Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 15 giugno 1959
Validità: 11.11.1958 - 10.11.1960
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori di Milano, Sindacato Provinciale Proprietari Conduttori, sindacato Provinciale Proprietari Conduttori, Sindacato Provinciale Coltivatori Diretti, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, Sindacato Proprietari Coltivatori Diretti, Sindacato Affittuari Coltivatori Diretti, Sindacato Affittuari Coltivatori Agricoli e Camera Confederale del Lavoro di Milano, Federbraccianti di Milano, Cisl-Unione Sindacale Provinciale di Milano, Liberterra Provinciale di Milano, Unione Italiana del Lavoro-Camera Sindacale di Milano, Uil-Terra di Milano
Settori: Agroindustriale, Salariati fissi, ecc., Milano
Sommario:
Art. 1. - Durata del contratto collettivo. Art. 2. - Definizione della categoria dei lavoratori. Art. 3. - Contratti individuali - Durata - Disdetta - Preavviso di licenziamento. Art. 4. - Assunzione. Art. 5. - Periodo di prova. Art. 6. - Libretto sindacale di lavoro e di paga. Art. 7. - Capi e sottocapi. Art. 8. - Mansioni dei salariati fissi. Art. 9. - Cambio mansioni - Idoneità. Art. 10. - Orario di lavoro. Art. 11. - Recupero. Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo, notturno. Art. 13. - Riposo settimanale - Giorni festivi festività nazionali e infrasettimanali. Art. 14. - Ferie retribuite. Art. 15. - Permessi straordinari. Art. 16. - Indennità di anzianità. Art. 17. - Tredicesima mensilità. Art. 18. - Diarie. Art. 19. - Attrezzi di lavoro. Art. 20. - Chiamata e richiamo alle armi. Art. 21. - Paghe. Art. 22. - Lavori speciali e compensi speciali. |
Art. 23. - Perticato. Art. 24. - Capi di bestiame assegnato ai mungitori, fatutto e manzolai. Art. 25. - Riduzione o eliminazione della bergamina. Art. 26. - Salario spettante ai mungitori o fatutto di categoria inferiore. Art. 27. - Attribuzione delle tariffe - Riduzione delle paghe. Art. 28. - Casa ed annessi. Art. 29. - Animali di bassa corte - Suini. Art. 30. - Trapasso di azienda. Art. 31. - Compartecipazione granoturco. Art. 32. - Malattia - Infortuni - Assicurazioni sociali - Assenze dal lavoro. Art. 33. - Pagamenti. Art. 34. - Rapporti fra le parti. Art. 35. - Norme disciplinari. Art. 36. - Notifica dei provvedimenti disciplinari. Art. 37. - Ricorsi. Art. 38. - Controversie. Art. 39. - Indennità di contingenza. Regolamento per la trattazione delle controversie di lavoro. Dichiarazione a verbale. |
Contratto collettivo per i salariati fissi, per i braccianti fissi e giornalieri, per le donne obbligate e avventizie dipendenti dalle aziende agricole della provincia di Milano, 15 giugno 1959
L’anno 1959, addì 15 giugno, presso l’Ufficio Regionale del Lavoro e della M.O. di Milano […], tra la Unione Provinciale degli Agricoltori di Milano […], il Sindacato Provinciale Proprietari Conduttori […], il sindacato Provinciale Proprietari Conduttori […], il Sindacato Provinciale Coltivatori Diretti […], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti […], il Sindacato Proprietari Coltivatori Diretti […], il Sindacato Affittuari Coltivatori Diretti […], il Sindacato Affittuari Coltivatori Agricoli […], e la Camera Confederale del Lavoro di Milano […], la Federbraccianti di Milano […], la (Cisl) - Unione Sindacale Provinciale di Milano […], la Liberterra Provinciale di Milano […], l’Unione Italiana del Lavoro - Camera Sindacale di Milano […], la Uil-Terra di Milano […], si è stipulato il seguente Contratto collettivo di lavoro da valere per i salariati fissi, per braccianti fissi e giornalieri e le donne obbligate dipendenti dalle aziende agricole della provincia di Milano per le annate agrarie 1958-59 e 1959-60.
Art. 1. - Durata del contratto collettivo.
[…]
Esso vale per i salariati fissi, i braccianti fissi e giornalieri, le donne obbligate ed avventizie dipendenti dalle aziende agricole della provincia di Milano.
S’intende esteso anche ai fabbri, falegnami, muratori, meccanici, sellai e trattoristi agricoli in quanto non svolgano una funzione artigianale autonoma.
[…]
Art. 2. - Definizione della categoria dei lavoratori.
Per il salariato fisso s’intende quel lavoratore agricolo assunto e vincolato a termini del presente contratto, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola ove generalmente risiede, fruendo dell’abitazione e annessi e la cui retribuzione, riferita ad un anno, viene corrisposta mensilmente a norma del presente contratto e delle consuetudini locali, ma comunque entro il giorno 20 di ogni mese.
Sono braccianti quei lavoratori di ambo i sessi assunti per l’esecuzione dei vari lavori di carattere ordinario, straordinario, accessorio e speciale ricorrenti nelle aziende agricole e retribuiti con paga oraria.
Si considerano braccianti fissi quei lavoratori assunti per tutta la annata con contratto scritto individuale e vincolati con garanzia 270 ore lavorative.
Si considerano braccianti giornalieri quei lavoratori agricoli di ambo i sessi assunti a giornata, senza vincolo di durata, anche se per prestazioni di alcuni giorni, o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria corrisposta al termine della prestazione e comunque a fine settimana.
Si considerano donne obbligate assunte con contratto scritto individuale che garantisce 220 giornate se effettuato fuori azienda.
[…]
Mungitore avventizio (comunemente denominato da fagotto o a mese) è quel lavoratore assunto per un periodo minimo da precisarsi all’atto dell’assunzione.
Le sue mansioni sono quelle riguardanti il governo, la mungitura e la custodia del bestiame affidatogli in consegna che dovrà regolare secondo le direttive del datore di lavoro.
Art. 3. - Contratti individuali - Durata - Disdetta - Preavviso di licenziamento.
[…]
I contratti individuali in deroga sono validi se ed in quanto siano più favorevoli al lavoratore.
[…]
Per la categoria dei braccianti fissi ed obbligati, le parti stipuleranno regolare contratto che non sarà valido se non approvato e vidimato dalle Organizzazioni contraenti.
[…]
Art. 4. - Assunzione.
[…]
Per l’assunzione al lavoro dei ragazzi valgono le norme di legge in materia.
[…]
Art. 7. - Capi e sottocapi.
Si considerano capi quei lavoratori delle diverse categorie che abbiano altro personale in sott’ordine, ad eccezione dei mungitori che sono capi anche se soli della rispettiva categoria.
Nelle stalle con due o più mungitori il secondo mungitore è considerato sottocapo.
Art. 8. - Mansioni dei salariati fissi.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.
Fermi restando gli usi e le consuetudini locali in quanto non siano espressamente modificate dal presente contratto collettivo, le mansioni per le varie categorie dei salariati, in via indicativa sono le seguenti:
Fattore. - Sta a capo del personale ed impartisce gli ordini ricevuti dal datore di lavoro.
Ha la sorveglianza sui lavori dell’azienda; coadiuva il datore ili lavoro e il personale, anche manualmente, secondo le esigenze del momento. Tiene nota delle ore effettuate dai lavoratori, riferisce giornalmente al datore di lavoro sull’andamento dell’azienda sostituendo nelle assenze.
Camparo o acquaiolo. - Attende al regime delle acque e, se libero dal governo delle stesse, è tenuto a lavorare con gli altri contadini secondo la sua possibilità fisica e capacità tecnica. Ha diritto al riposo diurno corrispondente al tempo impiegato nel lavoro notturno.
Compagnone. - Ha la sorveglianza diurna e notturna dell’azienda. La sua prestazione dovrà essere contenuta nell’orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Caporale. - Guida il personale, lavora con lo stesso e deve osservare e far osservare l'orario di lavoro.
Capo mungitore. - Oltre al governo delle mucche, affidategli per contratto, nell’ambito delle sue attribuzioni, è responsabile del buon andamento della stalla e deve osservare tutte le buone regole che precedono alla conservazione del bestiame ed all’incremento zootecnico secondo le direttive del datore di lavoro. Particolarmente attende alla mungitura, all’alimentazione, farà in modo che i mungitori si trovino pronti all’ora stabilita dall’agricoltore, o chi per esso, per lo inizio dei lavori, risponde della preparazione dei mangimi, dei lettimi, dell'abbeveramento e dell’assistenza ai parti delle bovine.
Provvede, coadiuvato a turno dai mungitori, alla medicazione delle bovine ammalate, attende all’allattamento dei vitelli fino allo svezzamento (comunque non oltre i 100 giorni di età), risponde dell’igiene e della pulizia delle stalle, regola i turni di guardia e quant’altro è attinente alle mansioni del mungitore.
Secondo mungitore. - Quando il secondo mungitore sostituisce, provvisoriamente, il capo mungitore, egli subentra nelle responsabilità dello stesso ed ha i medesimi suoi compiti.
Capo cavallante. - Ha la cura di tutto il bestiame equino e, secondo le direttive del datore di lavoro, risponde della sua buona alimentazione. Vigila le scuderie, le rimesse, le sellerie. Regola il governo secondo le consuetudini rispondendo della sua buona esecuzione. Provvede alla pulizia delle carrozze, dei finimenti ed è a disposizione per quanto gli è relativo alle mansioni dei cavallanti.
Deve avvertire giornalmente il datore di lavoro dell’andamento delle scuderie e se libero attende al lavoro di campagna con gli altri cavallanti.
Risponde del materiale di selleria e di quanto altro avuto in consegna che dovrà essere tenuto chiuso a chiave.
Capo bifolco. - È caposquadra per i lavori di aratura, di trasporto e di ogni altro lavoro eseguito coi buoi. Ha la cura del bestiame in consegna e risponde della sua buona alimentazione e conservazione, secondo le direttive impartitegli dal datore di lavoro. È responsabile dell’andamento delle stalle, disciplina fuori orario il governo del bestiame e l’allestimento dei carri ed attrezzi di lavoro; ragguaglia giornalmente l’agricoltore di tutto l’andamento della stalla e quant’altro relativo alle mansioni dei bifolchi.
Mungitori. - Attendono al governo, alla cura e custodia del bestiame, sia da latte che da allevamento, alla mungitura delle mucche ed a tutti i lavori della stalla. Più precisamente debbono essere puntuali all’inizio dei lavori, ed in casi di necessità pronti alla chiamata del capo o chi per esso anche di notte. Provvedono per turno al maneggio della pompa, debbono lavarsi accuratamente le mani e lavare le mammelle prima della mungitura, strigliare e spazzolare ogni giorno i capi di bestiame in consegna, alimentarli, abbeverarli nei tempi prescritti, adottare le necessarie precauzioni perché non si attruppino né si feriscano, custodire, curare e pulire i secchi e secchioni da latte, raffreddare - se richiesto - con pompa a mano il latte munto, trasportarlo dalla stalla al caseificio aziendale, aiutare nel caricamento il conducente del latte, attendere al pascolo nel periodo indicato dal datore di lavoro, allargare l’erba perché non si riscaldi.
I mungitori di turno di guardia, capo compreso fino a 3 mungitori, oltre ad eseguire i servizi di stalla e quelli preparatori consuetudinari, sono tenuti a non allontanarsi dall’azienda senza una preventiva autorizzazione del datore di lavoro. Il mungitore di turno dovrà in ogni caso riposare di notte per almeno 3 ore consecutive dopo la prima mungitura.
Per il restante periodo vigilerà con giri saltuari su quanto può accadere nella stalla, riferendo al datore di lavoro o al capo mungitore.
L’ultimo giro di ispezione alla stalla, salvo esigenze di carattere particolare, cesserà alle ore 19,30 nel periodo 1° novembre-28 febbraio e alle ore 20,30 nel restante periodo.
Il mungitore di turno di guardia non ha l’obbligo di dormire in stalla.
Cavallanti e bifolchi. - Agli ordini del capo, hanno in consegna il bestiame da lavoro, attendono fuori orario al suo governo, alla buona cura e allestimento dei carri, finimenti, attrezzi. Spetta ai cavallanti e bifolchi il carreggio di tutti i prodotti entro e fuori azienda con l’obbligo di partecipare al carico e scarico, la preparazione del terreno, la raccolta a macchina, l’assestamento dei foraggi e dei lettimi in appositi cumuli tanto in cascina che fuori. Dovranno usare speciali cure nel governo del bestiame, provvedendo alla sua strigliatura e spazzolatura, alla pulizia anche degli occhi, nari, unghie ed ai necessari ingrassi delle stesse. I cavallanti e bifolchi avranno in consegna non più di due capi di bestiame che son tra loro sostituibili; il governo della pariglia spetta a chi l’ha usata per ultimo. In caso di necessità saranno adibiti al altri lavori dell’azienda, tenuto conto, agli effetti della resa, delle loro possibilità fisiche e capacità tecniche.
Manzolai. - Sono in special modo adibiti alla cura, sorveglianza e pulizia del bestiame da allevamento; attendono al pascolo ed all'accompagnamento nei casi di trasloco o spostamento del bestiame e coadiuvano l’altro personale di stalla. Possono essere adibiti anche ad altri lavori a loro compatibili, quando le bestie in loro consegna non raggiungono il numero previsto per i mungitori.
Se il numero delle bestie da vigilare al pascolo sia superiore a quello sopradetto, avranno diritto a un aiutante.
Personale di scorta e fatutto di stalla. - In via normale e per il servizio specifico cui lo obbliga il suo contratto, sostituisce temporaneamente gli assenti per malattia, ferie ed altri motivi. Il fatutto di stalla deve attenersi all’orario del mungitore quando lo sostituisce e seguirne le vicende per quanto riguarda le feste infrasettimanali. Ha diritto al riposo settimanale in turno con gli altri mungitori e quando sia possibile in giorno festivo.
Stalliere. - Oltre alle sue specifiche mansioni come tale, ha la cura, la pulizia e la manutenzione delle corti. Comunque le sue prestazioni non dovranno superare le 8 ore di effettivo lavoro giornaliero.
Contadini. - Sono adibiti ai lavori in genere della azienda.
Casaro. - È addetto alla lavorazione del latte, dei latticini e alla stagionatura dei prodotti. Sotto le direttive del datore di lavoro o di chi lo sostituisce, risponde dell’andamento tecnico del caseificio, delle porcilaie ed attende alla sorveglianza del personale dipendente per il quale deve riferire al datore di lavoro sulle eventuali inadempienze.
Vice casaro. - Come tale assunto coadiuva il casaro, esegue gli ordini che lo stesso gli impartisce e lo sostituisce temporaneamente durante la sua assenza nelle mansioni e nelle responsabilità.
Ausiliari di caseifici. - Son quei lavoratori che non avendo una mansione specifica prestano la loro opera nei caseifici e nelle porcilaie.
Fabbri, falegnami e sellai. - Sono quei lavoratori che eseguono i vari lavori di fabbro e di falegname e di selleria, dalla normale riparazione degli utensili e delle macchine alla costruzione e messa in opera di attrezzi rurali, carri, carretti, finimenti, ecc.
Meccanico agricolo. - È il lavoratore a cui viene affidata la manutenzione, l’uso e la riparazione delle varie macchine, attrezzi e motori agricoli con specifica competenza in materia.
Muratore agricolo. - È il lavoratore che esegue in modo soddisfacente qualsiasi lavoro di carattere murario.
Trattorista. - Il trattorista è il lavoratore stabilmente adibito alla guida e alla manutenzione dei trattori; mansioni per le quali è particolarmente abilitato.
Egli è provvisto della patente di 2° grado Diesel e deve essere in grado di conoscere le parti essenziali dei macchinari affidati in consegna e provvedere alle eventuali piccole riparazioni. Deve trovarsi pronto con i macchinari in perfetto ordine di marcia all’inizio degli orari. Quando è libero dai servizi inerenti ai trasporti, aratura, erpicatura, semina, ecc., sarà adibito ad altri lavori nell’azienda.
Conduttore di trattrice. - È il lavoratore a cui viene affidata saltuariamente in consegna per l’uso la trattrice per i lavori di aratura, trebbiatura e trasporti.
Per il trasporto a spalla dei sacchi verranno adibiti i lavoratori fisicamente idonei. In ogni caso, restano esclusi da tali operazioni i ragazzi inferiori ai 18 anni.
Art. 9. - Cambio mansioni - Idoneità.
[…]
La minorata capacità lavorativa e l’inidoneità alle mansioni affidate non risolvono il rapporto di lavoro e possono provocare il cambio di mansione. In ogni caso sarà conservata la casa ed annessi alla famiglia salariata sino alla scadenza del contratto.
Il lavoratore che dichiara, a mezzo del certificato medico, la sua inidoneità alle mansioni assegnategli, può essere sottoposto, da parte del suo datore di lavoro, a una visita di controllo, tramite il servizio medico del locale Ispettorato del Lavoro. Le relative spese saranno a carico del datore di lavoro.
[…]
Art. 10. - Orario di lavoro.
L’orario ordinario di lavoro non potrà eccedere le ore 8 giornaliere, salvo nel periodo di più intensi lavori e per non più di tre mesi all’anno in cui potrà essere maggiorato di due ore al giorno.
Per i salariati addetti al bestiame, in considerazione del carattere discontinuo delle relative prestazioni, l’orario ordinario di 8 ore giornaliere di effettivo lavoro è determinato in via indiretta dal numero dei capi di bestiame in consegna e dalle mansioni di categoria.
Quando il salariato abbia una dotazione di bestiame inferiore a quella completa prevista in base al disposto del comma precedente, sarà adibito ad altre mansioni per un numero di ore proporzionato alla dotazione mancante nell’ambito dell’orario vigente per i salariati addetti ai lavori nei campi.
Tenuto conto delle condizioni ambientali, l’orario giornaliero è il seguente:
ore 6 per i mesi di dicembre e gennaio;
ore 7 per i mesi di febbraio e novembre;
ore 8 per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre.
Fermo restando che il datore di lavoro deve regolare l’orario giornaliero a seconda delle necessità tecniche aziendali, il periodo pomeridiano potrà superare di una ora quello antimeridiano.
Il periodo intermedio di riposo non dovrà superare normalmente le due ore, salvo il periodo da maggio alla metà di agosto in cui è consentito il superamento di un’ora, al fine di non esporre i lavoratori e il bestiame ai disagi derivanti dalla stagione.
L’orario si intende iniziato e finito sul posto di lavoro.
Le brevi sospensioni, gli spostamenti dei lavoratori ordinati dal datore di lavoro sono considerati utili agli effetti dell’orario.
Per il personale di caseificio, per i fabbri, falegnami, muratori e sellai, l’orario di lavoro si intende di 8 ore giornaliere per tutto il periodo dell’anno.
Art. 11. - Recupero.
Nel caso che, per intemperie, non fosse possibile eseguire durante la giornata l’orario normale di lavoro o nell’azienda non sussista la possibilità di occupare il personale in lavori al coperto, è consentito al datore di lavoro di ricuperare entro i sette giorni successivi, nel limite massimo di un’ora al giorno e senza compenso, le ore perdute. Al lavoratore richiesto durante le intemperie per il taglio e la condotta dell'erba necessaria al foraggiamento del bestiame, il tempo impiegato in dette condizioni atmosferiche verrà computato doppio agli effetti del ricupero.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello seguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 10;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato e dall’art. 13 del presente contratto.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico.
[…]
Quando i mungitori, fatutto di stalla, casari, vice casari e personale di caseificio non godano del riposo settimanale, verranno retribuiti in tali giornate con la maggiorazione del 25 % sulla paga globale.
Al campare che non fruisce del riposo compensativo di giorno come previsto dall’art. 8, verrà praticato il trattamento economico previsto per il lavoro notturno. […]
Sono esclusi dal lavoro notturno i ragazzi di ambo i sessi inferiori ai 15 anni e le donne, fatta eccezione per queste, dai lavori di trebbiatura ed essiccazione.
[…]
Art. 13. - Riposo settimanale - Giorni festivi festività nazionali e infrasettimanali.
Fermo restando gli artt. 1, 6, 7 e 8 della Legge 22 febbraio 1934, n. 370, a tutti i lavoratori è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive possibilmente in coincidenza con la domenica.
[…]
Art. 14. - Ferie retribuite.
A tutti i salariati e ai braccianti fissi, per ogni anno di servizio spetta a decorrere dal primo giorno della assunzione, un periodo di ferie retribuite di giorni 10 pari a 80 ore […]
Alle donne obbligate, per ogni anno di vincolo, spetta, a decorrere dal giorno dell’assunzione un periodo di ferie retribuite di giorni 6 pari a 48 ore […]
A decorrere dall’11 novembre 1959, le ferie suddette verranno aumentate di due giorni per tutti i lavoratori.
Art. 19. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro a cui è chiamato.
Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale di lavoro con l’indicazione dello stato d’uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e in genere quanto gli è affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze. È lasciata facoltà alle parti di continuare nella consuetudine che siano adoperati gli attrezzi di proprietà dei lavoratori […]
Art. 22. - Lavori speciali e compensi speciali.
I sottoelencati lavori sono considerati speciali e per la loro esecuzione dovranno essere corrisposti in aggiunta al salario i relativi compensi a fianco segnati:
Abbattimento piante e scalvo alto fusto, L. 15 all’ora;
Spaccatura legna, L. 12 all'ora;
Scalvo basso fusto, L, 10 all’ora;
Spurgo cavi e taglio limo in acqua anche fuori azienda, L. 10 all’ora;
Irrorazioni diserbanti in risaia con pompa portata a spalla, lire 30 all'ora;
Irrorazione diserbanti in risaia con pompa trainata, L. 15 all’ora;
Spandimento calciocianamide a mano, L. 30 al q.le;
Spandimento calciocianamide a macchina, L. 15 al q.le;
Spandimento a mano di tutti gli altri concimi chimici, L. 10 al q.le.
Per la semina del riso a spaglio verrà corrisposto un compenso da concordarsi tra le parti.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai lavoratori mezzi protettivi efficienti per lo spandimento della calciocianamide.
Al conduttori di trattrici verrà corrisposto un compenso forfettario da concordarsi fra le parti, comunque non inferiore a L. 12 per ogni ora di lavoro eseguita col trattore.
Per l’uso della motofalciatrice condotta a mano verrà corrisposto un compenso di L. 10 orarie, e di L. 8 se con seggiolino.
Mietitura, del frumento, avena, segala, orzo e ravettone con falce messoria o falce fienaia, compresa la preparazione delle strade per mietitura meccanica:
Compensi orari in aggiunta alla paga
[…]
Trebbiatura. - Al personale addetto alla macchina e a quello addetto al carico, scarico, trasporto paglia ed al suo assestamento nei pagliai:
[…]
Trebbiatura. - Frumento, avena, segale, orzo, ravettone e semi minuti da prato: all’imboccatore avventizio L. 32 orarie.
Raccolta riso. - Ai salariati adibiti ai lavori di mietitura e trebbiatura del riso spettano L. 50 orarie per gli uomini dai 17 ai 65 anni e L. 30 orarie dai 14 ai 17 anni.
Pascolo. - Il periodo di pascolo viene mediamente stabilito in tre ore giornaliere. Tutti i mungitori ed il fatutto, compresi quello di guardia, verranno retribuiti per un’ora al giorno di paga globale straordinaria. Restano esclusi da questo trattamento i mungitori in turno di riposo.
Governo bestiame. - Per il governo giornaliero di 2 cavalli e buoi fuori orario e nei giorni festivi i cavallanti e bifolchi riceveranno un compenso giornaliero pari ad un’ora di paga normale globale.
Detto compenso è ridotto a 35 minuti quando viene occupalo lo stalliere ed i cavallanti e bifolchi svolgono le sole mansioni di strigliatura, abbeverate di consuetudine ed asportazione del letame solo al mattino anche nei giorni festivi.
Il compenso è ridotto a 25 minuti quando il lavoro di governo è limitato alla strigliatura e alle abbeverate di consuetudine anche nei giorni festivi.
Nel caso che lo stalliere eseguisse tutti i lavori sostituendo nel governo i cavallanti e bifolchi, questi riceveranno un compenso annuo di L. 750 per ogni capo di bestiame in consegna.
Il compenso di un’ora, 35 o 25 minuti rimane invariato anche mi caso che il numero delle bestie in consegna sia di una sola unità salvo la detrazione di L. 750 per ogni capo avuto in meno.
Martellatura della falce. - Quando la martellatura della falce fienaia viene eseguita fuori orario, il datore di lavoro corrisponderà un compenso pari a 1 ora di paga globale per ogni 8 ore di falciatura.
Lettimi e mangimi. - Tutto il personale addetto al bestiami; è tenuto al trasporto dei lettimi e dei mangimi per l’alimentazione ed il normale governo di stalla, all’asportazione del letame e del suo assestamento in concimaia.
I mangimi ed i lettimi dovranno trovarsi sopra la stalla, nei portici o cumuli immediatamente adiacenti ad esse, purché situati a distanza non superiore agli ottanta metri.
Lavori del silos. - Per l’estrazione del foraggio dai silos il datore di lavoro corrisponderà ai mungitori un equo compenso da stabilirsi strettamente fra le parti.
Taglio e raccolta erba nei giorni festivi. - Il personale adibito a tali lavori nei giorni festivi verrà compensato con la maggiorazione del 25% sulla paga ordinaria dei braccianti fissi.
Art. 25. - Riduzione o eliminazione della bergamina.
In caso che la bergamina deve essere eliminata o parzialmente ridotta per volontà del datore di lavoro e non per causa di forza maggiore mungitori eccedenti potranno:
1) Risolvere il contratto […]
2) Restare presso l’azienda e in questo caso dovranno attendere ai lavori confacenti le proprie possibilità fisiche e capacità tecniche, seguendo l’orario globale annuo degli altri salariati, pur conservando il salario globale del mungitore […]
Art. 28. - Casa ed annessi.
Ogni salariato capo famiglia ha diritto ad una casa di abitazione fornita dal datore di lavoro con orto, pollaio, porcile ed un posto per il ricovero della legna.
La casa dovrà trovarsi nelle condizioni di abitabilità prescritta dai regolamenti sanitari vigenti.
Nel caso di aziende condotte in affittanza, l’imprenditore farà in modo di ottenere dalla proprietà il rispetto di quanto sopra.
Le organizzazioni contraenti interverranno presso le Autorità sanitarie per ottenere dai proprietari che le case siano messe in condizioni igieniche di abitabilità.
Il lavoratore avrà la facoltà di visitare la casa all’atto dell’assunzione e di sciogliere il contratto sempre ed in ogni tempo quando non gli venisse messa la casa nelle condizioni pattuite e nel limite di tempo stabilito.
I locali dovranno corrispondere al numero ed alle necessità dell’intera famiglia del salariato e comunque non meno di due.
È fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere a proprie spese all’imbiancatura ed alla disinfezione dei locali di abitazione almeno in volta all’anno.
Il mancato impegno delle condizioni pattuite da parte del datore lavoro, dà diritto al lavoratore di provvedere egli stesso alla esecuzione dei lavori per la casa ed annessi a spese del datore di lavoro.
Sarà stretto obbligo del lavoratore di mantenere la casa nello stato in cui venne consegnata, salvo l’uso.
[…]
Nelle aziende dove esiste la corrente elettrica, è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere a proprie spese all’impianto di illuminazione per le case coloniche portando la linea elettrica sino alla presa interna del contatore.
[…]
Dormitori, cucina, vitto per i braccianti.
Nelle eventualità che il lavoratore debba pernottare nell’azienda, il datore di lavoro dovrà provvedere all’allestimento di dormitori per l’alloggio in locali igienicamente attrezzati con brande.
In caso di squadre di diverso sesso, i dormitori dovranno essere separati e non comunicanti. […]
Il datore di lavoro dovrà provvedere a fornire giornalmente il fabbisogno dei disinfettanti perché vengano sparsi nei dormitori.
In caso che se ne presentasse la necessità, dovrà provvedere per la disinfestazione dei locali.
[…]
Deve altresì provvedere a fornire alla mano d’opera forestiera due minestre giornaliere composte ciascuna dei seguenti generi: […]
Art. 32. - Malattia - Infortuni - Assicurazioni sociali - Assenze dal lavoro.
Tutti i lavoratori, familiari compresi, sono iscritti agli Istituti assistenziali e previdenziali istituiti a norma di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi mutualistici ed assicurativi.
[…]
In caso di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
[…]
Art. 34. - Rapporti fra le parti.
Il datore di lavoro è tenuto alla migliore osservazione di tutte le disposizioni previste dal presente contratto collettivo e ad ispirare i suoi rapporti quotidiani col lavoratore al rispetto ad ogni suo diretto collaboratore.
Tutti i lavoratori per il loro servizio dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta nell’azienda o dai rispettivi capi immediati,
Dovranno pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro assegnato.
Per la tutela dei diritti e delle ragioni delle parti, valgono le disposizioni contrattuali previste dal presente accordo e patrocinato perifericamente dai rappresentanti locali delle Organizzazioni contraenti
Art. 35. - Norme disciplinari.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
1) Con multa fino al massimo di 2 ore di salario nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni alla azienda, al bestiame, alle macchine e agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
2) Con multa pari all’importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva di maggior gravità, nelle mancanze di cui al paragrafo 1).
[…]
3) Con licenziamento immediato senza preavviso ed indennità di anzianità nei seguenti casi:
а) mancanza grave verso il datore di lavoro o un rappresentante dell’azienda;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, ai macchinari, alle coltivazioni, agli stabili ed al bestiame;
[…]
e) recidiva in mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste dal paragrafo 2);
f) in tutti quegli altri casi di tale gravità che non consentano prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Art. 38. - Controversie.
[…]
Le controversie dipendenti dall’applicazione del presente Contratto collettivo, saranno rimesse all’esame di apposite commissioni paritetiche: in 1ª istanza a quelle mandamentali: in 2ª alla Commissione paritetica provinciale ed eventualmente ad una terza in sede arbitrale.