Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 11.11.1959 - 10.11.1960
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori di Padova, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Padova e Liberterra Provinciale di Padova, Federbraccianti Provinciale di Padova, Unione Italiana del Lavoro di Padova
Settori: Agroindustriale, Salariati, Padova

Sommario:

Art. 1. - Definizione del salariato fisso.
Art. 2. - Assunzioni.
Art. 3. - Durata individuale.
Art. 4. - Durata del contratto individuale e modalità delle disdette.
Art. 5. - Mansioni.
Art. 6. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 7. - Attrezzi di lavoro.
Art. 8. - Periodo di prova.
Art. 9. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 12. - Riposo settimanale.
Art. 13. - Giorni festivi.
Art. 14. - Retribuzione.
Art. 15. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 16. - Gratifica natalizia.
Art. 17. - Malattia ed infortuni.
Art. 18. - Diarie.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Previdenza, assistenza e assegni familiari.
Art. 21. - Tutela della maternità.
Art. 22. - Permessi straordinari.
Art. 23. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 24. - Trapasso di azienda.
Art. 25. - Norme disciplinari.
Art. 26. - Indennità di anzianità.
Art. 27. - Liquidazione indennità.
Art. 28. - Controversie individuali.
Art. 29. - Controversie collettive.
Art. 30. - Durata del patto.

Contratto collettivo per i salariati fissi agricoli della provincia di Padova, 1° ottobre 1959

Il giorno 1° ottobre 1959 in Padova, nella sede dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Padova […], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Padova [...] e la Liberterra Provinciale di Padova […], la Federbraccianti Provinciale di Padova […], l’Unione Italiana del Lavoro di Padova […], viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per i salariati fissi agricoli della provincia di Padova:

Art. 1. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolga ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, e la cui retribuzione viene corrisposta mensilmente.
Appartengono a questa categoria:
а) bovaio;
b) vaccaro;
c) salariato;
d) salariato in casa (in detta categoria sono compresi i famigli, garzoni).

Art. 5. - Mansioni.
Sono fissi quei lavoratori assunti o vincolati per la durata di un anno e retribuiti normalmente a salario mensile.
La qualifica di lavoratore fisso dovrà risultare dal contratto individuale di cui all’art. 3. Rientrano in tale categoria:
a) Bovai: si intende bovaio il lavoratore agricolo dai 18 ai 65 anni di età al quale è affidata la custodia ed il governo del bestiame ed ogni altra cura inerente ai bisogni della stalla ed affini.
Il bovaio potrà governare fino a 10 capi grossi da lavoro o 15 vitelli da 21 a 36 mesi, o fino a 20 allievi comprendendo in quest’ultima categoria gli animali fino a 21 mesi di età, esclusi i lattanti, ovvero un numero di animali in proporzione.
I bovai non sono tenuti ad eseguire le zappature, le rincalzature a mano, la mietitura, la falciatura a mano (eccezione fatta per l’erba fresca occorrente al mantenimento del bestiame) e i lavori di carriola.
Nelle aziende in cui la lavorazione del terreno viene eseguita in prevalenza o totalmente con mezzi meccanici, il numero degli animali ¡insegnati ad ogni singolo bovaio sarà aumentato proporzionalmente all’impiego dei suddetti mezzi meccanici fino ad un massimo di 16 capi grossi da lavoro o 20 vitelli da 21 a 36 mesi, o fino a 30 allievi ricomprendendo in questa ultima categoria gli animali fino a 21 mesi ili età, esclusi i lattanti, ovvero un numero di animali in proporzione.
Qualora il numero degli animali non raggiunga quello fissato precedentemente, il bovaio potrà essere usato per i lavori agricoli esclusi però la mietitura, la trebbiatura ed i lavori di carriola.
b) Vaccari: si intende per vaccaro il lavoratore agricolo dai 18 ai 65 anni di età addetto alla cura, custodia, governo delle vaccine da latte e sfalcio dei foraggi freschi; il vaccaro avrà un carico di stalla commisurato in 16 (sedici) mucche da latte.
I vaccari non sono tenuti ad eseguire le zappature, le rincalzature a mano, la mietitura, la falciatura a mano (eccezione fatta per l'erba fresca occorrente al mantenimento del bestiame) e i lavori di carriola.
Il carico della stalla verrà aumentato di due capi quando il vaccaro non provveda allo sfalcio dei foraggi freschi e di quattro capi quando la mungitura venga fatta con mezzi meccanici.
Resta inteso che ad una vaccina da latte corrispondono due capi di allievi comprendendo in questa categoria gli animali fino a 21 mesi di età, esclusi i lattanti; mentre gli animali da 21 a 36 mesi, ed anche di età inferiore, qualora il capo abbia partorito, saranno considerati tre quarti di capo grosso. Dopo il parto, la vaccina, qualunque sia la età, viene considerata capo grosso.
Qualora nella stalla esistono capi di differente età, il carico sarà commisurato in proporzione secondo i valori indicati nel comma precedente, esclusi in ogni caso dal calcolo i lattanti.
Qualora il numero degli animali non raggiunga i 16 capi grossi calcolati nella maniera più sopra indicata, il vaccaro potrà essere usato per i lavori agricoli esclusi però la mietitura, la trebbiatura ed i lavori di carriola.
c) Salariati: si intende per salariato a salario intero il lavoratore agricolo dai 18 ai 65 anni di età che risiede stabilmente nell'azienda ed è occupato per tutte le giornate dell’anno, eccetto le festive, nell’esecuzione dei lavori normali dell’azienda stessa senza responsabilità della stalla, e per i servizi vari, ecc.
Salariato in casa: per salariato in casa si intende il lavoratore che convive con la famiglia del datore di lavoro presso il quale consuma i pasti ed ha normalmente alloggio e che eseguisce tutti i lavori che gli vengono ordinati nell’azienda senza per altro avere alcuna attribuzione specifica.
In detta categoria sono compresi tutti quei lavoratori che localmente vanno sotto la denominazione di famigli, garzoni.
Il datore di lavoro potrà, in relazione alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione, rispetto alla precedente qualifica. […]

Art. 7. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.
Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con la indicazione dello stato d’uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro,
Il lavoratore risponderà della perdita e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 9. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 10. - Orario di lavoro.
Per i salariati fissi l’orario ordinario di lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere salvo i periodi di maggior lavoro e per non più di tre mesi all’anno, per la durata massima di un’ora giornaliera; la distribuzione dell’orario di lavoro dell’annata agraria è così stabilita:
novembre, dicembre, gennaio, ore 7;
febbraio, marzo, aprile, agosto, settembre ottobre, ore 8;
maggio, giugno e luglio, ore 9.
Per i salariati addetti al bestiame, in considerazione del carattere discontinuo delle relative prestazioni, rispettando la media annuale di otto ore giornaliere di effettivo lavoro, si stabilisce che il numero dei capi sia quello di cui all’art. 5 e che le mansioni siano quelle rientranti nello svolgimento dei lavori di consuetudine della azienda.

Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 10;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art.. 13, nonché la festa del patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[…]

Art. 12. - Riposo settimanale.
Fermo restando il disposto dell’art. 1 numero 6, 7, 8, della legge 22 febbraio 1034 n. 370, ai salariati che prestano la loro opera alle dipendenze di aziende agricole, è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Anche i salariati fissi addetti alla cura e governo del bestiame hanno diritto settimanalmente ad una giornata di riposo possibilmente in coincidenza con la domenica.
Qualora, però a giudizio del datore di lavoro, ciò non fosse possibile, i salariati fissi di cui al comma precedente, dovranno eseguire anche, nel giorno di riposo, il governo del bestiame ed i lavori relativi alla stalla.
A tali salariati i quali non possono fruire dell’intero periodo di riposo settimanale, dovrà essere concesso un periodo di riposo compensativo a forfait pari a 24 giorni retribuiti per ogni anno, in una sola volta, o diviso in due periodi, a seconda delle esigenze delle aziende.

Art. 17. Malattia ed infortuni.
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone

Art. 19. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito di giorni otto, ed in caso di risoluzione anticipata del rapporto, le ferie sono frazionabili in dodicesimi.
[…]

Art. 20. - Previdenza, assistenza e assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

Art. 21. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 25. Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore della azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti fra i lavoratori dell’azienda e tra questi ed il loro datore ai lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con la multa tino ad un massimo di 2 ore di salario nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni alla azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
o) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
[…]
2) Con la sospensione dal lavoro per una giornata nei casi di recidiva di maggiore gravità nelle mancanze di cui al punto 1).
3) Con il licenziamento immediato e senza preavviso e indennità nei casi seguenti:
a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o ad un suo rappresentante dell’azienda;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;
[…]
d) risse e condanne penali por reati comuni;
e) recidiva alle mancanze che abbiano dato luogo alla punizione prevista dal paragrafo 2);
f) in tutti gli altri casi di tale gravità che non consentano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Art. 29. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione od interpretazione dei contratti collettivi, devono essere esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.