Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 16 settembre 1952
Validità: 01.08.1952 - 31.07.1954
Parti: Sezione Mugnai e Pastai-Unione degli Industriali della Provincia di Agrigento e Sindacato Provinciale dei Lavoratori dell’Arte Bianca-Cgil, Unione Sindacale
Settori: Agroindustriale, Pastificazione ecc., Agrigento
Sommario:
Art. 1. - Affissione del contratto. Art. 2. - Assunzioni. Art. 3. - Documenti. Art. 4. - Periodo di prova. Art. 5. - Comunicazione di assunzione. Art. 6. - Visita medica. Art. 7. - Precedenza. Art. 8. - Donne e fanciulli. Art. 9. - Orario di lavoro. Art. 10. - Riposo per i pasti. Art. 11. - Riposo settimanale. Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo. Art. 13. - Giorni festivi e festività infrasettimanali. Art. 14. - Festività nazionali. Art. 15. - Sospensione del lavoro. Art. 16. - Interruzioni del lavoro. Art. 17. - Recuperi. Art. 18. - Qualifiche operai industria della macinazione. Art. 19. - Apprendistato. Art. 20. - Passaggio di categoria e cumulo di mansioni. Art. 21. - Donne adibite a lavori maschili. Art. 22. - Premi di anzianità. Art. 23. - Modalità di corresponsione della retribuzione. Art. 24. - Ferie. Art. 25. - Gratifica natalizia. Art. 26. - Trasferte. Art. 27. - Trasferimento. Art. 28. - Indennità di bicicletta. |
Art. 29. - Prestiti. Art. 30. - Permessi. Art. 31. - Congedo matrimoniale. Art. 32. - Maternità. Art. 33. - Malattia ed infortuni non sul lavoro. Art. 34. - Infortuni sul lavoro. Art. 35. - Chiamata per obblighi di leva e richiami alle armi. Art. 36. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni. Art. 37. - Indennità di licenziamento. Art. 38. - Dimissioni. Art. 39. - Caso di morte. Art. 40. - Regolamento di fabbrica. Art. 41. - Disciplina aziendale. Art. 42. - Provvedimenti disciplinari. Art. 43. - Ammonizione - Multa - Sospensione. Art. 44. - Licenziamento per cause disciplinari. Art. 45. - Tutela igienica dei lavoratori. Art. 46. - Istruzione professionale. Art. 47. - Utensili di lavoro. Art. 48. - Spogliatoi. Art. 49. - Visite di inventario e visite personali. Art. 50. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto. Art. 51. - Generi in natura. Art. 52. - Indumenti di lavoro. Art. 53. - Indennità speciale. Art. 54. Art. 55. |
Contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l’industria della macinazione e della pastificazione della provincia di Agrigento, 16 settembre 1952
L’anno millenovecentocinquantadue il giorno 16 del mese, di settembre in Agrigento presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro; tra […] Sezione Mugnai e Pastai dell’Unione degli Industriali della Provincia di Agrigento, con la partecipazione degli Industriali […], e […] Segretario Provinciale dei Lavoratori dell’Arte Bianca aderenti alla Cgil […] e con la partecipazione dei lavoratori […], e […] Segretario Sindacale dell’Unione Sindacale, si è stipulato il presente contratto normativo che disciplina i rapporti fra le aziende esercenti l’industria della macinazione e della pastificazione della Provincia di Agrigento, e gli operai di dette categorie.
Art. 1. - Affissione del contratto.
Copia del presente contratto dovrà essere affissa in modo ben visibile.
Art. 5. - Comunicazione di assunzione.
[…]
Chiarimento a verbale. - Le parti si danno atto che l’operaio non può rifiutarsi di disimpegnare mansioni diverse da quelle indicate nella lettera di assunzione e rientranti tra quelle della stessa categoria, salvo quanto disposto dall’art. 20 (passaggio e cumulo di mansioni).
Art. 6. - Visita medica.
L’azienda potrà, in qualsiasi momento, sottoporre l’operaio a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda stessa.
Art. 8. - Donne e fanciulli.
L’ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.
In particolare si richiamano le disposizioni legislative contenute nell’art. 11 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, il cui testo si riporta in calce:
Art. 11. - Trasporto e sollevamento pesi.
I carichi, di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni 17 e le donne di qualunque età, adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti:
а) trasporto a braccia od a spalla: maschi sotto i 15 anni, chilogrammi lo; maschi dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 25; femmine sotto i 15 anni, chilogrammi 5; femmine dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 13; femmine sopra i 17 anni chilogrammi 20;
b) trasporto con carretti a tre o quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo;
c) trasporto con carretto su guide di ferro: venti volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo.
Per quanto riguarda le donne in stato di gravidanza, si applica il divieto prescritto dall’art. 13 della legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartite in non più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le norme interconfederali.
L'orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo ben visibile.
Sono considerati addetti all’attività discontinua oltre le categorie di lavoratori previste dalla legge, quelle contemplate nell’accordo provinciale 24 gennaio 1945.
Art. 10. - Riposo per i pasti.
Nelle aziende in cui l’orario normale di cui all’art. 9 viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa non meno di un’ora di sosta per la consumazione dei pasti.
Agli operai che effettuano l’orario continuato di 8 ore è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica salvo le deroghe autorizzate dalle legge.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per lavoro straordinario si intende il lavoro straordinario prestato in ore eccedenti l’orario normale di cui all’art. 9.
Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non dovrà superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali (vedi tabella delle maggiorazioni n. 1).
Nessun operaio può esimersi dall’effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro, è ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi tabella delle maggiorazioni n. 5).
Nel caso in cui l’operaio che effettua il lavoro notturno (dalle 22 alle 6) prosegue la prestazione in orario straordinario, le ore di lavoro successive alle 6 antimeridiane, saranno retribuite come straordinario notturno (vedi tabella delle maggiorazioni n. 6).
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale (vedi tabella delle maggiorazioni n. 2).
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.
Tabella delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Art. 17. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.
Art. 19. - Apprendistato.
Le Associazioni stipulanti si riservano di provvedere alla eventuale regolamentazione dell’apprendistato mediante successivo accordo.
Art. 21. - Donne adibite a lavori maschili.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili a parità di condizioni, di lavoro e di rendimento qualitativo o quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.
Art. 24. - Ferie.
L’operaio che abbia una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie retribuito con la retribuzione complessiva (paga base più aumenti di merito, più contingenza) nella misura di:
dal 1° al 7° anno compiuto di anzianità: 12 giorni (96 ore);
dall’8° al 15° anno compiuto di anzianità: 14 giorni (112 ore);
dal 16° anno compiuto di anzianità in poi: 16 giorni (128 ore).
[…]
Art. 32. - Maternità.
L’istituto è regolato dalle norme di legge in materia.
Art. 34. - Infortuni sul lavoro.
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera dovrà essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
[…]
Nel caso in cui l'operaio infortunato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti di espletare le sue normali mansioni, l’azienda esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l’operaio conserverà l’anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
Gli operai infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge.
Art. 40. - Regolamento di fabbrica.
La disciplina del lavoro sarà regolata oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno (Regolamento di fabbrica), che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutti gli operai. Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga ed in contrasto con gli articoli del presente contratto.
Art. 41. - Disciplina aziendale.
L’operaio in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere gli operai in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto ad ubbidire ed a rivolgersi in caso di necessità.
Art. 42. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravità e della loro recidività.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto e alle altre norme di cui all’art. 40 o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione saranno i seguenti:
a.) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino a 3 ore di normale retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino a 3 giorni di effettivo lavoro;
d) licenziamento ai sensi dell’art. 44.
Art. 43. - Ammonizione - Multa - Sospensione.
Normalmente l’ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva, la sospensione nei casi di recidiva di mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestono carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa incorre nei provvedimenti dell’ammonizione, della multa o della sospensione, l’operaio:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificarne il motivo, od abbandoni anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità a richiederla;
2) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, ne anticipi la cessazione;
3) che non esegue il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure li esegua con negligenza;
4) che arrechi, per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell’andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul posto in istato di ubriachezza, in tal caso l’operaio verrà inoltre allontanato;
9) che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempre che il litigio assuma carattere di rissa;
10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, sempre che si tratti dì lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza:
[…]
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell’azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all’igiene, alla disciplina, sempre che gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione alla entità o alla gravità o alla abituale recidività dell’infrazione.
[…]
Art. 44. - Licenziamento per cause disciplinari.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto, per le mancanze più gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi:
а) con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non della indennità di licenziamento:
1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
[…]
3) gravi offese verso i compagni di lavoro:
4) lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetto per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;
[…]
7) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;
6) senza preavviso e senza indennità di licenziamento:
[…]
2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell’azienda;
3) danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
[…]
5) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antiinfortunistici;
6) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda;
[…]
9) inosservanza del divieto di fumare (ove il regolamento della azienda prescrive il divieto di fumare);
10) insubordinazione grave verso i superiori.
[…]
Art. 45. - Tutela igienica dei lavoratori.
Per la tutela igienica dei lavoratori, le parti fanno riferimento alle norme di legge presenti e future.
Art. 46. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti considerano l’istruzione professionale come uno dei loro principali doveri e riconoscono la necessità di ilare ad essa il maggiore impulso come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione.
Art. 47. - Utensili di lavoro.
L’operaio riceverà dall'azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sarà responsabile degli utensili che gli verranno consegnati e dovrà essere messo in condizione di poterli conservare.
Qualora l’operaio dovesse usare utensili di sua proprietà per il disimpegno delle sue mansioni nella azienda riceverà una indennità da concordarsi direttamente fra le parti.
Art. 48. - Spogliatoi.
Nell’azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto.
Questo locale dovrà rimanere chiuso durante l’orario di lavoro.
Le aziende, ove esigenze tecniche ed ambientali lo permettano, metteranno a disposizione degli operai degli armadietti in cui gli operai stessi potranno conservare, chiusi con loro mezzi, gli effetti.
Art. 49. - Visite di inventario e visite personali.
[…]
Le visite personali devono essere effettuate da personale a ciò debitamente incaricato e saranno eseguite individualmente in forma appartata; per le donne, con l’intervento esclusivo di personale femminile.
Art. 52. - Indumenti di lavoro.
Le aziende sono tenute:
а) a fornire gratuitamente in uso (nell’ambito dello stabilimento) a tutti gli operai, indumenti di lavoro e di protezione prescritti dalla legge e quelli resi eventualmente obbligatori dalla stessa azienda;
b) a mettere a disposizione degli operai che lavorano nei piazzali, tele cerate di protezione dalla pioggia;
c) a mettere a disposizione degli operai addetti al lavagrano o che lavorano in locali particolarmente bagnati, zoccoli di legno.
Art. 53. - Indennità speciale.
Le parti, tenute presenti le particolari caratteristiche del settore convengono la istituzione di una indennità speciale annua […]