Corte di Appello di Brescia, 06 febbraio 2014 - Infortunio e responsabilità del datore di lavoro e del fabbricante del macchinario non a norma
Fatto
Con ricorso depositato il 15 ottobre 2013 B.B. proponeva appello nei confronti della sentenza 457/13 del Tribunale di Brescia, giudice del lavoro che, decidendo sulla domanda proposta da N.V. in relazione al danno differenziale patito per un infortunio sul lavoro subito presso le Trafilerie C.G. S.p.A. mentre era addetto ad una macchina prodotta dalla società di cui egli era legale rappresentante, aveva ritenuto sussistente la responsabilità del datore di lavoro ma anche quella del fabbricante del macchinario non a norma con le disposizioni sulla sicurezza. Senza contestare alcunché in ordine alla sussistenza della responsabilità datoriale in relazione all'infortunio sul lavoro e alla quantificazione del danno operata dal primo giudice, censurava la sentenza nella quale il giudice, nonostante l'eccepita incompetenza per materia in relazione alla domanda di responsabilità extracontrattuale, aveva deciso anche in ordine a quest'ultima, benché si trattasse di competenza per materia assolutamente inderogabile e benché non si fossero ragioni di stretta connessione, in violazione di tutte le norme processuali sul punto. Eccepiva inoltre di essere stato chiamato in causa quale persona fisica e legale rappresentante della società, mentre avrebbe dovuto essere chiamata in causa la società in persona del suo legale rappresentante: il primo giudice, nonostante questo, aveva ritenuto corresponsabile nella misura del 30% l'impresa produttrice del macchinario, la B. Srl, ma poi aveva pronunciato condanna nei confronti di B.B. personalmente.
Si costituiva N.V. sostenendo la correttezza della decisione del primo giudice, trattandosi di cause connesse, ed eccependo la novità dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva quale persona fisica proposta dal B. in quanto mai avanzata nel giudizio di primo grado.
Si costituiva anche la S.p.A. Trafilerie C.G. chiedendo la conferma della decisione e rilevando che l'appello proposto da B.B. era strumentale a paralizzare l'azione di regresso da parte di essa società, che aveva già proceduto all'integrale risarcimento del danno subito dal V..
All'odierna udienza le parti discutevano e la corte decideva con sentenza del cui dispositivo veniva data immediata lettura.
Diritto
La questione proposta con l'appello in relazione al difetto di legittimazione passiva del signor B.B. persona fisica è inammissibile in quanto mai proposta nel giudizio di primo grado nel quale il convenuto ha eccepito esclusivamente l'incompetenza per materia del giudice del lavoro, in quanto il titolo di responsabilità fatto valere era esclusivamente di natura extracontrattuale, l'insufficienza degli accertamenti svolti dall'Asl sulle carenze della macchina e comunque l'impossibilità di un'efficacia diretta nel giudizio civile della decisione penale nonché l'insussistenza di un danno differenziale. Mai in tutto l'atto si era fatto cenno a un problema di difetto di legittimazione passiva del signor B. quale persona fisica e pertanto la questione, totalmente nuova, non può essere neppure affrontata.
Quanto alla eccezione di incompetenza per materia, si osserva che, secondo le regole generali, la controversia concernente la domanda di risarcimento dei danni nei confronti del datore di lavoro, che trova titolo nella violazione degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c., rientra nella competenza del giudice del lavoro, mentre l'analoga azione proposta nei confronti del terzo estraneo al rapporto di lavoro, nel caso di specie il costruttore del macchinario insicuro, dà luogo, invece, ad una controversia civile devoluta, secondo gli ordinari criteri di competenza, al Tribunale, poiché la circostanza che i convenuti siano stati condannati in solido al risarcimento dei danni in sede penale non comporta necessariamente la trattazione unitaria delle domande civili, quando, come nella specie, la pretesa risulta fondata sulla violazione dell'art. 2043 c.c., ossia sul titolo di responsabilità extracontrattuale.
Né vi è possibilità di deroga per motivi di connessione ai sensi dell'art. 33 c.p.c., trattandosi rispettivamente di competenza per materia e per valore e non già per territorio. (in questo senso ex plurimis Cassazione civile, sez. lav., 01/09/2003, n. 12753)
Senonché, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs 19.2.1998, n. 51, istitutivo del giudice unico, la natura della controversia di lavoro incide solo sul rito e non più sulla competenza, con la conseguenza che anche nell'ipotesi in cui - come nella specie - il giudice del lavoro si è pronunziato su una domanda di competenza del giudice civile ordinario, per la quale, in base al precedente regime, non avrebbe potuto operare la connessione, né lo spostamento della competenza a favore del medesimo giudice, la medesima pronuncia non può più dirsi viziata da incompetenza (rif Cass. n. 4889 del 2001), né può, con l'appello, causare una pronuncia di retrocessione al primo giudice.
Il ricorso va, dunque respinto anche sotto quest'ultimo profilo, con la conseguente condanna dell’appellante alla rifusione delle spese del grado nei confronti delle parti costituite che liquida in complessivi €.1.500,00 ciascuna.
Attesa la totale soccombenza, sussistono le condizioni di cui all’art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, a norma del quale "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma ". Di tale sussistenza la Corte da atto.
P.Q.M.
Respinge l’appello contro la sentenza n. 457/13 del Tribunale di Brescia; condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado nei confronti delle parti costituite che liquida in complessivi €.1.500,00.