INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale
Direzione centrale prevenzione
Direzione centrale rischi
Circolare  n. 11 Roma, 10 febbraio 2014

Al

Direttore generale Vicario

Ai

Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a:

Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali


Oggetto
Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Denuncia nominativa soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani e non artigiani.
Dismissione fax.

Quadro Normativo
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”:

Art. 18: “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”: comma 1 lett. aa)

Art. 47: “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”

Art. 55, così come modificato dall’art. 32 del Decreto legislativo n. 106/2009: “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”

Circolare n. 11 del 12 marzo 2009: “Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi”;
Circolare n. 26 del 21 maggio 2009: “Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi. Chiarimenti e nuove istruzioni”;
Circolare n. 43 del 25 agosto 2009: “Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Modifiche all’art. 18, comma1, lettera aa) del decreto legislativo 81/2008;
Circolare Inail n. 69 del 21 dicembre 2012: “Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.. Attivazione applicativo Unità produttive – servizi on line – istruzioni operative”;
D.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, art. 23;
Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, convertito, con modificazione della Legge n. 133 del 06 agosto 2008;
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011: “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.”

Comunicazione nominativo Rls di cui all’art. 13 del d.lgs. 106/2009
La procedura comunicazione dei nominativi Rls consente di effettuare la prima comunicazione e/o le variazioni a seguito di nuove nomine e/o designazioni.
Tale comunicazione deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica attraverso i servizi on line accessibili dal sito dell’Istituto.
A tale riguardo si chiarisce che la comunicazione deve essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda stessa, nella quale operano i Rappresentanti.
Dall’8 gennaio 2013 la procedura on line, relativa alla dichiarazione delle unità produttive, è stata scorporata da quella della comunicazione Rls; da tale data è quindi necessario provvedere all’inserimento dei dati della Unità produttiva prima di accedere alla procedura RLS (Circolare n. 69 del 21 dicembre 2012).
Dalla procedura della comunicazione Rls sono escluse le Ambasciate ed i Consolati italiani che operano all’estero per i quali la comunicazione va effettuata tramite Pec alla Sede Inail di Roma centro al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. utilizzando lo specifico “modello” scaricabile dal sito Inail (entrando nella sezione “Modulistica” scegliendo “Sicurezza sul lavoro”).

Denuncia nominativa soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani e non artigiani di cui all’art. 23 del Testo unico 1124/1965
Dal 15 febbraio 2014 deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica la denuncia nominativa all’Inail relativa a collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, coadiuvanti delle imprese commerciali e soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria.1
Tale denuncia, che il datore di lavoro, anche artigiano, ha l’obbligo di effettuare qualora gli stessi lavoratori non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando il servizio Dna soci, già attivo in www.inail.it (servizi online- denunce).

Comunicazioni relative ai Rls e Dna soci con posta elettronica certificata
Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici l’inserimento delle comunicazioni relative sia ai nominativi Rls che alla Dna soci non potesse avvenire on line, si dovranno inviare le comunicazioni di cui trattasi, esclusivamente tramite Pec, alla casella di posta elettronica certificata della sede Inail competente individuata attraverso il codice ditta, allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento individuato utilizzando lo specifico “modello” scaricabile dal sito Inail attraverso il seguente percorso:
Rls - modulistica/sicurezza sul lavoro.
Dna - modulistica/gestione rapporto assicurativo/datore di lavoro.

Dismissione del fax n. 800657657
Dal 15 febbraio 2014 il servizio fax n. 800657657 sarà dismesso e quindi non potrà più essere utilizzato per gli adempimenti sopra richiamati.
Fino al 14 febbraio 2014 è stabilito un regime transitorio, durante il quale i datori di lavoro possono ancora effettuare le comunicazioni tramite il numero di fax n. 800657657.

Servizi erogati dal contact center multicanale e assistenza tecnica
Il Contact center multicanale (Ccm) fornirà, come di consueto, tutte le informazioni richieste dagli utenti attraverso il numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, oppure attraverso il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante.
È a disposizione degli utenti, nell’area contatti del portale Inail, anche il servizio Inail Risponde per richiedere informazioni o chiarimenti sull’utilizzo dei servizi online e approfondimenti normativi e procedurali.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello


1 Art. 23 del d.p.r. 1124/1965 come modificato dal d.l. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 6 agosto 2008.