Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 29 dicembre 1959
Validità: 11.11.1959 - 11.11.1961
Parti: Unione Provinciale Agricoltori di Novara, Associazione Provinciale Agricoltori di Novara, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Novara e Camera Confederale del Lavoro-Confederterra-Federbraccianti Provinciale di Novara, Federazione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli–Federazione Provinciale di Novara, Unione Italiana del Lavoro-Camera Sindacale Provinciale di Novara
Settori: Agroindustriale, Salariati, Novara

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Art. 3. - Contratto individuale e disdetta.
Art. 4. - Assunzioni.
Art. 5. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 6. - Attrezzi di lavoro.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Interruzione del lavoro e recupero.
Art. 9. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 10. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 11. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età.
Art. 12. - Compensi e soprassoldi.
Art. 13. - Mansioni
Art. 14. - Norme generali.
Art. 15. - Carico di bestiame.
Art. 16. - Trasferte.
Art. 17. - 13ª mensilità o gratifica natalizia.
Art. 18. - Indennità di anzianità.
Art. 19. - Ferie e permessi.
Art. 20. - Assicurazioni sociali - Malattia e infortunio.
Art. 21. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 22. - Morte del salariato.
Art. 23. - Trapasso di azienda.
Art. 24. - Rapporti di lavoro.
Art. 25. - Norme disciplinari.
Art. 26. - Controversie individuali.
Art. 27. - Controversie collettive.
Art. 28. - Riconoscimento reciproco delle organizzazioni stipulanti.
Art. 29. - Durata del contratto

Contratto collettivo integrativo per i salariati fissi della provincia di Novara, 29 dicembre 1959

Addì 29 dicembre 1959, nella sede dell'unione Provinciale Agricoltori, in Novara, Piazza Martiri della libertà n. 4, tra l’Unione Provinciale Agricoltori di Novara [...], l’Associazione Provinciale Agricoltori di Novara [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Novara [...] e la Camera Confederale del Lavoro - Confederterra - Federbraccianti Provinciale di Novara [...], la Federazione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli - Federazione Provinciale di Novara [...], l’Unione Italiana del Lavoro - Camera Sindacale Provinciale di Novara [...], si è stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i Salariati Agricoli della Provincia di Novara.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto collettivo provinciale regola i rapporti fra i datori di lavoro agricolo ed i salariati fissi.
Per quanto non contemplato dal contratto, si fa riferimento alle norme di legge o alle consuetudini, in quanto applicabili.

Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore assunto o vincolato per la durata minima di un anno o comunque quello che, per sopravvenute esigenze della azienda, viene assunto durante l’annata agraria e fino al termine della stessa.
La qualifica del salariato deve risultare nel contratto individuale di cui all’articolo seguente.

Art. 3. - Contratto individuale e disdetta.
[...]
I contratti individuali in deroga al presente contratto collettivo saranno validi solo se più favorevoli ai lavoratori.

Art. 6. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari di lavoro cui è chiamato.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa, il cui ammontare gli verrà trattenuto dalle sue spettanze.

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è fissata in otto ore giornaliere e in 48 settimanali.
Fatta eccezione per i mungitori e per manzolai, dall’11 novembre all’11 febbraio l’orario lavorativo giornaliero viene ridotto a sette ore.
Le ore fatte in meno (un’ora al giorno) nei suddetti mesi invernali verranno detratte dalle retribuzioni dei salariati [...]
L’orario giornaliero di lavoro dovrà essere distribuito in modo che, di norma, i due periodi lavorativi siano uguali. È data tuttavia facoltà all’imprenditore, quando le esigenze colturali lo richiedano, di aumentare o diminuire uno dei due periodi, rispettando però sempre il riposo intermedio del mezzogiorno secondo le consuetudini locali.
Per i cavallanti, i bifolchi e i trattoristi, il tempo occorrente per i viaggi di andata sul lavoro, nell’ambito strettamente necessario per compierli, fa parte dell’orario lavorativo, mentre i viaggi di ritorno sono a carico del lavoratori.

Art. 8. - Interruzione del lavoro e recupero.
È data facoltà all’imprenditore di ricuperare il tempo perso per intemperie o per cause di forza maggiore.
Il ricupero deve avvenire entro i sette giorni successivi a quello di interruzione, con un massimo di due ore al giorno e senza alcun aumento della retribuzione giornaliera spettante ai salariati.

Art. 9. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 7;
b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche, nel giorno della festa del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro e in quelli previsti dal successivo art. 10;
c) lavoro notturno, quello eseguito da un’ora dopo il tramonto all’alba.
Il datore di lavoro può richiedere ai salariati dipendenti la prestazione di lavoro straordinario, festivo e notturno ed i lavoratori sono tenuti ad aderire alla richiesta, salvo impedimento di carattere eccezionale.
Qualora venisse richiesto al manzolaio di prestare la sua opera nei giorni festivi o di riposo settimanale, gli dovrà essere corrisposta la normale retribuzione giornaliera, maggiorata della percentuale prevista per il lavoro festivo, per otto ore di lavoro.
Nel caso il manzolaio, in tali giorni, non occupasse tutte le otto ore nel governo delle manze, sarà in facoltà dell’imprenditore di impiegarlo in altri lavori o di fargli effettuare il ricupero delle ore di lavoro non compiuto nella settimana seguente e senza alcuna ulteriore maggiorazione di retribuzione. Se, però, il lavoratore non intendesse ricuperarle, verrà retribuito per le ore di effettivo lavoro prestato nel giorno festivo o di riposo settimanale.
Il lavoro straordinario non può superare la misura massima di due ore al giorno, e di 12 settimanali.
[...]
Anche i lavori di caricamento, rastrellamento e trasporto della erba svolti di giorno festivo dovranno essere retribuiti con la maggiorazione del 50%.
I salariati adibiti alla guardia delle stalle e delle scuderie durante la notte nelle circostanze previste dall’articolo 14, verranno compensati con la retribuzione stabilita per il lavoro notturno a turni

Art. 10. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Al salariati viene concesso un riposo settimanale di ventiquattro ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Al mungitori e ai manzolai il riposo settimanale può essere concesso, a turno, anche in giorno feriale.
[...]

Art. 11. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età.
[...]
Oltre alla retribuzione, il datore di lavoro deve fornire al salariato l’abitazione, il pollaio, la porcilaia ed un appezzamento d’orto non inferiore a cento metri quadrati.
Nel caso il datore di lavoro non possa sistemare il salariato in azienda dovrà provvedere, a proprie spese, a sistemarlo in altro luogo nelle vicinanze, assicurandogli gli annessi di cui sopra, secondo accordi da prendersi direttamente fra gli interessati all’atto dell’assunzione al lavoro.
L’abitazione dev’essere igienica e rispondere alle necessità della famiglia del salariato in relazione al numero dei suoi componenti. Dev’essere imbiancata a cura dell’imprenditore ogni due anni o comunque ad ogni cambiamento di famiglia abitante.
L’impianto di energia elettrica dev’essere mantenuto dal salariato nello stato in cui l’ha avuto in consegna.
[...]
Nel caso la famiglia sia composta da più salariati occupati nella stessa azienda, l’abitazione, gli annessi e il numero degli animali dovranno essere proporzionati al numero dei salariati occupati e comunque concordati all’atto dell’assunzione al lavoro.
Salariati a retribuzione ridotta
I salariati non potranno essere assunti se non dopo il compimento del quattordicesimo anno di età.
[...]
È ammessa la riduzione di paga al salariato nel caso si trovi in condizioni di minorata capacità lavorativa, constatata dalle Organizzazioni contraenti.

Art. 12. - Compensi e soprassoldi.
Al mungitore che attende al pascolo del bestiame compete, per ogni giorno di pascolo, un’ora di retribuzione globale.
Quando il mungitore, indipendentemente dalla sua età, deve tirare l’acqua per l’abbeverata con pompa a mano, gli viene riconosciuto un compenso mensile di L. 700.
Il salariato di turno addetto al carico e scarico della calciocianamide e del suo spandimento, sarà munito, a cura del datore di lavoro, di apposito camiciotto.
Per i lavori di mietitura e trebbiatura dei cereali, per falciatura dei prati e delle stoppie con falce fienaia (esclusa l’erba per la bergamina), compiuti in sostituzione dei braccianti avventizi, è fissato un soprassoldo di L. 25 orarie.
Per i lavori di atterramento delle piante di alto fusto, spurgo fontane e cavi d’acqua, spettano ai salariati L. 20 orarie.
Ai salariati adibiti al carico e allo scarico a spalla dei cereali e dei concimi competono L. 3 al q.le.
Ai trattoristi, quando compiono lavori con il trattore, competono L. 20 orarie.
Per i lavori di spandimento a mano dei concimi chimici, compresa la calciocianamide, il soprassoldo verrà concordato direttamente dalle parti.
Per lo spandimento della calciocianamide a macchina, compete ai salariati un soprassoldo di L. 25 al q.le.
La martellatura della falce fienaia rientra nell’orario giornaliero di lavoro, per cui, quando il salariato la eseguisse oltre il detto orario, avrà diritto a mezz’ora di retribuzione.
Quando il numero dei capi in consegna ai salariati e indipendentemente dall’età di questi ultimi, ad eccezione dei cavallanti e dei bifolchi per i quali valgono sempre le distinzioni di categoria per età, fosse superiore a quello previsto dall’art. 15 e sempreché la quota eccedente non raggiunga il mezzo salario (nel qual caso dovrà essere concesso un aiuto), verranno corrisposti i seguenti compensi:
[...]
Compensi forfettari per cavallanti, bifolchi e campali:
Per il governo dei cavalli e dei buoi, effettuato oltre l'orario giornaliero di lavoro e nei giorni festivi, è stabilito, per i cavallanti ed i bifolchi, un compenso forfettario annuale pari a 252 ore di retribuzione globale.
Per i campari viene pure fissato un compenso forfettario annuale pari a 265 ore di retribuzione globale, e ciò per il servizio durante l’annata, per le ore straordinarie, festive e notturne, nel limite della consuetudine.
[....]

Art. 13. - Mansioni
Le mansioni cui debbono essere adibiti i salariati fissi sono quelle per le quali sono stati assunti.
I salariati sono tenuti ad eseguire i lavori delle rispettive qualifiche e a sostituire altri salariati, compresi i mungitori nei giorni di assenza, e, per questi ultimi, anche nei giorni festivi.
[...]
Nel caso il datore di lavoro intendesse imporre per tutto l’anno il riposo settimanale ai mungitori dovrà disporre del mungitore di scorta.
L’imprenditore può, in relazione alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato a mansioni diverse purché esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione rispetto alla precedente qualifica.
[...]
Le mansioni proprie alle varie qualifiche dei salariati sono le seguenti:
Camparo e camparo acquaiolo:
Provvede a far eseguire i lavori ordinati dall’imprenditore, o da chi lo rappresenta, curandone l’esecuzione con la sua diretta sorveglianza.
Attende al governo delle acque ed alla loro distribuzione secondo i piani stabiliti dall’imprenditore.
Capo mungitore:
Oltre all’esecuzione del normale lavoro del mungitore ed alla cura degli attrezzi in consegna, deve sorvegliare che il governo e la mungitura del bestiame avvengano nell’orario prescritto dal datore di lavoro e che siano osservate le norme igieniche e sanitarie.
È suo dovere di capo richiamare i mungitori dipendenti all’osservanza delle disposizioni e comunicare al datore di lavoro le eventuali infrazioni alle norme che dovessero commettere i mungitori medesimi.
Deve curare che la mungitura sia perfetta onde per quanto può dipendere dal lavoro dei mungitori, non abbiano a verificarsi casi di mastite.
Deve curare la disinfezione del materiale adoperato nei parti seguendo le disposizioni dell’imprenditore.
Provvede alla preparazione dei mangimi, dei lettimi ed alla abbeverata del bestiame nonché all’allattamento dei vitelli secondo gli ordini impartiti dal datore di lavoro.
Deve dare ai mungitori dipendenti il segnale di chiamata al lavoro alle ore stabilite e, in caso di malattia del bestiame, deve eseguire tutte quelle incombenze che venissero ordinate dal medico veterinario.
Nel caso accetti, di dormire nella stalla, essendo tale servizio del tutto facoltativo e di sua esclusiva scelta, gli dev’essere riconosciuto un compenso speciale, la cui entità la concorderà lui stesso direttamente col datore di lavoro.
Mungitore:
Deve provvedere al governo ed alla mungitura del bestiame secondo le disposizioni ricevute, nel quadro delle norme e delle consuetudini.
Deve inoltre tagliare periodicamente le corna e gli unghioni delle bovine; preparare la pietanza, esclusa la trinciatura, e somministrazione al bestiame secondo le disposizioni avute al riguardo; trasportare il latte dalla stalla al caseificio se questo trovasi in cascina e altrimenti aiutare il conducente, sempreché questi trovasi sul posto, a mungitura ultimata, a caricare i bidoni; attendere al pascolo del bestiame nei periodi designati dal datore di lavoro.
Quando vi sia pericolo di infezione (afta, ecc.) il mungitore è tenuto a portare i bidoni del latte, per la consegna all’assegnatario, a conveniente distanza dalla stalla o all’ingresso dell’azienda.
Manzolaio:
Deve provvedere alla cura, al governo, alla pulizia, alla sorveglianza del bestiame di allevamento e condurlo al pascolo, secondo le disposizioni dell’imprenditore.
Può essere inoltre impiegato, qualora le mangioni sopraelencati non occupino completamente l’orario lavorativo giornaliero di otto ore, in tutti i lavori dell’azienda, fatta eccezione per quelli che il manzolaio stesso dichiarerà, all’atto della sua assunzione, di non saper eseguire e che dovranno risultare sul contratto individuale o sul libretto sindacale di lavoro.
Capo cavallante e capo bifolco:
Deve governare e curare i cavalli o i buoi assegnatigli; sorvegliare i cavallanti o i bifolchi dipendenti nell'adempimento delle loro mansioni, richiamandoli all’osservanza delle disposizioni e comunicando al datore di lavoro le eventuali infrazioni.
Deve poi curare, per quanto sta in lui, che tutto quanto è in consegna a lui stesso e ai dipendenti sia tenuto con cura e che il lavoro venga eseguito secondo le disposizioni del datore di lavoro.
Cavallante e bifolco:
Deve governare e curare i cavalli o i buoi assegnatigli, eseguire gli altri lavori propri alla sua qualifica, attenendosi alle disposizioni ricevute.
Trattorista:
Deve usare il trattore, quando ciò gli viene ordinato dall’imprenditore, nei vari lavori ricorrenti nell’azienda, secondo le disposizioni ricevute e avendo particolare cura della macchina e degli attrezzi affidatigli.
Fatutto:
Deve sostituire gli altri salariati, subentrandovi nelle mansioni, durante le loro assenze, e compiere i vari lavori ricorrenti nell’azienda secondo le disposizioni impartitegli dal datore di lavoro.
Tagliaerba:
È generalmente adibito al lavoro di taglio dell’erba. Durante il periodo invernale deve compiere altri lavori che gli vengono ordinati dall’imprenditore.
Fabbro:
Deve ferrare i cavalli, eseguire le riparazioni ai carri e agli attrezzi dell'azienda e compiere quegli altri lavori propri alla sua qualifica.
Casaro:
È addetto alla lavorazione e trasformazione del latte e derivati.
Addetto alle pilerie aziendali e mulini:
È addetto ai lavori di trasformazione dei cereali.
Meccanico:
È addetto alla riparazione delle macchine dell’azienda. Deve avere competenza specifica sui motori.

Art. 14. - Norme generali.
Ai salariati è vietato maltrattare il bestiame e fumare nelle stalle, sui fienili e dove vi sia deposito di materiale facilmente infiammabile.
I salariati devono eseguire con cura il governo del bestiame da lavoro, da produzione e di allevamento e coadiuvare i rispettivi capi nei lavori necessari a detto bestiame.
Le abbeverate devono avvenire nelle ore stabilite dal datore di lavoro, dopo i pasti e con le necessarie precauzioni.
Il maneggio della pompa dev’essere eseguito a turno.
È fatto obbligo ai salariati di notificare immediatamente al datore di lavoro, o a chi per esso, le malattie e le ferite che riscontrassero nel bestiame.
Devono portare il letame, con le carriole, dalla stalla alla concimaia e sistemarvelo con cura, sempreché la concimaia non disti più di 80 metri dalla stalla; devono preparare e trasportare i mangimi ed i lettimi nelle stalle dagli ammassi esistenti al disopra o nelle immediate vicinanze delle stalle medesime; da questi lavori sono esclusi i trasporti per i quali occorrano i carri.
La pulizia delle stalle e dei luoghi di transito del bestiame nell’interno dell’azienda è affidata, nel limite del possibile, a tutti i salariati, esclusi i capi.
È vietato ai salariati gettare o depositare immondizie o materie putrescibili in luoghi diversi da quelli indicati dal datore di lavoro.
La sorveglianza della stalla e della bergamina è normalmente affidata al capo-mungitore.
La guardia delle stalle e delle scuderie durante la notte è obbligatoria per turni di due ore soltanto nel caso di malattia del bestiame che, al giudizio del veterinario, richieda assistenza.

Art. 15. - Carico di bestiame.
Ad ogni cavallante è affidata una coppia di cavalli; ad ogni bifolco una coppia di buoi; ad ogni mungitore 17 mucche. Nelle stalle ove esiste l’impianto di abbeverata in tazza, il numero delle mucche affidate al mungitore viene elevato a 18; nelle stalle ove la mungitura avviene con mezzo meccanico il numero viene elevato a 19; in quelle provviste di impianto di abbeverata in tazza e la mungitura avviene con mezzo meccanico, il numero delle mucche viene ulteriormente elevato a 20. Oltre i suddetti carichi verranno corrisposti i compensi di cui all’art. 12.
Nelle stalle in cui presta servizio un solo mungitore, il toro, ai fini del carico di bestiame, viene conteggiato per una mucca. Negli altri casi non viene calcolato nel carico.
I mungitori che hanno in consegna un numero di mucche non superiore a 11 sono tenuti ad eseguire anche la falciatura, il rastrellamento e la raccolta dei foraggi verdi (escluso il loro trasporto) nonché la trinciatura delle pietanze per il bestiame quando non viene effettuata la falciatura dei foraggi.
Quelli, invece, che hanno in consegna un numero di mucche superiore a 11 ma inferiore al carico sopra fissato, devono compiere altri lavori in azienda sino al compimento dell’orario giornaliero di otto ore di lavoro. Da tali lavori è escluso la falciatura dell’erba, a meno che non venga concordato direttamente fra datore e prestatore d’opera.
Le mucche asciutte o coperte sono comprese nel carico di bestiame affidato al mungitore.
Se per mancanza del carico di mucche, si dovrà affidare al mungitore altro bestiame, si adotteranno i seguenti rapporti per ogni mucca: due manze, oppure una manza coperta da sei mesi, oppure due vitelli svezzati.
Se il numero delle mucche esistenti nella stalla richiede tre o più mungitori, al capo verranno affidate:
16 mucche nelle stalle con 3 mungitori compreso il capo;
15 mucche nelle stalle con 4 mungitori compreso il capo;
14 mucche nelle stalle con 5 mungitori compreso il capo;
13 mucche nelle stalle con 6 mungitori compreso il capo;
12 mucche nelle stalle con 7 mungitori compreso il capo;
11 mucche nelle stalle con 8 mungitori compreso il capo;
nessuna, nelle stalle in cui prestano servizio 9 o più mungitori,
Se nel corso dell’annata l’imprenditore dovesse, per qualsiasi motivo, diminuire o vendere le mucche, il mungitore potrà essere adibito ad altri lavori propri ai salariati, senza però l’obbligo di falciare l’erba, mantenendo il diritto alla retribuzione della sua qualifica.

Art. 19. - Ferie e permessi.
Al salariato viene riconosciuto il diritto a otto giorni di ferie all’anno.
Il datore di lavoro ha facoltà di far usufruire al lavoratore il totale periodo di ferie. Rinunciando a questa facoltà dovrà accreditare all’interessato, alla liquidazione dei conti, i giorni di ferie eventualmente non goduti.
[...]

Art. 20. - Assicurazioni sociali - Malattia e infortunio.
Per le assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, tubercolosi malattia, infortunio, assegni familiari, ecc.) valgono le disposizioni di legge.
[...]
In caso di prescrizione medica, il datore di lavoro, sempreché ne disponga in azienda deve fornire il ghiaccio al lavoratore ammalato.
Per il ricovero in ospedale, tanto del salariato che dei suoi familiari, per la chiamata ed il trasporto del medico o della levatrici il datore di lavoro deve fornire gratuitamente i mezzi di trasporto di cui dispone.
[...]

Art. 24. - Rapporti di lavoro.
Tutti i salariati, nei rapporti attinenti al servizio, dipendono dal conduttore, o da chi lo rappresenta in azienda, e dai rispettivi capi, essi dovranno pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro assegnato.

Art. 25. - Norme disciplinari.
I rapporti fra lavoratori, loro diretti superiori e datori di lavori, o chi per essi, devono essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto, e tali da assicurare l’ordine e la disciplina nell’azienda.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, coi seguenti provvedimenti:
Penalità L. 80:
nel caso che senza avviso al datore di lavoro si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio o ne anticipi la cessazione;
che, per negligenza, arrechi dei danni ai beni della azienda;
che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza.
Penalità dell’importo di una giornata di retribuzione:
nei casi di recidiva nelle mancanze sopra contemplate.
Licenziamento immediato, ma col pagamento di tutte le spettanze maturate:
nel caso di grave insubordinazione al datore di lavoro o a suo rappresentante in azienda;
[...]
nei casi di ulteriore recidiva alle mancanze che abbiano già dato luogo alla penalità di una giornata di retribuzione;
in tutti gli altri casi di tale gravità che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Licenziamento immediato, col pagamento delle spettanze maturate, esclusa l’indennità di anzianità:
nel caso di danneggiamento doloso ai beni della azienda.
[...]

Art. 26. - Controversie individuali.
Tutte le vertenze singole insorgenti sull’interpretazione e sulla applicazione del presente contratto, nonché sui rapporti di lavoro fra datori e prestatori d’opera, saranno deferite, per il tentativo di amichevole conciliazione, alle rispettive Organizzazioni di categoria.
Le vertenze non conciliate verranno deferite, per un secondo tentativo di componimento, agli Uffici competenti.
Le parti interessate alle vertenze sono tenute a presenziare alle riunioni che le Organizzazioni sindacali fisseranno di volta in volta per il tentativo di conciliazione. Diversamente, la parte assente verserà all’altra una penalità commisurata ad una giornata di retribuzione del salariato.

Art. 27. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto dovranno essere esaminate dalle Organizzazioni stipulanti per il sollecito, amichevole componimento.
In caso di mancato, accordo, verranno deferite agli Uffici competenti per un successivo tentativo di conciliazione.

Art. 28. - Riconoscimento reciproco delle organizzazioni stipulanti.
Con la stipulazione del presente contratto, l’Unione Provinciali Agricoltori, l’Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, la Camera del Lavoro – Federbraccianti, la Federazione Provinciale della Fisba, la Camera Sindacale Provinciale della Uil, si riconoscono reciprocamente nelle funzioni sindacali di rispettiva competenza.