Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 28 settembre 1959
Validità: 11.11.1959 - 10.11.1961
Parti: Associazione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Sindacato Autonomo Provinciale Affittuari Conduttori, Associazione Provinciale Coltivatori Diretti-Alleanza Nazionale Contadini e Federazione Provinciale Braccianti e Salariati-Cgil, Unione Sindacale Provinciale-Cisl-Settore Terra, Camera Sindacale Provinciale-Uil-Settore Terra
Settori: Agroindustriale, Braccianti, Mantova

Sommario:

Art. 1. - Validità del contratto.
Art. 2. - Definizione dei braccianti.
Art. 3. - Assunzione dei braccianti.
Art. 4. - Documenti di lavoro.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario (feriale, festivo, notturno).
Art. 7. - Rapporti tra datori di lavoro e lavoratori.
Art. 8. - Classificazione dei braccianti per età e sesso ai fini della retribuzione.
Art. 9. - Retribuzione.
Art. 10. - Lavori straordinari.
Art. 11. - Operai qualificati e trattoristi.
Art. 12. - Mietitura e trebbiatura.
Art. 13. - Trebbiatura del granoturco.
Art. 14. - Lavori di facchinaggio.
Art. 15. - Lavorazione della canapa.
Art. 16. - Lavori ortofrutticoli.
Art. 17. - Monda e raccolta del riso.
Art. 18. - Pattuizioni individuali.
Art. 19. - Somministrazione del vino.
Art. 20. - Mansioni speciali di stalla.
Art. 21. - Percentuali di maggiorazione e di detrazione.
Art. 22. - Commissione paritetica.
Tabelle salari

Contratto collettivo per i braccianti agricoli della provincia di Mantova per il periodo 11 novembre 1959-10 novembre 1961, 28 settembre 1959

L’anno 1959 addì 28 del mese di settembre, in Mantova, tra l’Associazione Provinciale degli Agricoltori […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti […], il Sindacato Autonomo Provinciale Affittuari Conduttori […], l’Associazione Provinciale Coltivatori Diretti, aderente alla Alleanza Nazionale Contadini […], e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati (Cgil) […], l'Unione Sindacale Provinciale (Cisl) - Settore Terra […], la Camera Sindacale Provinciale (Uil) - Settore Terra […], è stato stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli della Provincia di Mantova.

Art. 2. - Definizione dei braccianti.
Sono braccianti agricoli quei lavoratori che vengano occupati abitualmente in agricoltura per i lavori ordinari e straordinari, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni e per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con la paga oraria o giornaliera, corrisposta al termine della prestazione o, comunque, a fino settimana.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è il seguente:
- per il periodo compreso dal 1° febbraio al 30 novembre: 8 ore giornaliere;
- per il periodo compreso dal 1° dicembre al 31 gennaio: 7 ore giornaliere.
L’orario di lavoro ha inizio quando il lavoratore comincia a lavorare. Il tempo impiegato per gli spostamenti da un posto di lavoro ad un altro, come da una azienda ad un’altra, è considerato come effettivo lavoro; così dicasi del tempo impiegato dal bracciante che usa il bestiame da lavoro per recarsi con questo dalla corte del luogo di lavoro e viceversa.
Il lavoro di martellatura della falce (per un massimo di un’ora giornaliera) sono computate nell’orario effettivo di lavoro.

Art. 6. - Lavoro straordinario (feriale, festivo, notturno).
Le ore straordinarie, che non potranno superare le due giornaliere, sono quelle eseguite oltre l’orario normale di lavoro precisato all’articolo 5.
[…]
È considerato lavoro notturno quello effettuato da un’ora dopo l’Ave Maria fino all’alba
[…]

Art. 7. - Rapporti tra datori di lavoro e lavoratori.
I rapporti tra i datori di lavoro ed i lavoratori devono essere sempre ispirati a reciproca fiducia e rispetto tali da garantire l’ordine e la tranquillità dell’azienda in uno spirito di cordiale collaborazione.
Tutti i lavoratori, nei rapporti attinenti al servizio dipendono dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta nell’azienda e dai rispettivi capi immediati. Essi dovranno, pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire, con diligenza, il lavoro assegnato.
In caso di negligenza che rechi lievi danni all’azienda potrà essere inflitta al lavoratore la multa fino ad un massimo di due ore di salario.
Ferma rimanendo la natura del rapporto di cui all’art. 2, il lavoratore sarà passibile di licenziamento nei casi seguenti:
1) insubordinazione grave verso il datore di lavoro od un suo rappresentante nell’azienda;
2) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni ed al bestiame.
[…]

Art. 10. - Lavori straordinari.
Sono considerati lavori straordinari i seguenti;
- falciatura a mano in genere;
- spandimento concimi chimici a mano;
- spandimento a macchina della calciocianamide non oleata;
- spaccatura legna in genere non a macchina;
- prosciugamento espurgo fossi quando il lavoro venga fatto in acqua esclusi i solchi e le scoline;
- carico del letame dalla concimaia al carro, quando il lavoro sia eseguito a mano;
- irrorazione in genere con pompa a spalla;
- irrorazione piante da frutto, per il portatore del getto, esclusa la vite;
- trasporto di terra con carriola o decauville o trasporto del medesimo;
- potature piante da frutto, esclusa la vite;
- abbattimento piante di alto fusto senza i lavori inerenti;
- caricamento silos chiusi a mano;
- taglio trebbiatura semi minuti;
- rondellatura del terreno in acqua;
- taglio roste;
- irrigazione a scorrimento ed a pioggia quando eseguita a mezzo di spostamenti di tubi in campagna.
Tali lavori saranno retribuiti con la maggiorazione del 25 % della paga globale. Invece per i lavori di scalvo ed abbattimento piante di basso fusto e lavori ad essi inerenti, i lavoratori hanno diritto, oltre alla paga ordinaria, ad un palo ed una fascina al giorno. Lo scalvo delle piante d’alto fusto e lo spargimento a mano della calciocianamide sono facoltativi. Quando trattasi di abbattimento di piante di basso fusto per esecuzione di banchina è in facoltà del datore di lavoro di corrispondere un palo ed una fascina o le radici.
Per i lavori di spaccatura legna i lavoratori hanno diritto oltre alla paga straordinaria, ad una tabbia di dimensioni commerciali. Il lavoro dei boschi verrà compensato con tariffe espressamente conciliate.

Art. 17. - Monda e raccolta del riso.
Per i lavori di monda e di raccolta del riso si fa riferimento al contratto nazionale, salvo eventuali modifiche che le Organizzazioni intendessero apportare al contratto medesimo.

Art. 18. - Pattuizioni individuali.
I contratti individuali liberamente stipulati dai singoli datori di Invero e dai lavoratori dovranno uniformarsi alle norme del presente contratto.
Le clausole difformi preesistenti avranno valore soltanto nel caso in cui siano più favorevoli al lavoratore.
Sono ammessi i lavori di cottimo entro il limite di otto ore giornaliere.
La retribuzione del cottimo non potrà essere, comunque, inferiore alla tariffa oraria.

Art. 19. - Somministrazione del vino.
Il vino sarà somministrato ai lavoratori gratuitamente secondo le consuetudini locali.
[…]

Art. 22. - Commissione paritetica.
In ogni comune a cura delle parti contraenti sarà costituita una Commissione Comunale paritetica composta da tre rappresentanti effettivi dei datori di lavoro e da tre rappresentanti effettivi dei lavoratori, presieduta da persona designata di comune accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, dal giudice conciliatore.
Le riunioni della Commissione Comunale, in caso di assenza di qualche membro dovranno avvenire, comunque, con il rispetto della pariteticità dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori,
La Commissione a cura del Presidente, su richiesta di una delle Organizzazioni sindacali, dovrà riunirsi entro cinque giorni da quello della richiesta stessa.
La Commissione in parola ha il compito di esperire il tentativo di amichevole componimento delle controversie che dovessero sorgere fra datore di lavoro e lavoratore sull’interpretazione e l’applicazione del presente contratto.
In caso di mancata conciliazione della controversia in sede comunale, le parti interessate potranno ricorrere all’UPLMO, il quale, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ha il compito di convocare le parti interessate ed i rispettivi rappresentanti, per un ulteriore tentativo di accordo della controversia medesima.