Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 28 settembre 1959
Validità: 11.11.1959 - 10.11.1961
Parti: Associazione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Sindacato Autonomo Provinciale Affittuari Conduttori, Associazione Provinciale Coltivatori Diretti-Alleanza Nazionale Contadini e Federazione Provinciale Braccianti e Salariati-Cgil, Unione Sindacale Provinciale-Cisl-Settore Terra, Camera Sindacale Provinciale-Uil-Settore Terra
Settori: Agroindustriale, Salariati, Mantova

Sommario:

Art. 1. - Validità del contratto.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Art. 3. - Casa di abitazione ed accessori.
Art. 4. - Contratto individuale.
Art. 5. - Documenti di lavoro.
Art. 6. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 7. - Malattie ed infortuni.
Art. 8. - Indennità di licenziamento e di anzianità.
Art. 9. - Permessi speciali.
Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Art. 11. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 12. - Tutela della maternità.
Art. 13. - Trapasso di azienda.
Art. 14. - Ferie.
Art. 15. - Gratifica natalizia.
Art. 16. - Riposo settimanale e festivo.
Art. 17. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 18. - Classificazione dei salariati.
Art. 19. - Salariati in casa.
Art. 20. - Capo-stalla.
Art. 21. - Qualifiche, mansioni e carichi di bestiame.
Art. 22. - Classificazioni e retribuzioni per età.
Art. 23. - Salario.
Art. 24. - Indennità di contingenza.
Art. 25. - Onoranze particolari.
Art. 26. - Orario di lavoro.
Art. 27. - Durata del contratto.
Art. 28. - Norme transitorie.
Art. 29. - Contabilità e decadenza dei diritti.
Art. 30. - Consuetudini.
Art. 31. - Pattuizioni individuali.
Art. 32. - Norme disciplinari.
Avvertenze
Art. 33. - Commissione paritetica.
Art. 34. - Rapporti di lavoro.

Contratto collettivo per i salariati fissi delle aziende agricole della provincia di Mantova per il periodo 11 novembre 1959 - 10 novembre 1961, 28 settembre 1959

L’anno 1959 addì 28 del mese di settembre, in Mantova, tra l’Associazione Provinciale degli Agricoltori […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti […], il Sindacato Autonomo Provinciale Affittuari Conduttori […], l’Associazione Provinciale Coltivatori Diretti, aderente alla Alleanza Nazionale Contadini […], e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati (Cgil) […], l’Unione Sindacale Provinciale (Cisl) - Settore Terra […], la Camera Sindacale Provinciale (Uil) - Settore Terra […], è stato stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi della Provincia di Mantova.

Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
I salariati fissi sono quei lavoratori agricoli che nelle aziende hanno mansioni di particolare fiducia, secondo quanto previsto dal presente contratto.
Vengono assunti per un periodo non inferiore a due annate agrarie e sono retribuiti con salario annuo, così come stabilito dall’art. 23 del presente contratto.

Art. 3. - Casa di abitazione ed accessori.
Il salariato fisso ha diritto gratuitamente ad una casa di abitazione proporzionata ai bisogni igienici e morali della propria famiglia.
[…]

Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore, all’atto dell’assunzione gli attrezzi necessari al lavoro cui è adibito.
Gli attrezzi affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l’indicazione dello stato d’uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e, in genere, quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 11. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte dei datori di lavoro, valgono le disposizioni di legge vigenti.

Art. 12. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 14. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito, di giorni 10.
[…]
Al salariato che abbia rinunciato alle ferie spetta, per le giornate non godute, il salario globale, aumentato del 25 %.

Art. 16. - Riposo settimanale e festivo.
I salariati fissi, alle dipendenze delle aziende agricole, hanno diritto, settimanalmente, ad una giornata di riposo di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Qualora, per esigenze di lavoro non fosse possibile concedere il riposo settimanale, i salariati dovranno eseguire, anche nel giorno di riposo, le mansioni previste dal presente contratto.
I salariati addetti esclusivamente alla cura del bestiame (bergamini e manzolari), qualora non possano usufruire del riposo settimanale, dovranno essere compensati con il salario globale aumentato del 25 %, per 52 giornate all’anno.
Per i vaccari, che oltre al lavoro di stalla prestano la loro opera anche nei campi, il compenso sostitutivo per il mancato riposo settimanale - per il solo lavoro di stalla - è disciplinato nel modo seguente:
a) n. 28 giornate all’anno retribuite per i salariati che abbiano otto vaccine in consegna;
b) n. 30 giornate all’anno per i salariati che abbiano nove vaccine in consegna in aziende dotate di motorino per sollevamento dell’acqua nell’abbeveratoio;
c) n. 28 giornate all’anno per i salariati che abbiano in consegna nove vaccine in stalla dotata di abbeveratoio automatico, oppure di mungitrice meccanica;
d) n. 30 giornate all’anno per i salariati che abbiano in consegna dieci vaccine in stalla dotata di abbeveratoio automatico e di mungitrice meccanica.
Per ogni vaccina o capo grosso in più di quelli sopra specificati, il riposo settimanale aumenta di n. 4 giornate fino ad un massimo di 52 giornate annue.
Per ogni vaccina o capo grosso in meno di quelli sopra specificati il riposo settimanale diminuisce di 4 giornate.
Per i manzolari, non a carico pieno di stalla, il riposo settimanale sarà conteggiato in 26 giornate quando abbiano un carico di 16 capi misti, in stalla senza mezzi meccanici e di 20 capi misti nella stalla con abbeveratoio meccanico.
Qualora ricorrano carichi superiori o inferiori a quelli sopra specificati il riposo settimanale sarà aumentato o diminuito di quattro giornate ogni due capi e mezzo.
Al cavallanti ed ai bifolchi saranno corrisposte le ore effettivamente lavorate nei giorni festivi.
L’erba necessaria al mantenimento del bestiame dovrà essere falciata e portata nel fienile entro la giornata precedente al giorno di riposo o a quello festivo.

Art. 18. - Classificazione dei salariati.
Sono salariati fissi: i cavallanti, i bifolchi, i manzolari, i vaccari, i bergamini, i famigli addetti alla cura del bestiame e quei lavoratori addetti ai lavori di stalla ed ai lavori agricoli, che per consuetudine locale vengono eseguiti da personale fisso delle aziende agricole.

Art. 19. - Salariati in casa.
I «faméi da fagot», servitori in casa, garzoni ecc. si denominano «salariati in casa».
Il salariato in casa consuma i pasti ed è decorosamente alloggiato e curato negli effetti personali presso la famiglia del datore di lavoro
[…]

Art. 20. - Capo-stalla.
Per capo-stalla si intende colui che, con almeno due salariati alle proprie dipendenze, ordina i lavori di stalla, assiste ai parti, controlla la cura del bestiame, dirige la scelta e la somministrazione dei foraggi.
[…]

Art. 21. - Qualifiche, mansioni e carichi di bestiame.
I bifolchi ed i cavallanti, addetti alla custodia ed al governo del bestiame secondo le vigenti consuetudini, dovranno eseguire tutti i lavori di stalla e di campagna, entro il normale orario di lavoro, previsto dal presente patto.
Si considerano mansioni tassative da svolgere anche nei giorni festivi, il governo e la cura del bestiame, compresa la sua alimentazione, nonché i trasporti urgenti ed inderogabili che si effettuano con il bestiame.
I manzolari hanno la custodia e la responsabilità del buon governo del bestiame da allevamento.
Essi debbono trovare le barbabietole e le rape trinciate; il foraggio verde nei portici antistanti la stalla depositato per terra e lasciato sul carro a scelta del datore di lavoro, quello secco nel fienile sovrastante oppure nei silos quando questi ultimi distino dalla stalla meno di 50 metri.
Quando, invece, il silos è più distante di 50 metri dalla stalla, l’insilato deve essere trasportato nei pressi della stalla stessa a carico del datore di lavoro.
I manzolari, oltre ai lavori sopraelencati, sono tenuti ad effettuare la preparazione e la somministrazione dei mangimi vari al bestiame.
Ai manzolari verranno assegnati trentadue capi misti nelle stalle normali e quaranta capi misti nelle stalle, ove esiste l’abbeverata meccanica.
Nelle ore fissate dal datore di lavoro attenderanno, sempre nei limiti dell’orario normale di lavoro, al pascolo del bestiame.
Dette mansioni sono tassative e devono svolgersi anche nei giorni festivi.
I vaccari ed i bergamini attendono al governo, alla cura, alla mungitura delle vacche ed a tutti i lavori di stalla secondo la consuetudine.
Essi debbono trovare le barbabietole e le rape trinciate; il foraggio verde nei portici antistanti la stalla depositato per terra o lasciato sul carro a scelta del datore di lavoro; quello secco nel fienile sovrastante oppure nei silos, quando questi ultimi distano dalla stalla meno di 50 metri.
Quando, invece, il silos è ad oltre 50 metri dalla stalla, l’insilato deve essere trasportato nei pressi della stalla stessa a carico del datore di lavoro.
I vaccari ed i bergamini oltre ai lavori sopraelencati sono tenuti ad effettuare la preparazione e la somministrazione dei vari mangimi al bestiame, nonché la lavatura dei bidoni e dei secchi del latte.
Durante il periodo del puerperio e del parto delle vaccine, faranno i turni di guardia nelle stalle.
Trasporteranno, a turno, il latte dalla stalla al caseificio, oppure aiuteranno il conducente nel caricamento dei recipienti.
Nei periodi fissati dal datore di lavoro attenderanno al pascolo delle vaccine, entro i limiti dell’orario di lavoro.
Tutte le sopraelencate mansioni si considerano obbligatorie anche nei giorni festivi.
Il vaccaro, il quale avrà i sottoelencati carichi di bestiame, oltre ai lavori di stalla, è tenuto ad effettuare 3 ore di lavoro (possibilmente consecutive) in campagna:
- otto vaccine, nelle stalle normali;
- otto vaccine più un capo piccolo laddove il sollevamento dell’acqua per l’abbeverata è effettuata con mezzo meccanico;
- nove vaccine, nelle stalle dotate di abbeveratoio automatico, oppure di mungitrice ed almeno due secchi;
- nove vaccine, più un capo piccolo, nelle stalle dotate di abbeveratoio meccanico e di mungitrice ad almeno 2 secchi.
Quando il vaccaro è addetto esclusivamente ai lavori di stalla, assume la denominazione di bergamino e gli sarà attribuito il seguente carico di bestiame:
n. 14 vaccine più il toro, nelle stalle normali;
n. 15 vaccine più il toro, nelle stalle dotate di mezzo meccanico per sollevamento dell’acqua destinata all’abbeverata;
n. 16 vaccine più il toro, nelle stalle dotate di abbeveratoio meccanico, oppure di mungitrice ad almeno 2 secchi;
n. 17 vaccine più il toro, nelle stalle provviste di motorino per il sollevamento di acqua nell’abbeveratoio e di mungitrice ad almeno 2 secchi;
n. 18 vaccine più il toro, nelle stalle dotate sia di abbeveratoio automatico che di mungitrice ad almeno 2 secchi.
Si precisa che il toro non è sostituibile con una vaccina.
Stabulazione libera: nei casi di stabulazione libera - data la difformità dei metodi e delle condizioni esistenti nelle singole aziende - il carico di bestiame da assegnarsi agli addetti alla cura del bestiame (manzolari, vaccari ecc.) sarà stabilito direttamente fra lavoratore e datore di lavoro, che, nei casi controversi, potranno chiedere - come di consueto - l’assistenza dei propri rappresentanti sindacali.
Avvertenze: agli effetti del numero, si considerano vaccine le manze fecondate da almeno otto mesi e le vaccine asciutte.
Sono, invece, considerati capi piccoli i vitelli dopo lo slattamento, le manze sino all’ottavo mese di gravidanza ed i torelli da allevamento.
Un capo grosso può essere sostituito con due capi piccoli; due capi grossi possono essere sostituiti con cinque capi piccoli, tre capi grossi possono essere sostituiti con sette capi piccoli, quattro capi grossi possono essere sostituiti con dieci capi piccoli; e così di seguito, con lo stesso rapporto, sia in diminuzione che in aumento.
I vitelli, sino al loro slattamento, sono in soprannumero.
Il salariato che ha uno o più capi grossi in meno della propria spettanza, dovrà prestarsi per altri lavori agricoli, per mezz’ora ogni capo mancante.
Quando, invece, il salariato ha uno o più capi grossi in più della propria spettanza, avrà diritto, oltre al salario normale, alla retribuzione di mezz'ora al giorno per ogni capo grosso in più e dovrà essere liquidato mensilmente, con la paga del bracciante, compresa l’indennità di contingenza.

Art. 26. - Orario di lavoro.
È in facoltà del datore di lavoro di distribuire l’orario giornaliero.
L’orario normale di lavoro per i salariati è il seguente: mesi di dicembre e gennaio ore 7; mesi di febbraio, marzo, aprile e fino al 15 maggio ore 8; dal 16 maggio al 15 luglio ore 9; dal 16 luglio al 30 novembre ore 8.
Solo in casi eccezionali sarà consentito al datore di lavoro di richiedere al salariato ore di lavoro straordinarie; tali ore straordinarie non potranno mai superare le due giornaliere. […]

Art. 30. - Consuetudini.
Per tutto quanto non è contemplato nel presente patto, valgono gli usi e le consuetudini locali.

Art. 31. - Pattuizioni individuali.
I contratti di lavoro individuali stipulati dai singoli datori di lavoro e lavoratori soggetti al presente contratto debbono uniformarsi alle norme da questo stabilite.
Le clausole difformi dei contratti individuali di lavoro sono valide solo nel caso che esse siano di miglior favore per il lavoratore.
[…]

Art. 32. - Norme disciplinari.
Nei rapporti attinenti al servizio, i salariati dipendono dal datore di lavoro, o da chi lo rappresenti nell’azienda, e dai rispettivi capi immediati: essi pertanto, dovranno attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire, con diligenza, il lavoro loro assegnato.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità, nel modo che segue:
A) Con una multa pari ad un massimo di due ore di salario:
1) per negligenze che arrechino lieve danno all’azienda, alle macchine ed agli attrezzi;
2) per istato di ubriachezza sul lavoro.
[…]
B) Con il licenziamento immediato senza preavviso ed indennità nei casi seguenti:
1) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o il suo rappresentante nell’azienda;
2) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili ed al bestiame;
[…]
4) in tutti gli altri casi di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
[…]

Art. 33. - Commissione paritetica.
In ogni Comune a cura delle parti contraenti sarà costituita una Commissione Comunale paritetica composta da tre rappresentanti effettivi dei datori di lavoro e da tre rappresentanti effettivi dei lavoratori, presieduta da persona designata di comune accordo fra le parti, o, in mancanza di accordo, dal Giudice conciliatore.
Le riunioni della Commissione Comunale, in caso di assenza di qualche membro dovranno avvenire, comunque, con il rispetto della pariteticità dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
La Commissione a cura del Presidente, su richiesta di una delle Organizzazioni sindacali, dovrà riunirsi entro cinque giorni da quello della richiesta stessa.
La Commissione in parola ha il compito di esperire il tentativo di amichevole componimento delle controversie che dovessero sorger fra datore di lavoro e lavoratore sull’interpretazione e l’applicazione del presente contratto.
In caso di mancata conciliazione della controversia in sede comunale, le parti interessate potranno ricorrere all’UPLMO il quale, a norma delle vigenti disposizioni di legge ha il compito di convocare di le parti interessate ed i rispettivi rappresentanti, per un ulteriore tentativo di accordo della controversia medesima.

Art. 34. - Rapporti di lavoro.
I rapporti tra lavoratori e datori di lavoro devono sempre essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto e tali da garantire l’ordine e la tranquillità nell’azienda.