Cassazione Penale, Sez. 4, 20 febbraio 2014, n. 8096 - Infortunio di un lavoratore: la nomina del coordinatore per la sicurezza non esclude la responsabilità penale del datore di lavoro


 

Fatto





1. Con sentenza in data 11/10/2010 il Tribunale di Acqui Terme dichiarava B.G., socio accomandatario della B.G. s.a.s., con delega per la sicurezza del lavoro, responsabile, in cooperazione con altro soggetto separatamente giudicato, del reato di lesioni colpose, con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni, ai danni di B. A. (padre dell'imputato nonché socio della B.G.) condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi 2 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale.

L’infortunio si era verificato nel corso dei lavori di ristrutturazione di un capannone in relazione ai quali la ditta appaltatrice aveva subappaltato alla B.G. s.a.s. la sostituzione dei vecchi pannelli prefabbricati posti a copertura dell'immobile.

Il giorno 23/09/2006, essendo stato già montato un primo pannello, B. vi saliva sopra, spostandosi dal ponteggio allestito sul perimetro esterno del capannone, mentre era in corso la movimentazione del secondo pannello agganciato alla G., per guidarne la fase di appoggio: in tale frangente tale secondo pannello, che già si trovava a circa 1,5 mt dagli appoggi definitivi, era collassato andando a sfondare il pannello già posto in opera, così determinando la caduta di B. A. che, precipitato da un'altezza di circa 6 mt nella parte interna del capannone, riportava gravi lesioni.

Il Tribunale riteneva che la movimentazione dei pannelli non fosse avvenuta in condizioni di sicurezza. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, infatti, questa non poteva essere garantita solamente dal ponteggio allestito sul perimetro del capannone, posto che il B. A., una volta salito in quota, non avrebbe potuto, rimanendo sul ponteggio (che arrivava ad un livello inferiore a quello del muro perimetrale dell'edificio), provvedere utilmente al disimpegno degli ancoranti di sollevamento e dirigere i movimenti della G. in vista del corretto posizionamento dei pannelli. Dovendosi pertanto necessariamente portare a livello dell'erigenda copertura, il rischio di una sua caduta verso il basso avrebbe dovuto essere prevenuto mediante l'impiego di una imbracatura vincolata con gancio dorsale ad un cavo di tesata salvavita installato tra due punti fissi del fabbricato. La mancata adozione di tale dispositivo integrava secondo il primo giudice violazione dell'art. 10 d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, di cui doveva rispondere, a titolo di colpa specifica, l'imputato, quale legale rappresentante della B.G. con delega per la sicurezza.

Al riguardo, il Tribunale escludeva che la concorrente responsabilità del coordinatore della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione del capannone potesse far venir meno la colpa del datore di lavoro.

Parimenti escludeva che potesse attribuirsi rilievo ostativo all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato al ruolo di dominus di fatto della B. S.a.s. e della lavorazione in questione assunto dallo stesso infortunato, ciò non potendo condurre ad obliterare la qualità in capo all'imputato di datore di lavoro, titolare della posizione di garanzia e diretto destinatario delle norme in materia di prevenzione infortuni.

2. Interposto gravame, la Corte d'Appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, disattese le censure proposte in punto di affermazione della responsabilità penale, in accoglimento delle subordinate richieste relative al trattamento sanzionatorio, riduceva la pena inflitta rideterminandola in € 200 di multa. Confermava nel resto la sentenza impugnata.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del proprio difensore, sulla base di tre motivi.

3.1. Con il primo deduce vizio di motivazione, in quanto asseritamente fondata su una errata valutazione della relazione peritale in ordine alla condotta dell'infortunato.

Deduce che, diversamente da quanto opinato in sentenza, tale condotta - improvvisa, non dovuta e imprevedibile - aveva assunto il carattere della abnormità, tale da configurare evento idoneo a interrompere il nesso causale con la contestata omissione.

3.2. Con il secondo deduce ancora vizio di motivazione in punto di ripartizione delle competenze di sicurezza all'Interno del cantiere.

Assume al riguardo che il compito di sorvegliare sul rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro spettava esclusivamente al coordinatore per la sicurezza all'interno del cantiere, tenuto alla predisposizione del relativo piano. Rileva pertanto non potersi a lui rimproverare di non aver provveduto a dotare i propri dipendenti di attrezzature e indumenti salvavita che era la committente, su indicazione del coordinatore della sicurezza, a dover fornire.

3.3. Con il terzo motivo deduce che, proprio in punto di attribuzione di competenza per la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento, la Corte d'Appello sarebbe incorsa in contraddizione per aver dapprima riconosciuto tale competenza in capo al geometra incaricato dalla committente, e dopo nondimeno affermato la responsabilità dell'imputato.



Diritto





4. Il ricorso è manifestamente infondato.

Con le doglianze illustrate nell'atto d'impugnazione proposto in questa sede, il ricorrente si limita in buona sostanza a negare in modo generico ed apodittico la propria responsabilità penale senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni e la valutazione degli elementi di prova posti a base della decisione impugnata.

Fonda peraltro la propria opposta valutazione in punto di configurazione della contestata condotta omissiva colposa e di sussistenza del nesso causale su aspetti - quali il comportamento della stessa persona offesa o la concorrente responsabilità del coordinatore per la sicurezza incaricato dalla committente - espressamente considerati nelle sentenze di merito e giudicati inidonei ad escludere la responsabilità dell'imputato, sulla base di argomentazioni in fatto e in diritto (sopra sintetizzate) pienamente valide e coerenti cui, come detto, il ricorrente si limita a opporre la propria soggettiva opposta valutazione, senza dedurre lacune o contraddizioni nel ragionamento probatorio posto a fondamento della decisione.

4.1. In particolare, con riferimento alla condotta del lavoratore, la Corte d'Appello correttamente richiama il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo il quale «il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro» (Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009 - dep. 23/02/2010, Iglina, Rv. 246695; Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Millo, Rv. 250710), evidenziando - con motivazione logicamente congrua e coerente con le risultanze processuali, di per sé non fatta segno di alcuna specifica censura - che «nel caso di specie lo scavalcamento del ponteggio da parte dell'infortunato ed il suo spostamento sul pannello già collocato sul sito di destinazione fu una manovra, sicuramente imprudente (tenuto anche conto della pregressa esperienza professionale del socio-lavoratore), ma niente affatto abnorme od esorbitante dal procedimento lavorativo, essendo anzi pienamente funzionale allo scopo prioritario ed essenziale di tale procedimento, cioè la corretta collocazione dei pannelli o lo sgancio degli stessi dalla G.».

4.2. Con riferimento poi al secondo degli aspetti considerati ricorso (responsabilità del coordinatore per la sicurezza del cantiere), altrettanto coerentemente si osserva nella sentenza impugnata che tale responsabilità concorre certamente con quella dell'imputato ma non può valere ad escluderla, gravando su quest'ultimo comunque, quale datore di lavoro del l'infortunato, obblighi di vigilanza e controllo nella fase operativa che certamente non vengono meno per effetto della nomina del suddetto coordinatore.

Tale affermazione è chiara e univoca nella sentenza impugnata e non sussiste la contraddizione pretestuosamente dedotta in ricorso attraverso l'estrapolazione della sola prima parte del periodo ove essa è contenuta (pag. 4, righi 2-5) e l'omissione di quella immediatamente successiva (pag. 4, righi 6 - 11).

Essa inoltre si appalesa pienamente conforme al principio giurisprudenziale puntualmente richiamato secondo il quale «il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall'art. 5 D.Lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)» (v. ex multis Sez. 4, n. 18149 del 21/04/2010, Cellie, Rv. 247536), essendosi in tal senso ancor più puntualmente precisato che «le figure del coordinatore per la progettazione ex art. 4 D.Lgs. n. 494 del 1996 e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ex art. 5 stesso D.Lgs., non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori» (Sez. n. 4, n. 7443 del 17/01/2013, Palmisano, Rv. 255102).

5. Ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Discende dal detto esito, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essa ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.



P.Q.M.





Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.