilmente.

Art. 5. - Mansioni.
Le mansioni a cui debbono essere adibiti i salariati sono quelle concordate all’atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro. I salariati si obbligano di eseguire tutti i lavori inerenti alla propria qualifica e a sostituire gli altri salariati nella medesima categoria nei giorni di malattia, di infortunio o di permesso.
I salariati, salvo che intervengano diretti accordi tra le parti, non potranno essere adibiti ad altri lavori da salariato, nel qual caso se il lavoro a cui vengono adibiti prevede un maggior salario, questi dovrà essere corrisposto, mentre non si potrà far luogo ad alcuna riduzione di salario per categorie di lavoro meno retribuite.
Sono mansioni proprie del:
Prataiolo: fare eseguire i lavori ordinati dal dirigente del l’azienda e curarne la sorveglianza e l’esecuzione, partecipando eventualmente anche a lavori manuali.
Acquaiolo: attendere al governo delle acque e alla loro distribuzione, e se libero dal governo delle stesse, è tenuto a lavorare con gli altri contadini.
Capo mungitore: oltre alle mansioni della propria qualifica e la cura degli attrezzi in consegna, dovrà sorvegliare che il governo del bestiame sia fatto nell’orario prescritto e che vengano osservate latte le norme igieniche e sanitarie, nonché venga fatta la pulizia c tenuto l’ordine nella stalla. Dovrà curare che la mungitura sia perfetta.
Curerà la disinfezione del materiale ed attrezzi adoperati dopo il parto, seguendo la regola ed i modi voluti dall’agricoltore; provvederà alla preparazione dei mangimi, dei lettimi e alla abbeverata nonché al pascolo del bestiame. Eseguirà pure l’allattamento dei vitelli nei modi voluti dall’agricoltore. Avrà pure il compito di dare il segnale di richiamo ai mungitori nelle ore consuetudinarie e di eseguire tutte quelle incombenze inerenti alla sua qualifica e che verranno ordinate dal datore di lavoro secondo gli usi locali.
Manzolaio: è adibito alla cura, governo, pulizia, sorveglianza e al pascolo del bestiame di allevamento.
Mungitore: dovrà attenersi alle disposizioni riguardanti la propria categoria.
I mungitori sono tenuti al taglio periodico delle corna e degli unghioni prima di iniziare il pascolo. Nella proporzione loro assegnata dovranno portare il letame mediante carriola o barella dalla stalla alla letamaia o nelle adiacenze, ed ivi sistemarlo con cura.
I mungitori trasporteranno il latte dalla stalla al caseificio, se questo trovasi in cascina, oppure aiuteranno i conducenti del latte nelle operazioni di carico secondo le consuetudini.
I mungitori, nei tempi designati dall’agricoltore, attenderanno al pascolo del bestiame.
Per tale lavoro percepiranno, oltre al salario pattuito, un compenso forfettario di L. 100 al giorno quando il pascolo viene effettuato due volte al giorno. Non avranno diritto a nessun compenso quando il pascolo si effettuerà una volta al giorno.
Capo cavallante e capo boaro: I capi, oltre alle mansioni della propria qualifica, avranno cura del governo del bestiame loro affidato, secondo le direttive del datore di lavoro, dovranno osservare le norme igieniche e sanitarie, la pulizia della stalla, dovranno sorvegliare i salariati dipendenti nel compimento del loro dovere, richiamando all’ordine coloro che venissero meno, segnalando all’agricoltore i recidivi. Dovranno curare che tutto quanto loro dato in consegna e ai salariati dipendenti sia tenuto nella massima cura.
Cavallanti e boari: dovranno attenersi alle disposizioni sopra riportate che riguardano la propria categoria.
Fabbro meccanico: dovrà ferrare i cavalli e tutto l’altro bestiame dell’azienda, riparare i macchinari, carri ed attrezzi agricoli ed in genere compiere altri lavori inerenti alla propria qualifica.
Falegname: dovrà riparare macchine ed attrezzi agricoli ed eseguire tutti quegli altri lavori propri della sua qualifica.
Casaro: attendere alla lavorazione del latte e dei suoi derivati.
Addetto alla pileria aziendale (pista o molino): dovrà compiere i lavori propri della trasformazione dei cereali.
Trattorista: è il salariato fisso che adopera il trattore per I lavori di aratura, trebbiatura, trasporti e tutti gli altri lavori aziendali.
Quando non ha in uso il trattore, può essere adibito ad altri lavori consuetudinari dell’azienda.

Art. 6. - Norme generali.
È vietato a tutti i salariati di fumare nella stalla, nei fienili e dove vi siano depositi di fieno, paglia ed altri combustibili, di dormire sul fieno e di maltrattare il bestiame.
Tutti i salariati dovranno eseguire con cura il governo del bestiame da lavoro, da produzione e da allevamento e provvedere alla pulizia delle zone di cortile antistanti alle abitazioni e alla pulizia dell’abbeveratoio per turno.
Il maneggio della pompa sarà fatto per turno, le abbeverate del bestiame verranno fatte nel periodo di tempo consuetudinario, durante il pasto, con le necessarie precauzioni.
I salariati dovranno coadiuvare i rispettivi capi in quelle operazioni che si dovranno fare al bestiame nell’azienda.
I salariati dovranno preparare e trasportare i lettimi e mangimi dagli ammassi esistenti al di sopra e nelle adiacenze della stalla,

Art. 7. - Bestiame in consegna.
Ad ogni boaro verrà affidata una coppia di buoi, ad ogni cavallante una coppia di cavalli. Potrà essere assegnata una coppia di buoi od un cavallo in più a quelle aziende in cui vi siano tre o più salariati della stessa specie.
Ad ogni mungitore verranno affidate non oltre 18 mucche. Esso non sarà obbligato al taglio dell’erba e al trasporto della paglia per la lettiera.
Quei mungitori che avessero in consegna fino a 11 mucche, saranno tenuti ad eseguire anche la falciatura in pieno campo, rastrellatura e raccolta del foraggio verde senza trasporto, ovvero alla trinciatura per il bestiame in consegna. Agli effetti del numero delle vacche in consegna, contano per un capo le fattrici: le asciutte e le manze coperte di otto mesi. Equivalgono ad un capo due manze superiori all’anno, tre manzette inferiori all’anno.
Sono esclusi dal conteggio i vitelli da latte.
In quelle stalle attrezzate secondo i migliori moderni sistemi che permettono al mungitore di eliminare o ridurre alcuni lavori (sollevamento acqua negli abbeveratoi, possibilità di immissione diletta nelle mangiatoie dei foraggi, trasporto letame e paglia con carrelli su guide o traino animale) il numero delle vacche lattifere sarà elevato fino a 20.
Quando il numero delle assegnazioni fosse maggiore, verrà corrisposto il seguente compenso, oltre il salario pattuito: fino a due mucche in più delle 18 e delle 20, L. 1.500 mensili per capo; oltre le due vacche in più 1/20 della paga globale (denaro, natura, contingenza).
Agli effetti del computo dei capi di bestiame, le manze eventualmente assegnate ai mungitori in soprapiù dell’assegnazione predetta, dovranno essere retribuite con il compenso stabilito per le manze.
Se durante l’annata l’agricoltore dovesse per qualsiasi motivo diminuire o vendere la bergamina, il mungitore potrà essere adibito ad altri lavori pur rimanendo fermo il salario pattuito.
La sorveglianza notturna della stalla della bergamina è esclusivamente affidata al capo mungitore.
Ad ogni manzolaio saranno affidate in consegna non più di 30 manze; esso dovrà attendere al loro governo e al pascolo. Per ogni vitello passato all’allevamento nella stalla sarà corrisposto un compenso di L. 250.
Il manzolaio che avesse in consegna meno di 26 capi, potrà essere adibito ad altri lavori consuetudinari dell’azienda.
Quando il numero delle assegnazioni fosse maggiore verrà corrisposto il seguente compenso ,oltre al salario pattuito: fino a quattro manze in più, L. 430 mensili per capo; oltre le quattro manze, 1/30 della paga globale (denaro, natura, contingenza).
Se durante l’annata l’agricoltore dovesse, per qualsiasi motivo, diminuire o vendere la manzoleria, il manzolaio potrà essere adibito ud altri lavori, pur rimanendo fermo il salario pattuito.
Per cavallo o bue in consegna in più del numero suindicato 1/60 giornaliero del compenso mensile per governo bestiame. I predetti compensi dovranno essere liquidati mensilmente. La guardia della stalla dei buoi e dei cavalli durante la notte è obbligatoria per turno di due ore soltanto in caso di malattia del bestiame e che a giudizio del veterinario, richieda assistenza.
Ai salariati che seguiscono il turno di guardia durante la notte per prestazioni veterinarie, verrà corrisposto un compenso pari a quello stabilito per il lavoro.

Art. 8. - Orario di lavoro.
Le ore di lavoro fatte in meno sull’orario normale giornaliero di otto ore nel periodo dall’11 novembre all’11 febbraio saranno addebitate al salariato per l’importo corrispondente alla paga oraria dovuta sulla base del salario globale annuo in denaro ed in natura spettante a ciascun salariato con l’obbligo per il salariato di corrispondere oltre l’orario normale le ore che saranno richieste a giudizio insindacabile dell’agricoltore negli altri periodi stagionali.
Dette ore suppletive, che non potranno superare il massimo di due ore giornaliere, saranno retribuite sulla base della paga orarla come sopra calcolata maggiorata del 20 per cento.
L’orario normale di lavoro anzidetto si applica sotto l’osservanza delle seguenti disposizioni:
а) l’orario deve essere di effettivo lavoro, e cioè cominciare o finire sul campo o sul posto assegnato al salariato. Tuttavia per I cavallanti, boari, trattoristi, il tempo occorrente per i viaggi di andata sul lavoro deve essere considerato parte integrante della normale giornata di lavoro, nel mentre i viaggi di ritorno sono a carico del lavoratore;
b) l’orario di lavoro consta di regola delle ore giornaliero divise in due periodi uguali e continuativi, con riposo intermedio normale di due ore e mezza nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, e di due ore negli altri mesi;
c) i due periodi di lavoro anzidetti potranno subire un particolare intervallo di mezz’ora o di un’ora quando ragioni tecniche, specialmente riferentisi al bestiame, lo impongono.
Per dette ragioni tecniche è data facoltà all’agricoltore di anticipare l’inizio del lavoro mattutino e così pure di posticipare l’inizio del lavoro pomeridiano.

Art. 9. - Ricupero.
È fatto obbligo ai lavoratori di ricuperare le ore perse per intemperie o per cause di forza maggiore non imputabile a colpa delle parti contraenti.
Il ricupero dovrà effettuarsi nei sette giorni successivi al giorno in cui si è verificata la sospensione del lavoro ed in misura non superiore ad un’ora giornaliera.

Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Qualunque lavoro compiuto oltre l’orario normale e nei limiti della legge sempreché non si tratti di maggior lavoro derivato dalla utilizzazione di ore perdute e ricuperate nei lavori della categoria dei salariati fissi, verrà compensato con la retribuzione globale maggiorata del 20 per cento.
Il lavoro festivo e notturno verrà pure compensato [...] È considerato lavoro notturno quello che va da un’ora dopo il tramonto fino all’alba.
Non si farà luogo a maggiorazione per il lavoro notturno del mungitore.
[...]

Art. 11. - Riposo settimanale e festivo.
Ai salariati è concesso un riposo settimanale da usufruirsi possibilmente in domenica, eccetto per i mungitori, ai quali il permesso k consentito alla domenica o nei giorni festivi soltanto per gravi motivi familiari.
Nei giorni di festa o in quelli di riposo settimanale, i lavori di stalla saranno eseguiti per turno e l’erba occorrente per il bestiame sarà falciata il sabato oppure alla vigilia e sarà condotta a casa nei giorni festivi. In caso di due feste consecutive, nel secondo giorno festivo deve essere falciata e condotta a casa nello stesso giorno.
Per esigenze di lavoro i salariati dovranno, a richiesta dell'agricoltore, prestare la loro opera anche nelle feste.
Ai mungitori sarà concesso un compenso annuo forfettario di L. 36.000 più la contingenza per il lavoro festivo che sono tenuti mi eseguire.
Ai cavallanti e ai boari per il governo del bestiame nei giorni festivi e feriali, sarà corrisposto un compenso annuo forfettario di L. 32.400, comprensivo di tutte le indennità, per il lavoro festivo che sono tenuti ad eseguire.
Ai manzolai, per il lavoro festivo che sono tenuti ad eseguire, oltre la paga normale verrà corrisposta l’indennità di contingenza.
Ai salariali prataioli, per il lavoro che sono tenuti a compiere Ilei giorni festivi, verrà corrisposto un compenso orario festivo per unni ora di effettivo lavoro compiuto, eccetto che i patti speciali fra i datori di lavoro e salariati contemplino di già un compenso superiore, nel qual caso la maggiore cifra assorbe il compenso sopra determinato.
[...]
I cavallanti ed i boari, su richiesta dell’agricoltore, sono tenuti a prestare la loro opera per il trasporto dell’erba nei giorni festivi e per il taglio e trasporto dell’erba nel secondo giorno festivo.
Detto lavoro verrà compensato in ragione di L. 230 per il trasporto nei giorni festivi e di L. 360 per il taglio e trasporto nel secondo giorno festivo, rispettivamente in funzione di ogni mungitore e manzolaio presente nella stalla.
Tale somma verrà suddivisa tra i salariati che hanno eseguito il suddetto lavoro.

Art. 13. - Retribuzione dei lavoratori.
[...]
Il salariato, nel caso di assenza dei facchini, delle Ditte o Enti Industriali o commerciali, quando sarà adibito al carico e scarico dei cereali, oppure dei concimi, sarà compensato con L. 3 al quintale per le due operazioni riunite.
Il salariato addetto al carico e scarico della calciocianamide e il suo spandimento, sarà munito, a cura e spesa dell’agricoltore, di Apposito camiciotto o sacco.
Nei lavori ordinari per gli avventizi, i salariati son avranno alcun compenso.
Nei lavori straordinari, e cioè: atterramento piante di alto fusto, spurgo fontane o di cavi in acqua, L. 10 orarie; falciatura dei prati e delle stoppie con falce, mietitura, trebbiatura cereali, mondatura, L. 15 orarie; spandimento calciocianamide a macchina, L. 40 al sacco; spandimento concimi, L. 50 al giorno; quando compiono lavori con le trattrici L. 20 orarie; addetti alle motofalciatrici, li 6 orarie.
Tutti i compensi sopra specificati per quei lavori straordinari che eccezionalmente l’agricoltore farà compiere dai propri salariati si intendono corrisposti oltre il salario normale pattuito [...]

Art. 14. - Personale a salario ridotto.
I ragazzi non potranno essere assunti se non dopo aver compiuto i 14 anni di età. [...]
Nell’eventualità che qualche salariato si trovasse in condizioni fisiche speciali, riconosciute tali dalle Organizzazioni contraenti, è ammessa la riduzione di paga in ragione della minore capacità lavorativa.
[...]

Art. 15. - Soprassoldo per capi, sottocapi e salariati.
In ogni azienda, quando vi siano almeno due coppie di bestiame (cavalli o buoi) o due mungitori, vi deve essere almeno un capo per ogni categoria di salariato.
Nelle aziende dove il salariato è solo per la sua categoria, questi ha diritto a un maggior compenso di lire 3.000 annue.
I sottocapi saranno nominati in tutte quelle aziende ove vi siano quattro coppie di bestiame da lavoro (buoi o cavalli). In ogni bergamina, quando vi fossero quattro o più mungitori, vi deve essere anche un sottocapo mungitore.
[...]

Art. 17. - Casa, orto, pollaio, porcile, ecc.
Oltre il salario in denaro ed in natura in precedenza fissato, ogni intanato ha diritto di avere dal datore di lavoro: la casa, il pollaio,
[...]
Nel caso in cui l’agricoltore non potesse fornire l’abitazione nell'azienda, dovrà provvederla a proprie spese fuori dell’azienda [...]
La casa deve essere igienica e della capacità proporzionata ai bisogni della famiglia; dovrà essere imbiancata ogni due anni e possibilmente tutte le volte che si rinnova il salariato. Il salariato è tenuto a mantenere la casa e gli annessi nello stato in cui gli vennero consegnati, salvo il deterioramento d’uso.
[...]
Nel caso in cui la famiglia del salariato sia composta di diversi membri occupati in qualità di salariati nella stessa azienda, la casa, il pollaio, il porcile e l’orto debbono essere proporzionati al numero dei salariati stessi nei limiti del possibile.

Art. 19. - Utilizzazione dei membri della famiglia.
I membri della famiglia del salariato che saranno assunti a lavorare come avventizi avranno le stesse condizioni, modalità e paghe stabilite per i lavoratori avventizi, e saranno pagati settimanalmente.
[...]

Art. 21. - Malattia ed infortunio.
[...] In caso di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
[...]

Art. 22. - Mutualità, malattia ed assicurazioni sociali.
Per l'assistenza malattia e per le assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, tubercolosi, nuzialità, infortuni, assegni familiari, ecc.) valgono le norme di legge.

Art. 30. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi di consuetudine necessari al lavoro cui è chiamato. Gli attrezzi ed utensili debbono essere annotati sul libretto personale, con indicazione dello stato di uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua culpa, e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 31. - Rapporti di lavoro.
Tutti i lavoratori, nei rapporti attinenti al servizio, dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta nella azienda e dai rispettivi capi immediati; essi dovranno attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro loro assegnato.

Art. 32. - Norme disciplinari.
I rapporti tra i lavoratori ed i loro superiori diretti e il datore di lavoro o chi per esso, dovranno essere ispirati da reciproca fiducia, rispetto e tali da assicurare l’ordine e la disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con multa fino al massimo di due ore nei seguenti casi:
a) allorché, senza avviso al datore di lavoro, si assenti o sospenda il lavoro, ne ritardi l’inizio o ne anticipi la cessazione;
b) quando si presenta al lavoro in stato di ubriachezza;
2) con multa fino all’importo di una giornata di lavoro nei nini seguenti:
а) di recidiva nella mancanza di cui al primo paragrafo;
[...]
3) con il risarcimento dei danni nel caso in cui per negligenza arrechi danni all’azienda, alle macchine, agli attrezzi ed al bestiame;
4) con il licenziamento immediato senza diritto di qualsiasi indennità e con il risarcimento degli eventuali danni nel seguenti casi:
а) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o un suo rappresentante nell’azienda;
b) danneggiamenti dolosi all’azienda, alle macchine, agli attrezzi, alle coltivazioni, al bestiame;
[...]
d) recidiva alle mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste dai paragrafi precedenti;
[...]
f) in tutti quegli altri casi di tale gravità che non consentano la prosecuzione dei rapporti di lavoro.

Art. 35. - Controversie individuali.
Tutte le controversie individuali sulla interpretazione ed applicazione del presente contratto e sui rapporti di lavoro insorgenti tra i datori di lavoro e prestatori d’opera, saranno deferite alle Organizzazioni contraenti, le quali, attraverso una Commissione paritetica costituita da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni, esperiranno il tentativo di amichevole componimento.
Tale tentativo dovrà aver luogo entro e non oltre quindici giorni dalla data di regolare denuncia della controversia. In caso di mancanza di accordo le vertenze verranno demandate all’Ufficio Provinciale del lavoro.

Art. 36. - Controversie collettive.
Tutte le controversie collettive saranno deferite per il tentativo di amichevole componimento alle Organizzazioni contraenti; in caso di mancato accordo verranno demandate al competente Ufficio Provinciale del Lavoro.

Art. 39. - Durata ed obbligatorietà del presente contratto collettivo.
[...]
Il presente contratto ha valore obbligatorio ed esclusivo ai sensi di legge per tutti i salariati fissi della provincia di Vercelli.