Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 6 giugno 1950
Validità: 01.06.1950 - 31.05.1951
Parti: Associazione Artigiani di Livorno e Provincia e Rappresentanti sindacali delle categorie dipendenti dall’Artigianato-Camera Confederale del Lavoro
Settori: Artigianato, Livorno

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Classificazione dei lavoratori.
Art. 5. - Lavoro a cottimo.
Art. 6. - Gratifica natalizia.
Art. 7. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 8. - Riposo settimanale.
Art. 9. - Lavoro straordinario.
Art. 10. - Lavorazione notturna o festiva.
Art. 11. - Festività nazionali.
Art. 12. - Festività infrasettimanali.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Sospensione di lavoro.
Art. 15. - Interruzione di lavoro e recuperi.
Art. 16. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 17. - Congedo matrimoniale.
Art. 18. - Gravidanza e puerperio.
Art. 19. - Preavviso.
Art. 20. - Indennità di licenziamento o di dimissioni.
Art. 21. - Norme di licenziamento.
Art. 22. - Licenziamento in tronco.
Art. 23. - Condizioni di miglior favore.
Art. 24. - Stipulazione di accordi integrativi di categoria.
Art. 25. - Durata del contratto.

Accordo collettivo per i dipendenti da aziende artigiane della provincia di Livorno, 6 giugno 1950

Addì 6 giugno 1950, in Livorno, tra l’Associazione Artigiani di Livorno e Provincia […] e i rappresentanti sindacali delle categorie dipendenti dall’Artigianato […], assistiti dalla Camera Confederale del Lavoro […], in attesa della stipulazione di un Accordo Nazionale per i dipendenti da Aziende Artigiane, e con il preciso intento di disciplinare il rapporto di lavoro delle categorie interessate tenendo conto delle esigenze dei lavoratori dipendenti e della particolare caratteristica delle Aziende Artigiane, si è stipulato il presente accordo normativo da valere per tutti i dipendenti dalle Aziende Artigiane della Provincia di Livorno ad eccezione dei dipendenti dei Parrucchieri da Pomo e per Signora che sono regolati con accordi a parte.

Art. 8. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale è tutelato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9. - Lavoro straordinario.
È lavoro straordinario, quello effettuato oltre le otto ore giornaliere e le quarantotto settimanali […]

Art. 10. - Lavorazione notturna o festiva.
Sarà considerato lavoro notturno e festivo quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6 e nei giorni festivi […]

Art. 13. - Ferie.
I dipendenti che abbiano presso l’azienda un anno di anzianità consecutiva, godranno annualmente 9 giornate di ferie.
[…]

Art. 15. - Interruzione di lavoro e recuperi.
[…]
È ammesso il ricupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste indipendenti dalla volontà delle parti e che derivino da cause di forza maggiore, entro 45 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la perdita, in ogni caso, il compimento delle ore di recupero non si potrà eccedere l’orario giornaliero di 10 ore.

Art. 18. - Gravidanza e puerperio.
In attesa delle disposizioni di legge e ministeriali che regolano la materia, resta convenuto che alle gestanti verrà corrisposta la retribuzione normale per un periodo corrispondente a 12 giorni di paga totale, 6 giorni prima e 6 giorni dopo il parto.

Art. 22. - Licenziamento in tronco.
Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità i dipendenti colpevoli di:
а) insubordinazione verso il datore di lavoro o chi per esso;
b) furti e danneggiamenti volontari al materiale;
[…]
f) recidiva in qualunque delle colpe che abbia dato luogo alla applicazione della sospensione nei 6 mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nell’identica mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni;
[…]
h) risse nell’azienda;
i) omissioni e negligenze applicanti colpe gravi;
l) in genere mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Art. 24. - Stipulazione di accordi integrativi di categoria.
Le parti convengono che le particolari discipline salariali e integrative per le singole categorie costituiranno materia di accordi integrativi che le parti si impegnano a realizzare entro e non oltre il luglio 1950.