Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 30 dicembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Gruppo Costruttori Edili della Provincia di Messina-Associazione degli Industriali e Sindacato Provinciale Edile-Fillea/Cgil, Sindacato Provinciale-Filca/Cisl
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Messina


Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Minimi di paga base oraria.
Art. 3. - Indennità speciale.
Art. 4. - Cottimi.
Art. 5. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 6. - Indennità per lavori speciali disagiati.
Art. 7. - Indennità per lavori in alta montagna.
Art. 8. - Indennità per lavori in zona malarica.
Art. 9. - Lavori nei villaggi di Messina.
Art. 10. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e modalità di attuazione.
Art. 11. - Cassa edile e scuola professionale.
Art. 12. - Orario di lavoro.
Art. 13. - Indennità per logorio di indumenti e di mezzi personali di trasporto.
Art. 14.
Art. 15. - Validità e durata.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, per gli operai addetti all’industria dell’edilizia ed affini della provincia di Messina, 30 dicembre 1959

In Messina, addì 30 dicembre 1959, presso l’Associazione Industriali della Provincia di Messina, tra il Gruppo Costruttori Edili della Provincia di Messina, dell’Associazione degli Industriali predetta […], e il Sindacato Provinciale Edile della Fillea, aderente alla Cgil […], il Sindacato Provinciale della Filca, aderente alla Cisl […], si conviene e si stipula il presente contratto provinciale di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini, stipulato il 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese esercenti nella provincia di Messina la industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche idroelettriche, ecc.), marittime e industrie affini, nonché imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee), nonché di opere per acquedotti, gas e fognature.

Art. 3. - Indennità speciale.
La indennità speciale di cui all’art. 15 del contratto nazionale, viene fissata nella misura del 6 % sulla paga base di fatto e sulla indennità di contingenza e corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate.

Art. 6. - Indennità per lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del contratto nazionale di lavoro, la misura della maggiorazione sulla retribuzione globale per i seguenti lavori speciali disagiati, resta così stabilita:
1. Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 15 %
2. Lavori su scale aeree tipo Porta 15 %
3. Lavori in pozzi neri preesistenti 25 %
4. Lavori per fognature nuove in gallerie e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 25 %
5. Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua di altezza superiore ai 12 cm.) 15 %
6. Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri 25%
7. Costruzione di pozzi in profondità:
а) da m. 3,50 a m. 10 11 %
b) da oltre m. 10 a m. 25 17 %
c) da oltre m. 25 a m. 40 25 %
d) da oltre m. 40 50 %
8. Lavori eseguiti sotto la pioggia o la neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz'ora) 15 %
9. Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall’altezza di 6 metri dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore di basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 10 %
10. Costruzione di piani inclinati con pendenza del 6 % ed oltre 15 %
11. Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 5 %
12. Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 10 %
13. Lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da 0 a 10 metri 35 %
b) da oltre 10 a 16 metri 50 %
c) da oltre 16 a 22 metri 75 %
d) da oltre 22 metri 110 %
14. Lavori di demolizione di strutture pericolanti 25 %
15. Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento, la stessa maggiorazione percepita dagli operai dello stabilimento.
16. Lavori in galleria, per il personale addetto:
a) al fronte di perforazione di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale 35 %
b) ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 25 %
c) ai lavori di riparazione straordinaria in presenza di acqua oltre i 15 cm 35 %
d) ai lavori di riparazione straordinaria in presenza di acqua a pressione 50 %
e) ai lavori di rivestimento di intonaco o di rifinitura di opere murarle 15 %
f) ai lavori per opere sussidiarie - al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione di avanzamento o la sistemazione 15 %
g) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18 %
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta in aggiunta alle percentuali di cui al punto 16 una ulteriore indennità del 10 %.

Art. 7. - Indennità per lavori in alta montagna.
L’indennità per i lavori eseguiti in alta montagna, intendendosi per tale quella oltre i 1000 metri, resta fissata in L. 100 giornaliere.
Tale indennità non va corrisposta agli operai del posto che lavorino entro il centro abitato del Comune di loro normale residenza.

Art. 8. - Indennità per lavori in zona malarica.
L’indennità da corrispondersi per i lavori eseguiti in zone malariche, a norma dell’art. 26 del contratto nazionale di lavoro, resta stabilita in L. 100 giornaliere.

Art. 11. - Cassa edile e scuola professionale.
Le parti si riservano di incontrarsi entro il 30 aprile p.v. per esaminare la possibilità di costituire la Cassa Edile e la Scuola Professionale.

Art. 12. - Orario di lavoro.
Con riferimento all’art. 7 del contratto nazionale di lavoro, la durata massima normale della giornata di lavoro è di otto ore al giorno e di 48 ore settimanali di lavoro effettivo con le eccezioni e le deroghe stabilite dalla legge e dal contratto nazionale di lavoro.
L’orario di lavoro per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa è fissato in 10 ore giornaliere e 60 ore settimanali.
[…]

Art. 13. - Indennità per logorio di indumenti e di mezzi personali di trasporto.
A norma dell’art. 26 del contratto nazionale di lavoro agli operai deve essere corrisposta a titolo di indennità vestiario e rimborso spese di mezzi personali di trasporto, una indennità […]

Art. 14.
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto integrativo provinciale, valgono le norme del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, al quale esso si riferisce.