Cassazione Civile, Sez. 6, 11 febbraio 2014, n. 3048 - Rendita per infortunio sul lavoro





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LA TERZA Maura - Presidente -
Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere -
Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere -
Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere -
Dott. MAROTTA Caterina - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza


sul ricorso 24115-2012 proposto da:
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI  INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS) in persona del Dirigente con incarico di livello generale - Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la Sede Legale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PUGLISI LUCIA e LUCIANA ROMEO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
D.A.M.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 390/2012 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA del 5/4/2012, depositata il 03/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SERVELLO Gianfranco.





FattoDiritto



1 - Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

"Con sentenza n. 390/2012 resa in data 3 agosto 2012, la Corte di appello di L'Aquila rigettava l'impugnazione proposta dall'I.N.A.I.L. avverso la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva riconosciuto il diritto di D.A.M., in relazione ad un infortunio verificatosi nel (OMISSIS), alla costituzione della rendita commisurata ad un grado di inabilità pari all'11% a far data dalla domanda di revisione. Condivideva la Corte territoriale il giudizio medico- legale espresso dal nominato consulente tecnico d'ufficio e riteneva che, che nella specie, non fosse decorso il termine decennale previsto dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83 trattandosi di domanda proposta in data 19/3/2004 senza che in precedenza fosse stata costituita alcuna rendita e non rilevando, in contrario, l'avvenuto riconoscimento nel 1993 dell'origine professionale della malattia.

Propone ricorso per cassazione l'I.N.A.I.L. affidando l'impugnazione ad un motivo.

E' rimasta solo intimata la D..

Con l'unico articolato motivo l'I.N.A.I.L. lamenta la violazione e la falsa applicazione del T.U. D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 83 e 137 (art. 360 c.p.c., n. 3). Si duole dell'erronea lettura delle disposizioni citate da parte della Corte territoriale ed in particolare della violazione del T.U. D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83, comma 8 che fa decorrere il termine per la richiesta di liquidazione della rendita dal momento dell'infortunio qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi di invalidità permanente ovvero con postumi che non raggiungano il minimo per l'indennizzabilità in rendita, si siano aggravate in conseguenza dell'infortunio stesso.

Il motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha già affermato il principio secondo il quale il periodo di dieci anni dalla data dell'infortunio, riconosciuto all'infortunato dichiarato guarito senza postumi permanenti o con postumi inferiori al minimo indennizzabile per chiedere, a norma del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83, comma 8, la liquidazione di rendita laddove, a seguito di aggravamento, i detti postumi abbiano raggiunto la soglia di indennizzabilità, costituisce l'esclusivo periodo di osservazione entro il quale si può tenere conto dei mutamenti dello stato di inabilità del soggetto assicurato, determinandosi dopo il suo decorso una presunzione legale assoluta di immodificabilità dei postumi del fatto lesivo (cfr. in tal senso Cass. 16 settembre 2010, n. 19589; id. 27 aprile 2004, n. 8066; 6 dicembre 2002, n. 17399; 16 marzo 2001, n. 3814; 4 agosto 1998, n. 7648; 18 giugno 1998, n. 6109).

Pertanto, solo se la variazione dello stato di inabilità conseguente all'infortunio si sia verificata entro il decennio sorge l'eventuale diritto alla corresponsione della rendita, da esercitare, ai sensi del T.U. D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 137 - che trova applicazione, per analogia, anche per le domande intese alla revisione delle rendite costituite a seguito di infortunio sul lavoro (così, ex multis, Cass. 5 novembre 2003, n. 16625) - nel termine di un anno dalla cessazione del periodo di consolidamento dei postumi (e cioè dalla scadenza dei dieci anni dall'infortunio).

Orbene, nel caso in questione, si rileva dalla stessa sentenza impugnata che la domanda di aggravamento è stata presentata dalla D. in data 19/3/2004 a fronte di un infortunio sul lavoro verificatosi nel (OMISSIS) (per il quale erano stati riconosciuti postumi nella misura - non indennizzabile - dell'8%).

Entrambi i termini sopra specificati non erano, dunque, stati rispettati.

In conclusione, si propone l'accoglimento del ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito con il rigetto della domanda proposta dall'odierna intimata, con ordinanza, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., n. 5".

2 - Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo, soluzione non contrastata dalla parte ricorrente e dal Procuratore generale.

3 - Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può decidersi nel merito, rigettando l'azionata domanda.

4- Il differente esito di entrambi i giudizi di merito rispetto a quello di legittimità costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.




P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'azionata domanda. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2014