Cassazione Penale, Sez. 3, 17 febbraio 2014, n. 7342 - Luoghi di lavoro non conformi alla normativa: più violazioni - sanzione unica
Presidente Squassoni – Relatore Ramacci
Fatto
1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, con sentenza dell'11.10.2012, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato X.Y. alla pena di complessivi euro 5.400,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 64, comma 1, d.lgs. 81\2008 in relazione all'art. 63, comma 1 dello stesso decreto, per non ave provveduto affinché i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di cui al punto 1.12 dell'Allegato IV al d.lgs. 81\2008, poiché nella sua azienda non esisteva un locale appositamente destinato a spogliatoio ed, inoltre, sempre per la violazione delle medesime disposizioni, per non aver provveduto affinché i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di cui al punto 1.10.1 del suddetto Allegato, in quanto l'area di lavoro, trovandosi interamente al disotto di un soppalco, non beneficiava dell'apporto della luce naturale diretta proveniente dalle finestrature del soffitto (in Sesto Fiorentino, 19.4.2010).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 68, commi 1, lett. b) e 2 d.lgs. 81\2008, in quanto il giudice del merito, nel quantificare la pena finale, avrebbe proceduto alla somma aritmetica delle sanzioni applicate per ciascuna contravvenzione, non considerando che, in base al secondo comma della disposizione richiamata, esse dovevano considerarsi come unica violazione, punita con la pena prevista dal comma 1, lett. b) dei medesimo articolo.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
Diritto
3. Il ricorso è fondato.
L'art. 68 d.lgs. 81\2008 nella sua originaria formulazione è stato sostituito ad opera dell'art. 41 dei d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», in vigore dal 20.8.2009.
Esso stabilisce attualmente, al secondo comma, che «la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati».
La pena prevista dall'art. 68, comma 1, lett. b) è quella dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.000,00 a 4.800,00 euro.
4. Avuto riguardo a quanto riportato nell'imputazione rivolta all'odierno ricorrente, emerge chiaramente che le violazioni contestate concernevano alcuni requisiti di sicurezza ricompresi tra quelli contemplati dalla disposizione richiamata e, segnatamente, quelli di cui ai punti 1.12 (capo a) e 1.10.1 (capo b) dell'Allegato IV al d.lgs. 81\2008, espressamente menzionati e riguardanti, rispettivamente, spogliatoi e armadi per il vestiario e l'illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro.
Consegue pacificamente, da tale evenienza, l'applicabilità, anche nella fattispecie, del disposto di cui al comma 2 dell'art. 68 d.lgs. 81\2008, come correttamente argomentato in ricorso.
Quale ulteriore conseguenza, pertanto, il giudice del merito avrebbe dovuto applicare la pena di cui comma 1, lett. b), cosa che non è avvenuta perché, come si legge nella motivazione del provvedimento impugnato, le due violazioni sono state considerate separatamente, applicando per il reato indicato al capo a) dell'imputazione la pena di euro 3.600,00 di ammenda, poi ridotta per il rito ad euro 2.400,00 e, per quello contestato al capo b), la pena dell'ammenda di euro 4.500,00 ridotta, sempre per il rito, ad euro 3.000,00, pervenendo ad una pena finale di complessivi euro 5.400,00 che risulta superiore al limite edittale massimo di euro 4.800,00 indicato dall'art. 68 comma 1, lett. b).
5. Dunque la violazione di legge denunciata risulta sussistente e la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto, con rinvio al giudice del merito affinché determini la pena tenendo conto di quanto in precedenza evidenziato.
E' appena il caso di ricordare, infine, che l'annullamento con rinvio ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'affermazione di colpevolezza, con la conseguenza che non possono più essere rilevate, in sede di giudizio di rinvio, le cause di non punibilità sopravvenute (Sez. III n. 15101, 20 aprile 2010 ed altre prec. conf.).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio al Tribunale di Firenze.