Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 16 giugno 1959
Validità: 15.06.1959 - 10.11.1961
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori di Venezia e Unione Sindacale Provinciale di Venezia, Camera Confederale del Lavoro di Venezia, Unione Italiana del Lavoro di Venezia
Settori: Agroindustriale, Avventizi, Venezia

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Art. 3. - Artieri di azienda.
Art. 4. - Assunzione.
Art. 5. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi
Art. 6. - Libretto di lavoro.
Art. 7. - Limitazione del lavoro femminile.
Art. 8.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 13. - Retribuzioni del lavoratore avventizio.
Art. 14. - Tariffe orarie.
Art. 15. - Indennità di malaria.
Art. 16. - Attrezzi di lavoro.
Art. 17. - Lavori speciali.
Art. 18. - Mietitrebbiatura dei cereali.
Art. 19. - Meanda.
Art. 20. - Spigolatura.
Art. 21. - Cottimo.
Art. 22. - Compartecipazione.
Art. 23. - Facchinaggi e trasporti.
Art. 24. - Trasferte.
Art. 25. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 26. - Tutela della maternità.
Art. 27. - Norme disciplinari.
Art. 28. - Sanzioni disciplinari.
Art. 29. - Notifica delle sanzioni e ricorsi.
Art. 30. - Controversie individuali.
Art. 31. - Controversie collettive.
Art. 32. - Usi e consuetudini.
Art. 33. - Pattuizioni di miglior favore.
Art. 34. - Inizio e durata del contratto.
Tariffe orarie

Contratto collettivo per i lavoratori avventizi dipendenti dalle aziende agricole della provincia di Venezia, 16 giugno 1959

Il giorno 16 giugno 1959 in Venezia, presso la Sede dell’Unione provinciale degli Agricoltori tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Venezia […] e l’Unione Sindacale Provinciale di Venezia […], la Camera Confederale del Lavoro di Venezia […], l’Unione Italiana del Lavoro di Venezia [...], è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i lavoratori Avventizi dipendenti da aziende agricole della provincia di Venezia:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente Contratto Collettivo fissa le norme regolanti i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro agricolo ed i braccianti avventizi della provincia di Venezia.

Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Per i braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli di ambo i sessi assunti a giornata, senza vincolo di durata, anche se per alcuni giorni, o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.
Essi sono addetti ai lavori di carattere ordinario, straordinario, accessorio o speciale delle aziende agricole.

Art. 3. - Artieri di azienda.
Sono quei lavoratori prevalentemente addetti ai lavori di riparazione e di manutenzione ordinaria di attrezzi e macchine agricoli, di carri e veicoli in genere, di fabbricati e manufatti, oppure a lavori di conservazione e trasformazione dei prodotti aziendali.
Si considerano specializzati quegli artieri di particolare capacità professionale che esplicano soltanto o prevalentemente la propria attività in lavori di falegname, fabbro, di meccanico, di muratore, di bottaio, di carradore, di casaro, di mugnaio, ecc. ed ausiliari, quelli che coadiuvano gli specializzati ovvero eseguono lavori propri della categoria non richiedenti particolare specializzazione.

Art. 5. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.
Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Art. 7. - Limitazione del lavoro femminile.
Le donne non possono per nessun motivo venire adibite ai seguenti lavori:
a) lavori di vangatura in genere su terreno vergine, lavori richiedenti la rottura delle zolle con mazza, escavo di fossi e scoline per le sistemazioni fondiarie e agrarie;
b) irrorazione delle piante in genere con pompe a zaino e azionamento dei pomponi;
c) facchinaggio in genere per prodotti e merci inerenti colture varie:
d) guida dei trattori e tenuta dell’aratro;
e) infilatura degli aghi nel pressapaglia.
Nei casi eccezionali in cui le donne vengano adibite ai lavori di cui sopra verranno retribuite con la tariffa globale prevista per gli uomini dal 18 ai 65 anni.

Art. 9. - Orario di lavoro.
L’orario ordinario giornaliero di lavoro, per i vari mesi dell’anno, è il seguente:
Gennaio ore 6
Febbraio ore 7
Marzo ore 8
Aprile ore 8
Maggio ore 8
Giugno ore 9
Luglio ore 9
Agosto ore 9
Settembre ore 8
Ottobre ore 8
Novembre ore 7
Dicembre ore 6
L’orario di lavoro ha inizio all’atto della presentazione del lavoratore sul posto di lavoro precedentemente indicato e fine sullo stesso nell’ora indicata dal datore di lavoro.
Il lavoratore deve presentarsi col ferro battuto e con tutti gli utensili in piena efficienza.
L’inizio e la fine del lavoro nonché i periodi intermedi di riposo, saranno stabiliti secondo le consuetudini; tuttavia il datore di lavoro potrà spostarli o fissarli in misura diversa, anche per diverse squadre e categorie di lavoratori, secondo le comprovate esigenze tecniche del lavoro, possibilmente in accordo con i vari lavoratori.
Agli addetti alla falciatura sarà concesso di praticare successive battute di ferro nel limite di tempo strettamente necessario per tale operazione, in via normale non oltre la mezz'ora complessiva.

Art. 10. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito da una ora dopo l’Ave Maria e sino all'alba;
c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato e di cui all’articolo seguente.
Il lavoro straordinario non potrà superare le 2 (due) ore giornaliere o le 12 settimanali, salvo il caso di inderogabili necessità nel quale la sua mancata esecuzione pregiudichi il raccolto.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico.
[…]

Art. 15. - Indennità di malaria.
Nelle zone dei Comuni sottoelencati, che ai sensi delle vigenti disposizioni sono tuttora dichiarate malariche, i datori di lavoro corrisponderanno ai dipendenti braccianti avventizi - a titolo di indennità fissa di malaria - per i mesi di aprile e ottobre - la somma di lire 2,50 all’ora in aggiunta alla normale retribuzione:
Campagna Lupia, Caorle - (escluso il centro abitato e la spiaggia) -, Cavarzere, Chioggia, Cona, Concordia Sagittaria, Eraclea, Musile di Piave, S. Michele al Tagliamento, Quarto d'Altino, S. Stino di Livenza.
Troveranno automatica applicazione i provvedimenti ufficiali delle competenti Autorità che dovessero apportare variazioni ai territori sopra elencati.

Art. 16. - Attrezzi di lavoro.
I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Tutti i lavoratori hanno il preciso obbligo di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto è stato loro affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni a lui imputabili il cui ammontare verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 17. - Lavori speciali.
Si considerano lavori speciali, e come tali vengono compensati con le maggiorazioni a fianco segnate, i seguenti:
Scasso a vanga e piccone 20 %
Irrorazione con pompe a zaino 20 %
Abbattimento piante, segatura e spaccatura tronchi, zocche e scavo zocche 20 %
Spargimento a mano della calciocianamide, al q.le L. 18,50
Guida trattori (esclusi gli artieri), all’ora L. 18,50
Guida trattori (esclusi gli artieri) sola aratura all’ora L. 26
Lavori di escavo fossi per quella parte che si svolge in effettiva presenza di acqua 20 %
Innesto della vite e innesto delle piante da frutto, all’ora L. 30
Potatura piante da frutto (esclusa la potatura della vite) 20 %
Imboccatori addetti a trebbiatrici a motore per trebbiatura colza, ravizzone, seme medica e trifoglio, all’ora L. 38,50

Art. 18. - Mietitrebbiatura dei cereali.
Alle operazioni di mietitrebbiatura dei cereali, i datori di lavoro potranno procedere col sistema della tariffa oraria, della meanda e del cottimo.
Eventuali altri sistemi potranno essere liberamente concordati con i lavoratori dipendenti.
Alla mietitrebbiatura saranno adibiti i lavoratori agricoli preferibilmente della categoria «uomini» (dai 18 ai 65 anni). Quando vi sia mano d’opera agricola maschile sufficiente, le donne potranno essere escluse dalla mietitura ma non dalla trebbiatura.
Per la mietitrebbiatura del frumento, oltre alla tariffa oraria normale, verranno corrisposti ad ogni lavoratore addetto kg. 2 di frumento all’ora con le discriminazioni di uso per età e per sesso.
Per la mietitrebbiatura dei cereali, al personale addetto sarà corrisposto in sovrappiù di mercede, come da consuetudine, il vino buono e sano in ragione di litri uno a giorno per gli uomini di unità lavorativa piena e di mezzo litro al giorno per gli altri.

Art. 19. - Meanda.
Quando si procede alla mietitrebbiatura del grano con il sistema della meanda la materia resta disciplinata dalle norme seguenti:
Sono a carico dei prestatori d’opera tutti i lavori dal taglio del grano alla legatura dei mannelli, alla composizione dei covoni o crocette e relativo trattamento nel campo di taglio o su quello adiacenti alla eventuale formazione delle biche, al carico e scarico dal campo alla trebbia, all’assestamento della pula e della paglia in pagliaio al facchinaggio per il trasporto del grano sull’aia, alle operazioni di essiccazione, alla messa e prima sistemazione in granaio o all’insaccatura a peso uniforme e carico su carro per consegna immediata, agli imboccatori e agli addetti al pressapaglia.
Sono a carico del datore di lavoro i mezzi ed il personale per il trasporto dei covoni dal campo alla trebbia e del grano dalla trebbia alla corte ove trovasi il granaio, i fuochisti, i macchinisti, i motoristi e il personale specializzato di macchina.
Per ogni ettaro di terreno mietitrebbiato il datore di lavoro corrisponderà 20 litri di vino buono, sano e mercantile in sovrappiù alla mercede come da consuetudine.
I legacci e le tele saranno forniti a cura e spese delle aziende
La percentuale da corrispondersi ai meandini è del 22 più 5 eguale a 27 per cento con detrazione del 2 per cento quando il datore ili lavoro metta a disposizione dei meandini le falciatrici o mietitrici e relativi traini del 4 per cento quando il concedente immetta la mietilega ed il relativo traino.
La compagnia dei meandini dovrà essere formata da effettivi lavoratori della terra di normale capacità lavorativa con preferenza e precedenza agli abituali lavoratori dell’azienda
Il datore di lavoro ha diritto di respingere quei lavoratori che non siano agricoli o non diano affidamento di sapere eseguire con normale diligenza e capacità le operazioni di mietitrebbiatura.
In caso di necessità il datore di lavoro potrà staccare lavoratori dalla compagnia di meanda nel numero strettamente necessario sufficiente per eseguire secondo le tariffe contrattuali altri lavori campestri di cui si presentasse la necessità.
[…]
Il capo meandino è responsabile della disciplina dei meandini e della diligente esecuzione di tutte le operazioni principali ed accessorie inerenti la meanda.

Art. 23. - Facchinaggi e trasporti.
I trasporti ed i movimenti dei prodotti e delle merci della azienda e destinati all’azienda, sono riservati alla stessa; i lavoratori adibiti saranno retribuiti col sistema del cottimo, quando la durata delle necessarie operazioni superi la mezza giornata di lavoro.
Il cottimo verrà concordato direttamente tra il datore di lavoro e il lavoratore o i lavoratori interessati.

Art. 25. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge. 
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 26. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e per le donne che allattano si applicano le disposizioni di legge.

Art. 27. - Norme disciplinari.

Tutti i lavoratori nei rapporti attinenti il servizio dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta e dai rispettivi capi immediati, essi dovranno pertanto attenersi agli ordini ricevuti ed eseguire con diligenza e solerzia il lavoro assegnato.

Art. 28. - Sanzioni disciplinari.
Il presente Contratto di lavoro verrà eseguito in buona fede il con puntualità e correttezza tanto dagli agricoltori che dai lavoratori.
I rapporti tra i lavoratori ed i datori di lavoro, o chi per essi, devono essere improntati a reciproca fiducia e rispetto e tali da assicurare l’ordine e la disciplina nelle aziende.
A questo scopo, salvo ogni diritto sancito dalle leggi, ogni infrazione disciplinare potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) multa fino ad un massimo di due ore di paga per il lavoratore che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza, per ritardi, interruzioni o abbandono del lavoro senza giustificato motivo, per lievi danni - dovuti a negligenza - ai beni dell’azienda;
2) multa pari all’importo di una giornata di lavoro e sospensione dal lavoro per un egual periodo, nei casi di recidiva o di maggiore gravità nelle mancanze di cui al comma precedente.
[…]

Art. 31. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente Contratto Collettivo provinciale di lavoro, saranno esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito, amichevole componimento.