Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 17 giugno 1959
Validità: 11.11.1959 - 10.11.1961
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori di Viterbo, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Unione Sindacale Provinciale-Cisl di Viterbo/Fisba, Camera Confederale del Lavoro-Federazione Braccianti e Salariati, Unione Provinciale-Cisnal, Camera Sindacale Provinciale-Uil
Settori: Agroindustriale, Braccianti, Viterbo

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione dei braccianti.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei bambini.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Andata e ritorno dal lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 8. - Giorni festivi.
Art. 9. - Retribuzione del bracciante agricolo avventizio o fisso.
Art. 10. - Classificazione dei lavori.
Art. 11. - Tariffe.
Art. 12. - Valore del punto.
Art. 13. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 14. - Attrezzi di lavoro.
Art. 15. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 16. - Tutela della maternità.
Art. 17. - Norme disciplinari.
Art. 18. - Controversie individuali.
Art. 19. - Controversie collettive.
Art. 20. - Efficacia del contratto.
Art. 21. - Durata del contratto.

Contratto collettivo per i braccianti agricoli della provincia di Viterbo, 17 giugno 1959

L’anno millenovecentocinquantanove il giorno diciassette del mese di giugno in Viterbo nella sede della Unione Provinciale degli Agricoltori di Viterbo, via del Giglio n. 4, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Viterbo […], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti […], l’Unione Sindacale Provinciale della Cisl di Viterbo [...], assistito da […] Fisba […], la Camera Confederale del Lavoro […], assistito dal […] Segretario della Federazione Braccianti e Salariati, l’Unione Provinciale della Cisnal […], la Camera Sindacale Provinciale della Uil […], si è stipulato il seguente contratto collettivo provinciale di lavoro per i braccianti agricoli della provincia di Viterbo, sostitutivo del precedente contratto 25 maggio 1950.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto collettivo di lavoro regola i rapporti tra i datori di lavoro agricolo ed i braccianti della provincia di Viterbo.

Art. 2. - Definizione dei braccianti.
Sono braccianti agricoli avventizi i lavoratori assunti a giornata senza vincolo di durata, anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera, corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana o quindicina.
Sono braccianti agricoli fissi i lavoratori ai quali la azienda assuntrice garantisce, mediante contratto scritto o verbale un minimo di 200 giornate lavorative, durante l’anno comunque effettuate e garantite e che essi stessi si impegnano di effettuare.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei bambini.
Per l’ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.
Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è di otto ore giornaliere nei vari periodi dell'anno avviene come segue:
da novembre a gennaio ore 7;
nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre ore 8;
da giugno ad agosto ore 9.

Art. 6. - Andata e ritorno dal lavoro.
Qualora il luogo di residenza del lavoratore disti oltre 4 km. dal luogo di lavoro, il tempo impiegato per il percorso eccedente all’andata e nel ritorno sarà computato nell’orario per metà a vantaggio del lavoratore e per metà del datore di lavoro, sempre che questi non fornisca il mezzo di trasporto.

Art. 7. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro;
b) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 8;
c) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
[…]
Per le interruzioni di lavoro per intemperie valgono le norme di legge.
[…]
Il datore di lavoro potrà far compiere il lavoro a cottimo, la cui determinazione dovrà essere stabilita in comune accordo tra le parti.

Art. 14. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e dei danni a lui imputabili.

Art. 15. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 16. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

Art. 17. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o da chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Le infrazioni, agli ordini, alla disciplina, agli obblighi previsti dal presente contratto da parte del lavoratore potranno essere puniti, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) multa fino ad un massimo di due ore di salario nei casi di cui appresso;
a) che senza giustificato motivo il lavoratore si assenti e abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda, ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza il lavoratore arrechi lievi danni alla azienda, al bestiame, agli attrezzi, alle macchine;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza, o comunque in caso di ubriachezza sul lavoro.
[…]

Art. 19. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovrebbero sorgere per l'applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro saranno esaminate dalle sottoscritte associazioni contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 20. - Efficacia del contratto.
Le norme contenute nel presente contratto hanno carattere tassativo agli effetti della stipulazione dei contratti individuali e sono impegnative per le parti contraenti.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano, qualora si renda necessario, di intervenire per la piena osservanza delle norme in esso contenute.