Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 20 dicembre 1950
Validità: dal 20.12.1950
Parti: Associazione Provinciale Agricoltori di Bologna e Federbraccianti Provinciale di Bologna-Ccdl di Bologna, Cisl Unione Provinciale di Bologna, Cisl Braccianti
Settori: Agroindustriale, Braccianti, Bologna

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione dei braccianti.
Art. 3. - Assunzioni.
Art. 4. - Ammissione delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 7. - Retribuzione.
Art. 8. - Classificazione dei lavori, retribuzioni per sesso per la pianura, montagna, collina.
Art. 9. - Attrezzi di lavoro.
Art. 10. - Previdenza e assistenza - Assegni familiari.
Art. 11. - Tutela della maternità.
Art. 12. - Controversie individuali.
Art. 13. - Controversie collettive.
Art. 14. - Durata del contratto.
Tabella

Contratto collettivo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Bologna, 20 dicembre 1950

Il giorno 20 dicembre 1950, alla presenza del rappresentante di Bologna dell’URL, tra l’Associazione Provinciale Agricoltori di Bologna da una parte e la Federbraccianti Provinciale di Bologna, assistita dalla Ccdl di Bologna, la Cisl Unione Provinciale di Bologna, la Cisl Braccianti è stato stipulato il seguente contratto normativo provinciale braccianti:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto normativo provinciale regola i rapporti di lavoro fra gli agricoltori ed i lavoratori aventi la qualifica di braccianti agricoli avventizi (giornalieri).

Art. 2. - Definizione dei braccianti.
Per braccianti avventizi (giornalieri) si intendono quei lavoratori agricoli assunti senza vincoli di durata, o per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 4. - Ammissione delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario giornaliero ordinario di lavoro per i vari mesi dell’anno viene stabilito come segue:
maggio, giugno, luglio e agosto ore 8
settembre, ottobre, marzo e aprile ore7
novembre, dicembre, gennaio e febbraio ore 6

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 5;
b) lavoro notturno, quello eseguito da un’ora dopo l'Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi sotto elencati:
[…]

Art. 9. - Attrezzi di lavoro.
I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro con gli attrezzi come di consuetudine e dovranno conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto viene loro affidato dall’agricoltore.

Art. 10. - Previdenza e assistenza - Assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
L’agricoltore è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme vigenti.

Art. 11. - Tutela della maternità.
Per le gestanti, si applicano le disposizioni di legge.
Per le donne che allattano, verranno praticate le consuetudini locali, suddividendo il tempo nel modo preferito dalla lavoratrice che verrà retribuita normalmente.

Art. 13. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto, saranno esaminate dalle organizzazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Tabella
(Omissis).
[…]
Il datore di lavoro dovrà assumere, limitatamente ai lavori di frutticoltura, il trenta per cento di apprendisti calcolato sul totale degli operai occupati.
[…]
La monda del riso viene regolata dal Contratto nazionale monda, fermo restando l’orario in sette ore, la corresponsione del vino e quant’altro di più favorevole acquisito dai lavoratori.
[…]
Lavori umidi
Sono lavori umidi quelli praticati nel ciclo della coltura del riso e quelli autunnali sulle stoppie di riso. Sono pure considerati umidi tutti quelli che vengono eseguiti sul fondo melmoso o nell’acqua.
(Omissis).