Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 12 ottobre 1959
Validità: campagna olearia 1959-60
Parti: Associazione Provinciale degli Industriali di Reggio Calabria e Camera Sindacale Provinciale-Uil, Camera Confederale del Lavoro di Reggio Calabria-Cgil, Unione Sindacale Provinciale-Cisl
Settori: Agroindustriale, Frantoi oleari, Reggio Calabria

Sommario:

Art. 1. - Salari.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 4. - Ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali e indennità di licenziamento.
Art. 5. - Pagamento in natura.
Art. 6. - Lavoratori forestieri.
Art. 7. - Condizioni di miglior favore.
Art. 8. - Reclami e controversie.
Art. 9. - Validità e durata dell’accordo.

Contratto collettivo per gli addetti ai frantoi oleari industriali della provincia di Reggio Calabria, 12 ottobre 1959

Reggio Calabria, 12 ottobre 1959, tra l'Associazione Provinciale degli Industriali di Reggio Calabria […] e la Camera Sindacale Provinciale della Uil […], la Camera Confederale del Lavoro di Reggio Calabria, della Cgil […], l’Unione Sindacale Provinciale della Cisl […], si è proceduto alla stipula del contratto collettivo di lavoro per gli addetti ai frantoi oleari industriali da valere nella Provincia di Reggio Calabria.

Art. 2. - Orario di lavoro.
I salari di cui sopra sono riferiti ad una prestazione normale che non potrà eccedere le 10 ore giornaliere e le 60 ore settimanali.

Art. 3. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre l’orario normale di cui all’articolo precedente. Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle 22 alle 6 del mattino. Non sì intendono come notturne o festive le ore compiute in turni regolari e periodici. […]
Il lavoro straordinario non può avere carattere continuativo o permanente.

Art. 4. - Ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali e indennità di licenziamento.
Per le ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e festività infrasettimanali dato il carattere stagionale della lavorazione, le parti convengono di concretare una maggiorazione del 10 % sul salario di fatto corrisposto ai lavoratori dipendenti, come indennità sostitutiva degli Istituti suddetti. Nella percentuale di cui sopra è comprensiva anche la indennità sostitutiva del preavviso e quella di licenziamento.

Art. 6. - Lavoratori forestieri.
Ai lavoratori di altre Provincie che si trasferiscono regolarmente nella nostra, […] sarà fornito gratuitamente un alloggio igienico ed abitabile.