Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 16 giugno 1959
Validità: 15.06.1959 - 10.11.1961
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori di Venezia e Unione Sindacale Provinciale di Venezia, Camera Confederale del Lavoro di Venezia, Unione Italiana del Lavoro di Venezia
Settori: Agroindustriale, Accordati, Venezia

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione dell’accordato.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Contratti individuali, durata e disdetta.
Art. 5. - Libretto sindacale del lavoro.
Art. 6. - Attrezzi di lavoro.
Art. 7. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 8. - Limitazione al lavoro femminile.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Classificazione delle categorie per età e sesso.
Art. 13. - Retribuzione.
Art. 14. - Tariffe orarie.
Art. 15. - Gratifica natalizia.
Art. 16. - Lavori speciali.
Art. 17. - Mietitura dei cereali - Meanda.
Art. 18. - Spigolatura.
Art. 19. - Cottimi.
Art. 20. - Compartecipazione.
Art. 21. - Facchinaggi e trasporti.
Art. 22. - Trasferte.
Art. 23. - Malattie e infortuni.
Art. 24. - Ferie.
Art. 25. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 26. - Tutela della maternità.
Art. 27. - Permessi straordinari.
Art. 28. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 29. - Trapasso di azienda.
Art. 30. - Casi di forza maggiore.
Art. 31. - Indennità di anzianità.
Art. 32. - Norme disciplinari.
Art. 33. - Notifica delle sanzioni e ricorsi.
Art. 34. - Controversie individuali.
Art. 35. - Controversie collettive.
Art. 36. - Indennità varie.
Art. 37. - Usi e consuetudini.
Art. 38. - Pattuizioni di miglior favore.
Art. 39. - Indennità di malaria.
Art. 40. - Inizio e durata del contratto.
Tariffe orarie

Contratto collettivo per i lavoratori accordati dipendenti dalle aziende agricole della provincia di Venezia, 16 giugno 1959

Il giorno 16 giugno 1959 in Venezia, presso la Sede dell’Unione Provinciale degli Agricoltori, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Venezia […] e l’Unione Sindacale Provinciale di Venezia […], la Camera Confederale del Lavoro di Venezia […], l’Unione Italiana del Lavoro di Venezia [,,,], è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per i lavoratori Accordati dipendenti da aziende agricole della provincia di Venezia.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro agricoli e gli accordati

Art. 2. - Definizione dell’accordato.
Per accordato si intende quel lavoratore agricolo, d’ambo i sessi, assunto con contratto individuale a termine, per la esecuzione di lavori di carattere ordinario, straordinario, accessorio o speciale delle aziende agricole, al quale il conduttore garantisce un numero di 230 giornate di lavoro retribuito a paga oraria, da compiersi anche saltuariamente quando lo richieda l’azienda assuntrice nel periodo di un anno. Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera quando ne venga richiesto.

Art. 6. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.
Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l’indicazione dello stato d’uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 7. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 8. - Limitazione al lavoro femminile.
Le donne non possono per nessun motivo venire adibite ai seguenti lavori;
a) lavori di vangatura in genere su terreno vergine, lavori richiedenti la rottura delle zolle con mazza, escavo di fossi o scoline per le sistemazioni fondiarie ed agrarie; 
b) irrorazione delle piante in genere con pompe a zaino e azionamento dei pomponi;
c) facchinaggio in genere per prodotti o merci inerenti colture varie;
d) guida dei trattori e tenuta dell’aratro;
e) spargimento per perfosfato e della calciocianamide;
f) infilatura degli aghi nel pressapaglia.
Nei casi eccezionali in cui le donne vengano adibite ai lavori di cui sopra verranno retribuite con la tariffa globale prevista per gli uomini dai 18 ai 65 anni.

Art. 9. - Orario di lavoro.
L’orario ordinario giornaliero di lavoro nei vari mesi dell’anno per gli accordati è il seguente:
Gennaio ore 6
Febbraio ore 7
Marzo ore 8
Aprile ore 8
Maggio ore 8
Giugno ore 9
Luglio ore 9
Agosto ore 9
Settembre ore 8
Ottobre ore 8
Novembre ore 7
Dicembre ore 6
L’orario di lavoro ha inizio all’atto della presentazione del lavoratore sul posto di lavoro precedentemente indicato e fine sullo stesso nell’ora indicata dal datore di lavoro.
Il lavoratore deve presentarsi col ferro battuto e con tutti gli utensili in piena efficienza.
L’inizio e la fine del lavoro nonché i periodi intermedi di riposo saranno stabiliti secondo le consuetudini; tuttavia il datore di lavoro potrà spostarli o fissarli in misura diversa, anche per diverse squadre e categorie di lavoratori secondo le comprovate esigenze tecniche del lavoro, possibilmente in accordo con i lavoratori.
Agli addetti alla falciatura sarà concesso di praticare successive battute di ferro nel limite di tempo strettamente necessario per tale operazione, in via normale non oltre la mezz’ora complessiva.

Art. 10. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l'Ave Maria e sino all’alba;
c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’articolo seguente.
Il lavoro straordinario non potrà superare le 2 (due) ore giornaliere e le 12 settimanali, salvo il caso di inderogabili necessità nel quale la sua mancata esecuzione pregiudichi il raccolto.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico.
[…]

Art. 16. - Lavori speciali.
Si considerano lavori speciali e come tali vengono compensati con le maggiorazioni a fianco segnate i seguenti:
Irrorazione con pompe a zaino 20%
Scasso a vanga e piccone 20%
Abbattimento piante, segatura e spaccatura tronchi, zocche e scavo zocche 20%
Spargimento a mano della calciocianamide al quintale L. 18, 50
Guida trattori (esclusi gli artieri), all’ora L. 18,50
Guida trattori (esclusi gli artieri) sola aratura, all’ora L. 26
Lavori di escavo fossi per quella parte che si svolge in effettiva presenza di acqua 20%
Innesto della vite e innesto delle piante da frutto, all’ora L. 30
Potatura piante da frutto (esclusa la potatura della vite) 20%
Imboccatori addetti a trebbiatrici a motore per trebbiatura, colza, ravizzone, seme medica e trifoglio, all’ora L. 38,50

Art. 17. - Mietitura dei cereali - Meanda.
Per i lavoratori accordati addetti alle operazioni di mietitrebbiatura dei cereali valgono le norme di cui agli articoli 18 e 19 del vigente contratto collettivo provinciale di lavoro per i lavoratori avventizi, stipulato il giorno 16 giugno 1959. Ai lavoratori accordati, addetti ai lavori di mietitrebbiatura del frumento col sistema della tariffa oraria, verranno corrisposti, oltre alla tariffa oraria propria della categoria, kg. 2 di frumento all’ora con le discriminazioni d’uso per età e sesso. Ai lavoratori addetti alla mietitrebbiatura dell’orzo, della segala e dell’avena, verrà corrisposta la tariffa oraria propria della categoria aumentata del 100 per cento.

Art. 21. - Facchinaggi e trasporti.
I trasporti ed i movimenti dei prodotti e delle merci della azienda o destinati all’azienda sono riservati alla stessa; i lavoratori adibiti saranno retribuiti col sistema del cottimo, quando la durata delle necessarie operazioni superi la mezza giornata di lavoro.
Il cottimo verrà concordato direttamente tra il datore di lavoro ed il lavoratore o i lavoratori interessati.

Art. 23. - Malattie e infortuni.
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l'azienda fornirà gratuitamente all’accordato ed ai suoi familiari, il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 24. - Ferie.
Al lavoratore accordato che abbia svolto nel corso dell’annata agraria, il minimo di 230 giornate, spetta un periodo di ferie retribuito di giorni 8.
In caso di risoluzione anticipata del rapporto le ferie sono frazionabili in proporzione delle giornate di lavoro prestate.
[…]
Qualora l’accordato non godesse delle ferie, il datore di lavoro dovrà corrispondergli giorni 8 di salario giornaliero medio annuale.

Art. 25. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le Assicurazioni sociali per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni di legge.

Art. 26. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e le puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 32. - Norme disciplinari.
I lavoratori per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
A questo scopo, salvo ogni diritto sancito dalle leggi, ogni infrazione disciplinare potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente;
1) multa fino ad un massimo di due ore di paga per il lavoratore che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza, per ritardi, interruzioni o abbandono del lavoro senza giustificato motivo, per lievi danni - dovuti a negligenza - ai beni dell’azienda;
2) multa pari all'importo di una giornata di lavoro e sospensione dal lavoro per un egual periodo, nei casi di recidiva o di maggiore gravità nelle mancanze di cui al comma precedente.
[…]
3) licenziamento in tronco, senza preavviso e senza indennità, per risse sul lavoro o condanna definitiva per reati comuni, per recidiva nelle mancanze indicate al n. 2 per danneggiamenti dolosi ai beni della azienda, per assenza ingiustificata per oltre tre giorni dal lavoro, per altre mancanze gravi (offese minacce o violenze) contro il datore di lavoro o di chi per esso, tali da non consentire nemmeno in via provvisoria il proseguimento del normale rapporto di lavoro esistente.

Art. 35. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione delle norme previste dal presente Contratto Collettivo provinciale di lavoro, debbono essere esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito, amichevole componimento.

Art. 36. - Indennità varie.
Il computo delle indennità sostitutive delle ferie, delle festività nazionali (per le quali valgono le norme di legge) e dell’indennità di anzianità, verrà fatto dalle Organizzazioni contraenti sulla base del salario medio annuale.

Art. 39. - Indennità di malaria.
Nelle zone dei Comuni sottoelencati, che ai sensi delle vigenti disposizioni sono tuttora dichiarate malariche, i datori di lavoro corrisponderanno ai dipendenti accordati - a titolo di indennità fissa di malaria - per i mesi di aprile e di ottobre, la somma di L. 2,50 all’ora in aggiunta alla normale retribuzione:
Campagna Lupia, Caorle (escluso il Centro abitato e la spiaggia) Cavarzere, Chioggia, Cona, Concordia, Sagittaria, Eraclea, Musile di flave, S. Michele al ragliamento, Quarto d’Altino, S. Stino di Livenza.
Troveranno automatica applicazione i provvedimenti ufficiali delle competenti Autorità che dovessero apportare variazioni ai territori sopraelencati.