Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1 ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Unione Provinciale Agricoltori di Firenze e Associazione Guardie Giurate di Riserve di Caccia e di Aziende Agricole della Provincia di Firenze
Settori: Agroindustriale, Guardie giurate, Firenze

Sommario:

Art. 1. - Durata del contratto collettivo.
Art. 2. - Oggetto del contratto collettivo.
Art. 3. - Categoria e mansioni.
Art. 4. - Prestazioni per conto di più aziende.
Art. 5. - Assunzione a tempo indeterminato o a termine.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Disciplina del rapporto di lavoro.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Giorni festivi e festività nazionali.
Art. 10. - Ferie annuali.
Art. 11. - Congedo matrimoniale.
Art. 12. - Retribuzione.
Art. 13. - Gratifica natalizia.
Art. 14. - Malattie ed infortuni.
Art. 15. - Previdenza, assistenza ed assegni familiari.
Art. 16. - Trasferte e trasferimenti.
Art. 17. - Cessazione - Trasformazione - Trapasso di azienda.
Art. 18. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 19. - Risoluzione normale del rapporto di lavoro.
Art. 20. - Preavviso di risoluzione del contratto.
Art. 21. - Risoluzione in tronco del contratto.
Art. 22. - Indennità di anzianità.
Art. 23. - Determinazione dell’indennità di anzianità.
Art. 24. - Cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 25. - Chiamata di leva e richiamo alle armi. Servizio di ordine pubblico.
Art. 26. - Reclami controversie individuali.
Art. 27. - Applicazione del contratto.

Contratto collettivo per le guardie giurate di riserve di caccia e di aziende agricole della provincia di Firenze, 1 ottobre 1959

Il giorno 1° ottobre 1959, in Firenze, nella Sede della Unione Provinciale Agricoltori, tra l’Unione Provinciale Agricoltori di Firenze […] e l’Associazione Guardie Giurate di Riserve di Caccia e di Aziende Agricole della Provincia di Firenze […], si è stipulato il Contratto di Lavoro da valere per le Guardie Giurate di Riserve di Caccia e di Aziende Agricole della Provincia di Firenze.

Art. 2. - Oggetto del contratto collettivo.
Il presente contratto regola i rapporti fra i datori di lavoro agricoli (proprietari, affittuari, ecc.), i concessionari di riserve di caccia e le dipendenti guardie giurate che siano in possesso di regolare decreto rilasciato dalle competenti autorità.

Art. 3. - Categoria e mansioni.
Agli effetti del presente contratto sono considerate guardie giurate:
а) guardie di riserve di caccia private individuali e consorziali;
b) guardie private campestri e boschive di aziende agricole.
Le guardie appartenenti alla categoria a) dovranno provvedere:
1) ad assicurare il rispetto e fare osservare le norme sancite dal T.U. delle leggi sulla caccia;
2) alla vigilanza della riserva da cui dipendono;
3) alla cura e all’allevamento della selvaggina secondo le disposizioni che verranno impartite dal concessionario o chi per esso;
4) allo svolgimento delle mansioni generiche proprie degli appartenenti alla categoria b) di cui al comma in appresso.
Le mansioni delle guardie private campestri e boschive di aziende agricole (categoria b) sono le seguenti:
1) vigilare le coltivazioni ed i boschi dell’azienda agricola;
2) curare l’esecuzione di determinati lavori;
3) effettuare accertamenti per conto del concedente e del concessionario;
4) riferire sulle eventuali infrazioni alle norme sulla disciplina aziendale degli operai dipendenti dall’azienda e dei coloni della stessa;
5) applicare immediatamente le istruzioni ricevute nei riguardi di operai o coloni dell’azienda nonché verso terzi che arrechino, danno, personalmente o con animali, alle colture, alla selvaggina e ai boschi;
6) assistere alla divisione dei prodotti con i dipendenti coloni;
7) provvedere alla consegna di determinati prodotti dei poderi e dei boschi compilando eventualmente i mandati di consegna.

Art. 4. - Prestazioni per conto di più aziende.
Qualora la guardia giurata presti la propria opera in più aziende ciascun rapporto sarà regolato distintamente.
In questo caso però non si applicano le norme previste negli artt. 8, 10 e 12 (retribuzione), mentre conservano efficacia tutte le al tre norme contenute nel presente contratto.
La retribuzione ed il lavoro richiesto, dovranno essere precisali nel contratto individuale o lettera di assunzione.

Art. 5. - Assunzione a tempo indeterminato o a termine.
L’assunzione del dipendente può avvenire in qualunque epoca dell’anno e, salvo sia diversamente stabilito fra le parti, s’intende a tempo indeterminato.
[…]
Le clausole concordate fra le parti all’atto dell’assunzione non potranno essere inferiori nella loro portata complessiva alle norme sancite nel presente contratto.
Ogni modifica alle condizioni di assunzione dovrà risultare da atto scritto.
L’applicazione delle norme contenute nel presente contratto avverrà anche in difetto di impegno scritto quando il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente corso.

Art. 7. - Disciplina del rapporto di lavoro.
La guardia è tenuta ad espletare le proprie funzioni in conformità e nei limiti dell’incarico conferitole dal datore di lavoro, dedicando all’azienda o a parte di questa, secondo le mansioni che le sono state affidate, tutta l’attività richiesta attenendosi ai regolamenti ed alle norme in uso nell’azienda.
La guardia è responsabile di fronte al datore di lavoro o chi per esso, sempre nei limiti del mandato conferitole, del buon andamento dell’azienda in rapporto all’attività da lei prestata, secondo le attribuzioni specificate all’atto dell’assunzione.
[…]

Art. 8. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro si applicano le norme di legge, tenuto conto delle caratteristiche della prestazione (art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692).

Art. 10. - Ferie annuali.
La guardia dopo un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda ha diritto ad un periodo di ferie continuando a percepire per tale periodo la normale retribuzione.
Il periodo di ferie non potrà essere inferiore a:
giorni 12 - in caso di anzianità di servizio fino a 5 anni;
giorni 18 - in caso di anzianità di servizio da 5 a 10 anni;
giorni 22 - in caso di anzianità di servizio superiore ai 10 anni
[…]
Il periodo di ferie è normalmente continuativo, ma ove esigenze aziendali lo impongano, il datore di lavoro potrà sostituire il periodo continuativo con periodi brevi non inferiori a cinque giorni purché sia complessivamente raggiunto il periodo annuale stabilito.
Qualora l’azienda per ragioni di carattere eccezionale non potesse concedere, in tutto od in parte, il periodo annuale di ferie stabilito, la guardia avrà diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva per i giorni di ferie mancanti.
[…]

Art. 12. - Retribuzione.
[…]
Il datore di lavoro potrà disporre che la guardia per assolvere le proprie mansioni risieda nell’azienda. In tal caso il datore di lavoro dovrà mettere gratuitamente a disposizione della guardia una abitazione provvista d’illuminazione, sufficiente per sé e per la sua famiglia, concederà inoltre l’uso di un appezzamento di terreno per orto, un piccolo pollaio chiuso ad uso familiare nonché la legna per il bisogno domestico.
[…]
Fermo restando l’obbligo di indossare la divisa durante il servizio alla guardia dovrà essere fornita gratuitamente dall’azienda la divisa completa (cappello, vestito, scarpe) e dovrà essere provveduto alla sostituzione di quegli indumenti che durante il servizio per ragioni di logorio e non dipendenti dalla guardia si siano resi inservibili. La mancanza di uso della divisa non costituisce diritto a compenso alcuno.
[…]

Art. 15. - Previdenza, assistenza ed assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, assegni familiari, cassa malattie, saranno applicate le norme di legge vigenti in agricoltura relativamente ai contributi unificati.
Per tutte queste previdenze la guardia sarà assimilata al salariato fisso.

Art. 18. - Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza da parte della guardia ai suoi doveri può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
а) rimprovero verbale;
b) biasimo scritto;
c) multa da applicarsi lino ad un massimo dell’importo di due giornate di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dall’assegno in danaro per un periodo non superiore a quindici giorni;
e) licenziamento in tronco senza preavviso, né indennità quando ricorrono gli estremi di cui all’art. 21 e secondo le norme in esso contenute.
I provvedimenti saranno applicati in relazione alla gravità e frequenza delle mancanze e solo dopo udite le giustificazioni del dipendente.
[…]

Art. 21. - Risoluzione in tronco del contratto.
Non è dovuto né il preavviso né l’indennità di anzianità nel caso che il dipendente dia giusta causa alla risoluzione in tronco per aver commesso infrazioni o mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del contratto.
Tra le altre sono da considerarsi giuste cause di licenziamento in tronco le seguenti:
а) minacce, ingiurie gravi, violenze o vie di fatto;
[…]
c) abuso di potere, disonestà, grave trascuratezza nel disimpegno delle proprie mansioni;
[…]
Sono da considerarsi giuste cause di dimissioni da parte del dipendente senza obbligo di rispetto dei termini di preavviso e con diritto alla regolare liquidazione come nel caso che fosse stato licenziato, le seguenti:
a) minacce, ingiurie gravi, violenze o vie di fatto;
b) riduzione non concordata della retribuzione;
c) modifica non concordata delle pattuizioni contrattuali;
d) mancata corresponsione o ritardato pagamento della retribuzione per oltre tre mesi.
In caso di licenziamento in tronco la guardia dovrà lasciare entro trenta giorni l’abitazione libera da persone e da cose.

Art. 26. - Reclami controversie individuali.
[…]
In caso di controversia per l’applicazione e interpretazione del presente contratto di lavoro le parti si rivolgeranno alle rispettive Organizzazioni stipulanti che interverranno per il raggiungimento di un’amichevole conciliazione.

Art. 27. - Applicazione del contratto.
Il presente contratto collettivo ha efficacia per tutto il territorio della Provincia di Firenze e vincola i datori di lavoro aderenti all’Unione Provinciale Agricoltori di Firenze e le guardie giurate regolarmente iscritte alla Associazione Guardie Giurate di Riserve di Caccia e di Aziende Agricole della Provincia di Firenze.