Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 29 dicembre 1959
Validità: 12.02.1960 - 11.11.1961
Parti: Unione Provinciale Agricoltori di Novara, Associazione Provinciale Agricoltori di Novara, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Novara e Camera Confederale del Lavoro-Confederterra-Federbraccianti Provinciale di Novara, Federazione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli–Federazione Provinciale di Novara, Unione Italiana del Lavoro-Camera Sindacale Provinciale di Novara
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Novara

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione dei braccianti avventizi.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 6. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 7. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 8. - Ricorrenze festive.
Art. 9. - Gratifica natalizia, ferie, indennità di anzianità.
Art. 10. - Tariffe speciali e soprassoldi.
Art. 11. - Lavori della risicoltura.
Art. 12. - Sostituzione dei salariati.
Art. 13. - Lavoro in tenute lontane site in altri comuni.
Art. 14. - Primo uomo.
Art. 15. - Attrezzi di lavoro.
Art. 16. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 17. - Tutela della maternità.
Art. 18. - Norme disciplinari.
Art. 19. - Licenziamento.
Art. 20. - Controversie individuali.
Art. 21. - Controversie collettive.
Art. 22. - Rispetto del contratto di lavoro.
Art. 23. - Rapporti.
Art. 24. - Durata del contratto.

Contratto collettivo integrativo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Novara, 29 dicembre 1959

Addì 29 dicembre 1959, nella sede dell’Unione Provinciale Agricoltori, in Novara, piazza Martiri della Libertà, n. 4, tra l’Unione Provinciale Agricoltori di Novara [...], l’Associazione Provinciale Agricoltori di Novara [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Novara [...] e la Camera Confederale del Lavoro - Confederterra - Federbraccianti Provinciale di Novara [...], la Federazione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli – Federazione Provinciale di Novara [...], la Unione Italiana del Lavoro - Camera Sindacale Provinciale di Novara [...], si è stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i Braccianti agricoli avventizi della Provincia di Novara.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente Contratto collettivo provinciale regola i rapporti fra i datori di lavoro agricolo ed i braccianti avventizi.

Art. 2. - Definizione dei braccianti avventizi.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria
o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 4. - Orario di lavoro.
L’orario ordinario giornaliero di lavoro dal 12 novembre all'11 febbraio è stabilito in sette ore; nei restanti mesi, in otto.
L’orario lavorativo delle giornate di sette ore avrà inizio alle 8 e termine alle 16, con un riposo intermedio di un’ora, mentre quello delle giornate di otto ore inizierà alle 7,30 e finirà alle 17,30 o alle 18, a seconda delle esigenze colturali di ogni singola azienda e con un riposo intermedio di due ore o due e mezza, salvo accordi particolari da prendersi direttamente fra datori e prestatori d’opera.
Il riposo intermedio deve coincidere con l’ora consueta della colazione del mezzogiorno.
Gli spostamenti da un luogo di lavoro all’altro, se effettuati durante l’orario lavorativo, sono a carico dell’imprenditore, mentre quelli compiuti durante il riposo intermedio sono a carico dei braccianti solo ed in quanto tali spostamenti non superino i 500 metri.
Le brevi sospensioni e le eventuali interruzioni del lavoro ordinate dall’imprenditore sono a carico del medesimo.

Art. 5. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Qualora le circostanze lo rendano necessario, al datore di lavoro è data facoltà di richiedere ai braccianti - i quali, salvo seri impedimenti, son tenuti ad aderire alla richiesta - la prestazione di lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro fissato all’art. 4;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo il tramonto all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nei giorni di cui al successivo art. 6.
[...]
Le prestazioni di lavoro straordinario non potranno superare le due ore giornaliere.

Art. 6. - Riposo settimanale e giorni festivi.
I braccianti avventizi hanno diritto al riposo settimanale che lieve coincidere con la domenica.
[...]

Art. 9. - Gratifica natalizia, ferie, indennità di anzianità.
A tutti i braccianti (uomini) compete, a titolo di gratifica natalizia, indennità di anzianità e ferie, una indennità giornaliera [...]
[...]
Alle donne avventizie, in sostituzione dei titoli di cui sopra, compete un soprassoldo [...]

Art. 10. - Tariffe speciali e soprassoldi.
а) Le tariffe per i lavori di monda e trapianto del riso, di falce messoria, di taglio e raccolta del riso verranno stabilite da appositi contratti;
b) ai braccianti che compiono lavori di falce fienaia compete la retribuzione prevista per i lavori di 3ª categoria maggiorata del 20%. Tale retribuzione è frazionata nelle ore di effettivo impiego nei lavori in parola.
Se il lavoro di falce fienaia è compiuto in periodo di monda, ai braccianti compete, in aggiunta alla tariffa di monda comprensiva di tutti gli elementi che la compongono, un soprassoldo giornaliero di L. 50;
c) ai braccianti adibiti a lavori di carico e scarico a spalla del risone o del riso bianco compete un soprassoldo di 3 lire per ogni quintale;
d) a quelli che usano il trattore compete un soprassoldo di L. 20 orarie;
e) a quelli adibiti allo spandimento della calciocianamide compete un soprassoldo da stabilirsi direttamente fra datori e prestatori d’opera;
f) a quelli addetti allo spandimento dei concimi chimici (esclusa la calciocianamide) e dei diserbanti con pompa a mano, il datore di lavoro deve fornire un indumento che i lavoratori restituiranno a lavoro ultimato. Se tale indumento non viene fornito, ai lavoratori compete un soprassoldo giornaliero pari ad un’ora di retribuzione di 3ª categoria, qualunque sia il tempo impiegato nello spandimento del concime o del diserbante;
g) ai braccianti adibiti ai lavori di marcita in acqua corrente compete un soprassoldo giornaliero di L. 40;
h) a quelli addetti alla semina del riso compete un soprassoldo di L. 15 per pertica seminata; L. 25 a doppia andata e L. 50 per ogni pertica di vivaio;
i) alle donne addette ai lavori di spianamento di risaia compete un soprassoldo di L. 20 giornaliere;
l) ai braccianti adibiti a lavori di ranzotto compete un soprassoldo di L. 25 al giorno;
m) a quelli impiegati nei lavori di scalvo, abbattimento e spaccatura delle piante vive e morte competono kg. 20 di fascina e 10 di pali al giorno.
Le operazioni da martellatura della falce fienaia, da compiersi complessivamente in mezz’ora, rientrano nell’orario di lavoro. Il datore di lavoro può tuttavia richiedere al lavoratore la prestazioni di otto ore effettive di lavoro di falciatura corrispondendo al prestatore d’opera mezz’ora di retribuzione di 3ª categoria.
Nei lavori di ranzotto e di falcetto, invece, è stabilita una martellatura a carico del datore di lavoro, operazione che deve avvenire nel tempo strettamente necessario e sempre nell’ambito dell'orario giornaliero di lavoro.

Art. 12. - Sostituzione dei salariati.
Il bracciante è tenuto, a richiesta del datore di lavoro, ad usare il bestiame da lavoro ed a rispettare l’orario dei salariati.
[...]

Art. 13. - Lavoro in tenute lontane site in altri comuni.
[...]
Qualora detti lavoratori dovessero pernottare sul fondo, il datore di lavoro dovrà provvedere al loro alloggio e dovrà fornire gratuitamente i generi alimentari e i mezzi necessari per confezionare la minestra secondo la tabella prevista per le mondariso locali.

Art. 14. - Primo uomo.
La squadra di braccianti superiore alle cinque unità può nominare il «primo uomo», il cui nominativo deve essere segnalato all’imprenditore.
Il «primo uomo», che viene considerato ad ogni effetto un comune bracciante, ha il compito di mantenere coll’imprenditore i rapporti discendenti dall’applicazione del presente contratto.

Art. 15. - Attrezzi di lavoro.
Il bracciante è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il bracciante ha l’obbligo di aver cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 16. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattia, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 17. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 18. - Norme disciplinari.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita secondo la gravità della mancanza e secondo i seguenti principi:
1) col richiamo: per mancanze di lieve entità commesse per la prima volta e che non comportino danni materiali o colture che diano luogo a risarcimento del danno;
2) con la multa di mezz’ora di retribuzione: quando il lavoratore si presenti al lavoro in istato di ubriachezza o che, senza autorizzazione dell’imprenditore, abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio o ne anticipi la fine;
3) con la multa di un’ora di retribuzione: nei casi di recidiva delle mancanze di cui ai paragrafi precedenti e nel caso che il lavoratore arrechi, per negligenza, danno all’azienda e ciò indipendentemente dal diritto dell’imprenditore di pretenderne risarcimento.

Art. 20. - Controversie individuali.
In caso di controversia fra datori e prestatori d’opera sull'applicazione del presente contratto, la controversia medesima, quando le parti non abbiano direttamente raggiunto l’accordo, viene demandata alle rispettive Organizzazioni di categoria per il tentativo di amichevole componimento.

Art. 21. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero insorgere circa l’applicazione o l’interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti per il sollecito componimento.

Art. 22. - Rispetto del contratto di lavoro.
I datori e prestatori d’opera sono tenuti alla precisa osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto.

Art. 23. - Rapporti.
Per quanto attiene a tutti i rapporti di servizio, i lavoratori dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi lo rappresenta nella azienda stessa, nonché dai rispettivi capi.
I lavoratori devono pertanto attenersi alle disposizioni loro impartite ed eseguire con diligenza e continuità il lavoro assegnato.