Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 19 dicembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Siracusa-Associazione Provinciale degli Industriali di Siracusa e Fillea-Camera Confederale del Lavoro di Siracusa/Cgil, Filca-Unione Provinciale Cisl di Siracusa, Fenea-Uil provinciale di Siracusa
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Siracusa


Sommario:

Premessa
Art. 1. - Categorie e qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Minimi di paga base.
Art. 4. - Indennità speciale supplementare.
Art. 5. - Indennità sostitutiva di mensa.
Art. 6. - Indennità speciale.
Art. 7. - Elementi della retribuzione.
Art. 8. - Indennità per lavori speciali disagiati.
Art. 9. - Lavoro straordinario notturno e festivo.
Art. 10. - Indennità per lavori fuori zona.
Art. 11. - Indennità per lavori in zona malarica.
Art. 12. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e modalità di attuazione.
Art. 13. - Preavviso.
Art. 14. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 15. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 16. - Indennità per apporto di attrezzi di lavoro.
Art. 17. - Scuole professionali.
Art. 18. - Parte generale.
Art. 19. - Multe.
Art. 20. - Validità, decorrenza e durata.
Minimi di retribuzione
Allegato Accordo collettivo 3 agosto 1960 istitutivo di particolari provvidenze per i lavoratori edili della provincia di Siracusa
Allegato Atto costitutivo 3 agosto 1960 dell’ente «Scuola Edile Siracusana» per l'addestramento professionale degli operai edili della provincia di Siracusa
Statuto dell'ente «Scuola Edile Siracusana»

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, per i lavoratori edili ed affini della provincia di Siracusa, 19 dicembre 1959

In Siracusa, addì 19 dicembre 1959, tra il Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Siracusa […], con l’intervento dell’Associazione Provinciale degli Industriali di Siracusa […], e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno Edili ed Affini (Fillea) […], con l’assistenza della Camera Confederale del Lavoro di Siracusa (Cgil) […], la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca) […], con l’assistenza della Unione Provinciale Cisl di Siracusa […], la Federazione Provinciale Edili ed Affini (Fenea) […], con l’assistenza della Uil provinciale di Siracusa […]
Premesso
che con l’art. 68 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini, stipulato in data 24 luglio 1959, è stata prorogata dal 1° gennaio 1960 sino al 31 dicembre 1961, salvo tacito rinnovo, l’efficacia del contratto provinciale di lavoro del 5 marzo 1955, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 18 dicembre 1954, modificato con le disposizioni i cui agli accordi aggiuntivi 2 ottobre 1956 e 10 settembre 1957;
che le predette norme, la cui validità era stata prorogata al 31 dicembre 1959 ai sensi dell'art. 68 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1957, sono state integrate dalle clausole normative di cui al verbale di ricognizione stipulato in Siracusa il giorno 8 novembre 1957;
tenuto altresì conto dell’accordo costitutivo della Cassa Edile Siracusana di Mutualità e di Assistenza, stipulato in data 26 febbraio 1959, che costituisce parte integrale della presente ricognizione;
si è addivenuti alla stipulazione del presente verbale di ricognizione recante le norme collettive da valere in tutto il territorio della provincia di Siracusa per le Imprese delle industrie delle costruzioni edili ed affini e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 2. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
Con riferimento all’art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, ed in relazione alle deroghe di cui al comma precedente, le parti sono d’accordo nel fissare in 10 ore giornaliere e 60 ore settimanali l’orario massimo di lavoro per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Le due ore giornaliere oltre le otto, relative a tali periodi, verranno pagate senza alcuna maggiorazione.
Dichiarazione a verbale.
Il datore di lavoro che intende, durante il quadrimestre predetto, prolungare il normale orario di lavoro, entro i limiti di 10 ore giornaliere e di 60 ore settimanali, è tenuto a darne comunicazione di volta in volta, oltre che all'ispettorato del Lavoro di Siracusa, anche al Collegio Costruttori Edili ed alle Organizzazioni provinciali dei lavoratori dell’edilizia.

Art. 4. - Indennità speciale supplementare.
In relazione alla particolare situazione del settore edile della provincia di Siracusa, viene riconosciuta una indennità speciale supplementare da corrispondersi agli operai occupati in detta provincia […]
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che nel caso di un eventuale spostamento zonale della provincia di Siracusa, in applicazione delle norme di cui all’accordo interconfederale sul conglobamento 10 giugno 1954, le indicate misure della indennità speciale supplementare saranno assorbite, sino a concorrenza, dai maggiori minimi salariali valevoli per questa provincia.

Art. 6. - Indennità speciale.
L’indennità speciale, di cui all’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, è fissata nella misura del 5,80 %.
[…]

Art. 8. - Indennità per lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, i seguenti lavori sono considerati «lavori speciali disagiati», ed agli operai che vi sono adibiti debbono essere corrisposte le indennità percentuali sottoelencate da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui alle lettere a), b), c) ed e) del precedente art. 7 e, per gli operai lavoranti a cottimo anche sull'utile minimo contrattuale di cottimo:
- lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini), cavallo o comunque in sospensione 8 %
- lavori su scala aerea «Tipo Porta» 8 %
- lavori in pozzi neri preesistenti 18 %
- lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 21 %
- costruzioni di pozzi a profondità:
a) da metri 3,50 a metri 10 15 %
b) oltre i metri 10 20 %
- lavori di spurgo in pozzi bianchi preesistenti superiori a metri 3 15 %
- lavori in acqua, anche marina o melma fino a 45 cm. 14,50 %
- lavori in acqua, anche marina, o melina oltre 45 cm. 20 %
- lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da metri 0 a metri 10 42 %
b) da oltre metri 10 a metri 16 54 %
c) da oltre metri 16 a metri 22 80 %
d) oltre i metri 22 120%
- lavori in galleria:
a) per il personale addetto:
- al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento anche se destinato al carico del materiale, e a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà o di disagio 23 %
- quando i sopradetti lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza d’acqua, sul piano di lavoro fino a 10 cm. 31 %
oltre i 10 cm 37%
b) per il personale addetto:
- ai lavori di rivestimento, intonaco e di rifiniture di opere murarie, lavori per opere sussidiarie, trasporti nell’interno delle gallerie durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione 22%
- quando i lavori sopradetti si svolgono in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua sul piano di lavoro:
fino a 10 cm 31 %
oltre i 10 cm 37 %
c) per il personale addetto:
alle riparazioni o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate, compresi i lavori dell’armamento delle linee ferroviarie 16 %
Le percentuali di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore, inoltre, esse debbono essere corrisposte, indipendentemente dai mezzi protettivi forniti dall’impresa ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione e nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 11. - Indennità per lavori in zona malarica.
Con riferimento all’art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, resta confermato che ai lavoratori chiamati a prestare la loro opera in zone malariche, considerate come tali quelle dichiarate dalla competente autorità provinciale sanitaria, deve essere corrisposta una indennità di L. 25 giornaliere per il periodo 1° maggio-31 ottobre.

Art. 17. - Scuole professionali.
Con riferimento all'articolo 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, le parti concordano di attuare le finalità previste dalle Organizzazioni nazionali stipulanti, e viene pertanto fissata la misura del relativo contributo nello 0,40 % della paga di fatto corrisposta agli operai da versarsi, a carico delle Imprese, presso la Cassa Edile Siracusana di Mutualità e di Assistenza.
Per quanto riguarda la costituzione degli organi amministrativi delle scuole professionali, le parti concordano di incontrarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente verbale.

Art. 18. - Parte generale.
Per tutto quanto non regolato dalle presenti nonne integrative, valgono le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.
Dichiarazione a verbale nel caso di decesso di lavoratori.
Le parti convengono che in caso di decesso (anche non dovuto ad infortunio sul lavoro) di lavoratori in un qualunque cantiere della provincia, a favore della famiglia sarà devoluto il ricavato di una raccolta fatta presso il cantiere stesso e costituita dal contributo in ragione di lire cento per ogni dipendente e di una somma equivalente all’importo complessivo, offerto dal personale a carico della Impresa.