Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 3 febbraio 1959
Validità: 01.11.1945 (rinnovo annuale)
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Associazione Provinciale Coltivatori Diretti, Federazione Coltvatori Diretti-Cisl, Alleanza Coltivatori Diretti-Uil e Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli, lCisl-Terra, Uil-Terra e Associazione Provinciale degli Agricoltori, Cisnal-Terra
Settori: Agroindustriale, Salariati, Bologna

Sommario:

Art. 1. - Qualifica dei lavoratori.
Art. 2. - Assunzione dei lavoratori.
Art. 3. - Contratto individuale.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Categorie e mansioni.
Orario di lavoro
Art. 6. - Retribuzione dei lavoratori salariati.
Salari
Aiuti
Art. 7.
Art. 8. - Assicurazioni sociali.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Malattia e infortunio.
Art. 11. - Mutualità malattie.
Art. 12. - Ferie retribuite - Festività nazionali, infrasettimanali - 13ª mensilità.
Art. 12-bis.
Art. 13. - Durata del patto provinciale, di quello individuale e preavviso di licenziamento.
Art. 14. - Indennità di licenziamento.
Art. 15. - Permesso straordinario per matrimonio e per decesso di parenti.
Art. 16. - Utensili.
Art. 17. - Trapasso di azienda.
Art. 18. - Rapporti di lavoro.
Art. 19. - Commissione esame vertenze.
Art. 20. - Revisione periodica degli emolumenti.

Contratto collettivo per i salariati fissi della provincia di Bologna, 3 febbraio 1959

Addì 3 febbraio 1959 in Bologna, tra l’Unione Provinciale Agricoltori […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti […], l’Associazione Provinciale Coltivatori Diretti […], la Federazione Coltvatori Diretti Cisl […], l’Alleanza Coltivatori Diretti Uil […] e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli […], la Cisl-Terra […], la Uil-Terra […], visti il contratto di lavoro per i salariati agricoli e maestranze specializzate della Provincia di Bologna, stipulato il 21 marzo 1946, gli accordi integrativi del 3 marzo 1946, 30 ottobre 1946, 2 maggio 1947, 9 giugno 1948, 4 settembre 1953, 27 maggio 1954, 30 giugno 1954, 8 maggio 1957, la Convenzione generale del 30 novembre 1957, la convenzione generale del 3 febbraio 1959, il patto nazionale vigente e le leggi in materia.
Addì 3 febbraio 1959, in Bologna, tra l’Associazione Provinciale degli Agricoltori […], la Cisnal-Terra rappresentata dal segretario provinciale dell’Unione del Lavoro […]
hanno concordato di riassumere le norme del contratto in parola nel testo unico di cui in seguito:
[…]

Art. 1. - Qualifica dei lavoratori.
Sono lavoratori salariati fissi quelli assunti e vincolati o per la durata di un anno o per un periodo continuativo e ininterrotto non inferiore a mesi 6 e retribuiti a salario mensile.

Art. 5. - Categorie e mansioni.
I lavoratori salariati fissi sono: il boaro, il boarolo, il cavallaro, l’aiuto cavallaro, il porcaro, l’aiuto porcaro, il pecoraio, l’aiuto pecoraio, l’acquaiolo, il salariato specializzato addetto agli orti ed ai frutteti, l’addetto alle cantine, l’addetto ai magazzini, il custode, uomo di corte o fatutto e addetto allevamenti specializzati pollame.
[…]
Rimane inteso che il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse da quelle per cui è stato assunto purché non importino una diminuzione di retribuzione.
Non possono esistere nell’azienda lavoratori con le qualifiche o le mansioni di boarolo, aiuto cavallaro, aiuto porcaro e aiuto pecoraio se non esistono le corrispondenti figure professionali principali, salvo i casi nei quali lo stesso datore di lavoro rivesta anche la figura del boaro, cavallaro, pecoraio o porcaro.
Boaro:
a) per boaro s’intende quel lavoratore addetto ai lavori di stalla: governo del bestiame, mungitura, ecc. Potrà essere adibito ai lavori di campagna ed al trasporto nel caso che il numero dei capi di bestiame sia ridotto e compatibilmente all’orario normale.
Il boaro ha le responsabilità della custodia del bestiame bovino ad esso affidato;
b) boaro addetto esclusivamente alle stazioni di monta pubblica, provvede alla cura ed al governo dei tori affidati alla sua custodia, nonché a tutti i lavori attinenti ai servizi di monta secondo quanto è prescritto dal proprietario dell’azienda e dai regolamenti in vigore. Il boaro ha la responsabilità della custodia del bestiame bovino ad esso affidato.
Boarolo: il boarolo coadiuva il boaro in tutti i lavori di competenza di questo.
Cavallaro; per cavallaro s’intende quel lavoratore addetto alla custodia, governo ed uso dei cavalli per tutti i lavori di trasporto nell’interno e fuori dell’azienda. In caso di vero e proprio allevamento al cavallaro spetta la custodia ed il governo degli equini ad esso affidati. Il cavallaro ha la responsabilità della custodia dei cavalli ad esso affidati.
Aiuto cavallaro: coadiuva il cavallaro in tutti i lavori di competenza di questo.
Pecoraio: per pecoraio s’intende quel lavoratore addetto ai lavori di cura, governo, mungitura, tosatura, ecc. delle pecore ed alla trasformazione del latte dei greggi allevati nell’azienda agraria.
Il pecoraio ha la responsabilità della custodia del gregge ad esso affidato.
Aiuto pecoraio: coadiuva il pecoraio in tutti i lavori di competenza di questi.
Porcaro: per porcaro s’intende quel lavoratore addetto ai lavori inerenti agli allevamenti dei maiali. Il porcaro ha la responsabilità della custodia dei maiali ad esso affidati.
Aiuto porcaro: coadiuva il porcaro in tutti i lavori di competenza di questi.
Acquaiolo: per acquaiolo s’intende quel lavoratore addetto, prevalentemente, ai lavori ed operazioni di carattere manuale inerenti alla regolazione delle acque e degli scoli relativi alla irrigazione ed ai prosciugamenti e a tutti i lavori di governo delle risaie.
Salariato specializzato addetto agli orti ed ai frutteti: per salariato specializzato addetto agli orti ed ai frutteti s’intende quel lavoratore che esegue tutte le operazioni di impianto e coltivazioni dei frutteti e degli orti, compie le operazioni anticrittogamiche od antiparassitarie, presiede alle operazioni d’innesto e di potatura tanto verde che secca, sorveglia ed esegue le operazioni di raccolta e di cernita dei prodotti.
Addetto alla cantina: per addetto alla cantina s’intende quel lavoratore addetto a tutti i lavori di carattere manuale attinenti alla preparazione e conservazione dei vini.
Addetto ai magazzini: per addetto ai magazzini s’intende quel lavoratore addetto a tutti i lavori di carattere manuale attinenti al carico e scarico dei prodotti e alla loro conservazione.
Custode, uomo di corte o fatutto: s’intende quel lavoratore che può venire adibito a lavori vari, inerenti all’azienda agraria.
Addetto allevamenti specializzati di pollame: l’addetto agli allevamenti specializzati di pollame in batteria va retribuito come il fatutto.
Carico di bestiame: il numero dei capi di bestiame affidato al salariato fisso è il seguente:
boaro
: verranno affidati al boaro fino ad un massimo di capi n. 10 lattifere oppure n. 14 da lavoro, oppure n. 20 d’allevamento oltre i vitelli da latte. Per ogni vitello nativo un compenso di L. 832. Nelle stalle miste il numero dei capi di bestiame sarà commisurato tenendo conto della equivalenza suddetta.
Le dotazioni potranno essere aumentate fino ad un massimo di due capi grossi o 4 da allevamento ed il boaro avrà diritto ad un compenso di L. 998 mensili per ogni lattifera, di L. 666 per ogni capo da lavoro, di L. 498 per ogni capo d’allevamento eccedente il carico prestabilito. Superando il numero, rispettivamente di 13, 16, 24 capi lattiferi, da lavoro e da allevamento, esclusi i lattanti il boaro avrà diritto all’aiuto di un boarolo. Quando il numero dei capi affidato al boaro ed al boarolo superi rispettivamente 17 lattifere, 22 grossi da lavoro, 32 da allevamento (o equipollenti) dovrà essere assunto un altro boaro invece del boarolo. Il toro è considerato in aggiunta alle suddette dotazioni di bestiame e dà luogo ad un compenso di L. 699 mensili.
Qualora le stalle subissero trasformazioni tali da diminuire il lavoro del personale addetto, su richiesta di una delle parti interessate, le Organizzazioni esamineranno di volta in volta i casi per raggiungere una soluzione equa circa il problema posto in essere (art. 13 della Convenzione Generale del 3 febbraio 1959).
Al boaro addetto alle stazioni di monta pubblica saranno affidati non più di tre capi adulti e di tre giovani da allevamento.
Qualora la stalla sia al completo, il mangime dovrà essere situato nelle vicinanze della stalla.
[…]
Cavallaro: al cavallaro verranno affidati fino a 7 cavalli di cui 4 da lavoro e 3 da allevamento.
Tale dotazione potrà essere aumentata fino ad un massimo di 9 capi grossi, ed avrà diritto ad un compenso di L. 950 mensili per ogni capo grosso in più. Superando il numero di 9 capi, avrà diritto all’aiuto cavallaro.
In caso di vero e proprio allevamento, potranno essere affidati al cavallaro fino a 14 capi di cui 6 adulti; tale dotazione potrà essere aumentata fino ad un massimo di 4 capi di cui 2 adulti ed avrà diritto a un compenso di L. 813 mensili per ogni capo in più. Superando il numero di 18 capi avrà diritto all’aiuto cavallaro e per ogni puledro nato ad un compenso di L. 651.
[…]
Pecoraio: al pecoraio verranno affidate fino a 80 pecore. Tale dotazione potrà essere aumentata fino ad un massimo di 20 capi ed il pecoraio avrà diritto ad un compenso di L. 84 mensili per ogni capo eccedente.
Superando il numero di 100 capi il pecoraio avrà diritto all’aiuto pecoraio.
Porcaro: Al porcaro verranno affidati fino a 80 maiali di cui 4 scrofe oltre ai poppanti. Ogni scrofa equivale a 6 maiali.
Tale dotazione potrà essere aumentata fino ad un massimo di 20 maiali ed il porcaro avrà diritto ad un compenso di L. 85 mensili per ogni capo.
Superando il numero di 100 capi il porcaro avrà diritto all’aiuto porcaro.
La proprietà è tenuta a fornire a sue spese la luce per lavori della stalla.
Quando le attrezzature dell’allevamento fossero palesemente deficienti o particolarmente favorevoli, sono ammessi patti speciali che debbono però essere approvati dai rappresentanti delle organizzazioni contraenti.

Orario di lavoro
La durata dell’orario di lavoro, esclusi gli addetti al bestiame nei vari mesi dell’anno, è stabilita nel seguente modo:
dicembre, gennaio e febbraio: ore 7;
marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre: ore 8;
giugno, luglio, agosto: ore 9.
Lavoro straordinario, festivo e notturno: […]

Art. 7.
Ogni famiglia di salariato fisso avrà diritto all’uso gratuito di un’abitazione igienica, con orto di metri quadrati 120, porcile e pollaio rustico. La casa deve essere proporzionata ai bisogni della famiglia. Il salariato è responsabile della buona manutenzione della casa ed annessi.
[…]

Art. 8. - Assicurazioni sociali.
Per le assicurazioni sociali invalidità e vecchiaia, tubercolosi, nuzialità e natalità, infortuni e assegni familiari, valgono le norme di legge ed eventuali superiori accordi sindacali.

Art. 9. - Riposo settimanale.
Ai lavoratori salariati fissi che prestano la loro opera alle dipendenze di aziende agricole è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Anche i salariati fissi addetti alla cura ed al governo del bestiame hanno diritto settimanalmente ad una giornata di riposo, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Qualora però ciò non fosse possibile i salariati fissi addetti alla cura ed al governo del bestiame dovranno eseguire anche nel giorno di riposo i lavori strettamente necessari al bestiame ed alla stalla che hanno in consegna.
Sono ritenuti lavori necessari i seguenti: preparazione e somministrazione del mangime e della beverata, governo e pulizia del bestiame e della stalla, mungitura e apparecchiatura del bestiame per i lavori agricoli e di trasporto. A tali salariati che non possono usufruire dell’intero riposo settimanale, dovrà essere corrisposto un periodo di riposo compensativo pari a giornate 46 per anno da usufruirsi in periodo unico o in due periodi di tempo.
Qualora il salariato non potesse beneficiare del detto periodo compensativo di riposo avrà diritto ad una indennità ragguagliata pro anno a forfait di giornate 46 di salario conteggiato sulla sola parte di denaro, aumentata del 50 %. Saranno proporzionalmente ridotte dalle 46 giornate quel numero di giornate di riposo che il salariato abbia effettivamente goduto.

Art. 10. - Malattia e infortunio.
[…]
In caso di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 12. - Ferie retribuite - Festività nazionali, infrasettimanali - 13ª mensilità.
Ai salariati fissi che abbiano compiuto un anno ininterrotto di servizio presso la stessa azienda spetta un periodo di ferie annuali retribuite pari a giorni 8.
Resta in facoltà del datore di lavoro di fissare l’epoca delle ferie in modo che non sia intralciato il regolare andamento del lavoro dell’azienda.
[…]

Art. 16. - Utensili.
Tutti i lavoratori salariati fissi hanno il preciso obbligo di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto è loro affidato dal datore di lavoro.

Art. 18. - Rapporti di lavoro.
I rapporti tra datori di lavoro e prestatori d’opera dovranno essere improntati a reciproco rispetto, comprensione ed al fine superiore della produzione.
I salariati fissi, nei rapporti attinenti al servizio, dipendono direttamente dal conduttore o da chi lo rappresenta nell’azienda. I casi di grave disaccordo potranno dar luogo anche alla rottura in tronco del contratto, previo il giudizio della Commissione di cui all’articolo seguente.

Art. 19. - Commissione esame vertenze.
Qualora insorgessero vertenze fra datori di lavoro e prestatori d’opera, sia per quanto attiene al rapporto di lavoro che per ogni questione nascente dal contratto, giudicheranno ex bono et aeque le Commissioni periferiche costituite da un rappresentante per ciascuna delle due organizzazioni contraenti, quali amichevoli compositori.
Qualora non si raggiunga accordo perifericamente, le vertenze saranno demandate in sede provinciale ove provvederanno i rappresentanti delle due organizzazioni contraenti e, in caso di disaccordo, un arbitro nominato dal Tribunale.