Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 4 aprile 1952
Validità: 11.11.1951 - 10.11.1952
Parti: Associazione Produttori Agricoli della Provincia di Milano e Liberterra, Federbraccianti
Settori: Agroindustriale, Giardinaggio, ecc., Milano

Sommario:

Art. 1. - Durata del contratto collettivo.
Art. 2. - Classifica.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Contratti individuali e preavviso di licenziamento.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Libretto sindacale di lavoro e eli paga.
Art. 7. - Qualifica dei lavoratori.
Art. 8. - Cambiamento di mansioni.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Riposo settimanale. - Giorni festivi.
Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Art. 12. - Interruzioni e ricuperi.
Art. 13. - Diarie.
Art. 14. - Retribuzioni.
Art. 15. - Cottimo.
Art. 16. - Pagamento mercedi.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Indennità di anzianità.
Art. 19. - Tredicesima mensilità.
Art. 20. - Trattamento di quiescenza.
Art. 21. - Permessi straordinari.
Art. 22. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 23. - Trapasso di azienda.
Art. 24. - Abitazione.
Art. 25. - Indennità di contingenza.
Art. 26. - Malattia, infortuni, assicurazioni sociali.
Art. 27. - Rapporto fra le parti.
Art. 28. - Norme disciplinari.
Art. 29. - Notifica dei provvedimenti disciplinari.
Art. 30. - Ricorsi.
Art. 31. - Controversie.

Contratto collettivo per la manodopera addetta ai lavori di giardinaggio e dipendente da ditte produttrici di piante da fiori e da frutta in provincia di Milano, 4 aprile 1952

Il giorno 4 aprile 1952, tra l’Associazione Produttori Agricoli della Provincia di Milano […], e la Liberterra […], la Federbraccianti […], si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per la mano d’opera addetta ai lavori di giardinaggio e dipendente da ditte produttrici di piante da fiori e da frutta in provincia di Milano, per l’annata agraria 1951-1952.

Art. 1. - Durata del contratto collettivo.
[…]
Esso vale per la mano d’opera addetta ai lavori di giardinaggio e dipendente da Ditte produttrici di piante da fiori e da frutto, come più avanti specificato.

Art. 2. - Classifica.
I lavoratori si dividono nelle seguenti categorie:
a) lavoratori fissi: sono tali quelli assunti e vincolati all'azienda con contratto scritto per la durata di un anno;
b) lavoratori giornalieri: sono tali quelli assunti giornalmente senza nessun vincolo di durata, anche se per prestazioni di alcuni giorni, o per l’esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria, corrisposta al termine della prestazione e comunque a fine settimana.

Art. 4. - Contratti individuali e preavviso di licenziamento.
Le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi, sono sostituite di diritto da quelle contenute nel presente contratto, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori d’opera.
[…]

Art. 9. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro non potrà eccedere le 8 ore globali giornaliere e le 48 settimanali.
L’orario si intende iniziato e finito sul posto di lavoro.
Il periodo intermedio di riposo verrà fissato dal datore di lavoro tenendo calcolo delle esigenze dell’azienda in armonia con quelle dei lavoratori per il consumo del pasto di mezzogiorno.

Art. 10. - Riposo settimanale. - Giorni festivi.
Fermi restando gli articoli 1, 5, 7 e 8 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, a tutti i lavoratori è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive possibilmente in coincidenza con la domenica.
[…]

Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Per lavoro straordinario si intende quello eseguito oltre l’orario normale.
Il lavoro straordinario non potrà eccedere le due ore giornaliere e verrà eseguito nei soli casi di inderogabili necessità per cui la mancata esecuzione pregiudichi il raccolto del prodotto o danneggi la produzione stessa.
Per lavoro notturno s’intende quello eseguito un’ora dopo l'Ave Maria fino all’alba.
Per lavoro festivo s’intende quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi contemplati nel presente contratto.
[…]
Sono esclusi dal lavoro notturno i ragazzi di ambo i sessi inferiori ai 15 anni e le donne.

Art. 12. - Interruzioni e ricuperi.
Delle soste dovute a causa di forza maggiore non sarà tenuto conto se non superino la mezz’ora di lavoro complessivamente in un giorno.
Quando ai lavoratori fissi, per causa di forza maggiore non fosse possibile eseguire durante la giornata l’orario normale, il datore ili lavoro potrà ricuperare nella settimana il tempo perduto, senza dare luogo a rimunerazione alcuna, sempre che non si superino, per detti lavori, le 2 ore giornaliere e 12 settimanali.

Art. 17. - Ferie.
Ai lavoratori fissi, per ogni anno di servizio prestato, spetta, a decorrere dal giorno dell’assunzione, un periodo di ferie retribuiti così stabilito:
giorni 15 al capo giardiniere o capo coltivatore;
giorni 12 al giardiniere coltivatore;
giorni 10 alle altre categorie.
[…]

Art. 26. - Malattia, infortuni, assicurazioni sociali.
Tutti i lavoratori, familiari compresi, sono iscritti agli Istituti assistenziali e previdenziali istituiti a termine di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi mutualistici ed assicurativi.
[…]

Art. 27. - Rapporto fra le parti.
Il datore di lavoro è tenuto alla migliore osservanza di tutte le disposizioni previste dal presente contratto collettivo ed ispirare i suoi rapporti quotidiani col lavoratore al rispetto dovuto ad ogni suo collaboratore.
Tutti i lavoratori per il loro servizio dipendono dal conduttore e da chi lo rappresenta nell’azienda e dai rispettivi capi immediati.
Dovranno pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro assegnato.
Per la tutela dei diritti e delle ragioni delle parti, valgono lo disposizioni contrattuali previste dal presente accordo e patrocinati dai rappresentanti locali delle Organizzazioni contraenti.

Art. 28. - Norme disciplinari.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza nel mode seguente:
1) con la multa fino ad un massimo di due ore di paga noi seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni all’azienda, al bestiame, agli attrezzi ed ai macchinari;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
2) con multa pari all’importo di una giornata di lavoro nei casi di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1).
[…]
3) con il licenziamento immediato senza preavviso e indennità di anzianità nei seguenti casi:
a) mancanza grave verso il datore di lavoro o un rappresentante dell’azienda;
b) danneggiamenti dolosi al bestiame, agli attrezzi, ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
[…]
e) recidiva in mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste dal 2) paragrafo;
f) in tutti quei casi di tale gravità che non consentano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Art. 31. - Controversie.
[…]
Le controversie dipendenti dall’applicazione del presente contratto collettivo saranno rimesse all’esame di apposite commissioni paritetiche arbitrali; in prima istanza a quelle mandamentali, ed in seconda alla commissione paritetica provinciale.
Per le modalità di discussione si farà riferimento all’apposito regolamento concordato fra le Organizzazioni contraenti e che costituisce parte integrante del presente contratto collettivo.