Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 12 ottobre 1959
Validità: campagna olearia 1959-60
Parti: Associazione Provinciale degli Industriali di Reggio Calabria e Camera Sindacale Provinciale-Uil, Camera Confederale del Lavoro di Reggio Calabria-Cgil, Unione Sindacale Provinciale-Cisl
Settori: Agroindustriale, Frantoi oleari, Reggio Calabria
Sommario:
Art. 1. - Salari. Art. 2. - Orario di lavoro. Art. 3. - Lavoro straordinario, notturno e festivo. Art. 4. - Ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali e indennità di licenziamento. |
Art. 5. - Pagamento in natura. Art. 6. - Lavoratori forestieri. Art. 7. - Condizioni di miglior favore. Art. 8. - Reclami e controversie. Art. 9. - Validità e durata dell’accordo. |
Contratto collettivo per gli addetti ai frantoi oleari industriali della provincia di Reggio Calabria, 12 ottobre 1959
Reggio Calabria, 12 ottobre 1959, tra l'Associazione Provinciale degli Industriali di Reggio Calabria […] e la Camera Sindacale Provinciale della Uil […], la Camera Confederale del Lavoro di Reggio Calabria, della Cgil […], l’Unione Sindacale Provinciale della Cisl […], si è proceduto alla stipula del contratto collettivo di lavoro per gli addetti ai frantoi oleari industriali da valere nella Provincia di Reggio Calabria.
Art. 2. - Orario di lavoro.
I salari di cui sopra sono riferiti ad una prestazione normale che non potrà eccedere le 10 ore giornaliere e le 60 ore settimanali.
Art. 3. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre l’orario normale di cui all’articolo precedente. Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle 22 alle 6 del mattino. Non sì intendono come notturne o festive le ore compiute in turni regolari e periodici. […]
Il lavoro straordinario non può avere carattere continuativo o permanente.
Art. 4. - Ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali e indennità di licenziamento.
Per le ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e festività infrasettimanali dato il carattere stagionale della lavorazione, le parti convengono di concretare una maggiorazione del 10 % sul salario di fatto corrisposto ai lavoratori dipendenti, come indennità sostitutiva degli Istituti suddetti. Nella percentuale di cui sopra è comprensiva anche la indennità sostitutiva del preavviso e quella di licenziamento.
Art. 6. - Lavoratori forestieri.
Ai lavoratori di altre Provincie che si trasferiscono regolarmente nella nostra, […] sarà fornito gratuitamente un alloggio igienico ed abitabile.