Tipologia: CCNL
Data firma: 5 febbraio 1991
Validità: 01.02.1991 - 31.08.1994
Parti: Assolaterizi, Assobeton e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea- Cgil
Settori: Edilizia, Laterizi, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

 Prologo
Premessa
Parte generale
Relazioni industriali e sistema di informazione su investimenti e occupazione
   A ) Relazioni industriali
   B) Sistema di informazioni su investimenti e occupazione
Parte prima
Regolamentazione comune agli impiegati e agli operai
Art. 1. - Assunzione
Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 3. - Periodo di prova
Art. 4. - Classificazione del personale
   Dichiarazione a verbale
   Norma transitoria
Art. 5. - Quadri
   Declaratoria
   Trattamento economico e normativo
   Responsabilità civile
   Iniziative di formazione
   Assistenza legale
   Svolgimento di fatto delle mansioni di quadro
   Dichiarazione comune
Art. 6. - Declaratorie e profili professionali
   Categoria A super
   Categoria A
   Categoria B 1
   Categoria B 2 (mansioni tassative)
   Categoria C S
   Categoria C 1
   Categoria C 2
   Categoria D 1
   Categoria D 2
   Categoria E 1
   Categoria E 2
   Categoria F
   Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
Art. 7. - Disciplina dell'apprendistato
   Dichiarazione a verbale
Art. 8. - Orario di lavoro
   Disposizioni particolari per l'industria dei laterizi
   Chiarimento a verbale
   Dichiarazione comune delle parti stipulanti
   Dichiarazioni programmatiche delle parti stipulanti
Art. 9. - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Art. 10. - Contratto a termine
Art. 11. - Festività abolite
Art. 12. - Riposo settimanale
Art. 13. - Giorni festivi
Art. 14. - Chiamata e richiamo alle armi
   Cooperazione internazionale
Art. 15. - Congedo matrimoniale
Art. 16. - Assenze
Art. 17. - Trattamento in caso di maternità
Art. 18. - Minimi contrattuali
   Disposizione transitoria
   Dichiarazione a verbale
Art. 19. - Aumenti periodici di anzianità
   Disposizioni particolari per i lavoratori in forza al 31.12.1979
Art. 20. - Determinazione delle quote orarie
Art. 21. - Indennità di contingenza
Art. 22. - Premio di produzione
   Chiarimento a verbale
Art. 23. - Tredicesima mensilità
Art. 24. - Risarcimento danni
Art. 25. - Trasferimenti
Art. 26. - Mensa
Art. 27. - Appalti
Art. 28. - Ambiente di lavoro - Visite mediche
   Norma transitoria
Art. 29. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
   Chiarimenti a verbale
   Dichiarazione a verbale
Art. 30. - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
   Nota a verbale
Art. 31. - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni
Art. 32. - Tutela tossicodipendenti e loro familiari
Art. 33. - Permessi
Art. 34. - Permessi ai lavoratori studenti
 Art. 35. - Permessi per cariche sindacali
   Dichiarazione a verbale
Art. 36. - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
Art. 37. - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive od a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali
   Nota a verbale
Art. 38. - Assemblee
Art. 39. - Affissioni
Art. 40. - Versamento contributi sindacali
Art. 41. - Fondo di solidarietà
Art. 42. - Consiglio di fabbrica
   Dichiarazione a verbale
Art. 43. - Relazioni sindacali
Art. 44. - Patronati
Art. 45. - Visite d'inventario e di controllo
Art. 46. - Regolamento interno di azienda
Art. 47. - Premio di fedeltà
   Norma particolare per il settore dei laterizi
Art. 48. - Inizio e cessazione del lavoro
Art. 49. - Doveri del lavoratore e disciplina aziendale
Art. 50. - Provvedimenti disciplinari
Art. 51. - Multe e sospensioni
Art. 52. - Licenziamento senza preavviso
Art. 53. - Trattamento di fine rapporto
   Chiarimento a verbale
Art. 53-bis. - Certificato di lavoro
Art. 54. - Indennità in caso di morte
Art. 55. - Accordi interconfederali
Art. 56. - Mansioni promiscue
Art. 57. - Reclami e controversie
Art. 58. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 59. - Abrogazione dei precedenti contratti
Art. 60. - Cessazione dell'attività aziendale
Art. 61. - Cessione o trasformazione dell'azienda
Art. 61 bis. - Esclusivo di stampa
Art. 62. - Decorrenza e durata
Parte seconda
Regolamentazione per le categorie operaie
 Art. 63. - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
   Chiarimento a verbale
Art. 64. - Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 65. - Lavoro a cottimo
 Art. 66. - Lavori speciali nell'industria dei laterizi
Art. 67. - Lavoro a turni
Art. 68. - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano nell'industria dei laterizi
Art. 69. - Passaggio di mansioni
Art. 70. - Interruzioni di lavoro
Art. 71. - Sospensione e riduzione di orario
Art. 72. - Recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 73. - Trasferta
Art. 74. - Trattamento economico nel caso di malattia e infortunio non sul lavoro
   Chiarimenti a verbale
Art. 75. - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 76. - Pagamento della retribuzione
Art. 77. - Trattamento economico in caso di festività
Art. 78. - Ferie
Art. 79. - Cumulo dell'anzianità di servizio per i lavoratori stagionali
Norma particolare per il settore dei laterizi
Art. 80. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 81 - Abiti da lavoro
Parte terza
Regolamentazione per le categorie impiegatizie
Art. 82 - Mutamento di mansioni
Art. 83. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato
Art. 84. - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
   Nota a verbale
Art. 85. - Ferie
Art. 86. - Trasferta
Art. 87. - Pagamento della retribuzione
Art. 88. - Alloggio
Art. 89. - Indennità maneggio denaro
Art. 90. - Indennità per uso di mezzi di trasporto
Art. 91. - Trattamento economico in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 92. - Assistenza legale
Art. 93. - Previdenza
Art. 94. - Aspettativa
Art. 95. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni

Addì 5 febbraio 1991 tra l'Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi[…]; l'Assobeton[…]; con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana[…] e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili, Affini e del Legno – Feneal-Uil, aderente alla Uil[…]; la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - Filca-Cisl[…]; la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edili Industrie Affini ed Estrattive - Fillea Costruzioni e Legno - aderente alla Cgil[…].
Sulla base dell'ipotesi di accordo raggiunta il 5 febbraio 1991 è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di:
a) laterizi con o senza confezione di prefabbricati in laterizio;
b) manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.
La stesura completa del contratto e la siglatura degli articoli sono state concluse il 12 marzo 1991.


Premessa
[…]
3) Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono laterizi con o senza confezione di prefabbricati in laterizio, manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.

Parte generale
Relazioni industriali e sistema di informazione su investimenti e occupazione

A ) Relazioni industriali
Le parti, considerato anche quanto stabilito dagli accordi interconfederali 8.5.1986 e 25.1.1990, nonché dal protocollo del 6.7.1990, condividono l'opportunità di sviluppare ulteriormente le relazioni industriali valorizzando i reciproci rapporti al fine di migliorare la competitività delle imprese e le condizioni di lavoro dei dipendenti; pertanto esprimono la propria volontà di accrescere lo scambio di conoscenze sullo stato e le prospettive dei settori della produzione dei laterizi e dei manufatti in cemento.
In particolare, le parti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e di intervento, provvederanno a costituire una Commissione paritetica con funzione di Osservatorio dei settori.
Tale Commissione sarà composta da 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali e 3 in rappresentanza delle Organizzazioni Imprenditoriali, firmatarie, e si riunirà di norma semestralmente, al fine di predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche sulle seguenti tematiche:
- gli indirizzi di politica industriale e l'andamento generale del mercato e dei singoli comparti;
- le innovazioni tecnologiche, organizzative e di prodotto;
- l'andamento, le prospettive e l'evoluzione dell'occupazione all'interno dei settori, con particolare riferimento:
all'occupazione giovanile, in rapporto all'accordo inter-confederale sui contratti di formazione e lavoro;
all'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive in linea con le disposizioni legislative che dovessero essere emanate, nonché con quanto stabilito dalla legislazione in tema di parità uomo-donna; alle problematiche di inserimento dei lavoratori extracomunitari, dei portatori di handicap e degli invalidi del lavoro, con riferimento alle norme di legge che li riguardano;
- l'evoluzione della legislazione concernente l'attività produttiva e commerciale dei settori;
- le problematiche della formazione professionale con la possibilità di individuare azioni di indirizzo e di sensibilizzazione nei confronti degli organi preposti alla formazione professionale, al fine di una eventuale elaborazione di programmi specifici;
- l'andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica, anche in relazione alla internazionalizzazione dei mercati, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale;
- le tematiche della sicurezza e dell'ambiente anche in riferimento ai rapporti con le Istituzioni;
- i problemi dell'approvvigionamento della materia prima con riferimento alle norme di legge in materia estrattiva ed alla loro applicazione in sede amministrativa;
- la possibilità - tenuto conto dei rispettivi interessi relativi alle prospettive di andamento della previdenza obbligatoria e del regime contributivo - di realizzazione di sistemi di previdenza integrativa anche alla luce della riforma del sistema pensionistico.
Le valutazioni della Commissione sono formulate all'unanimità; la partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita.
Per l'attività della Commissione saranno utilizzati i dati forniti dalle parti o provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo, con modalità da definire.
Con riferimento alle risultanze dei lavori della Commissione potranno essere presentate agli organi pubblici competenti eventuali proposte di interesse del settore sulle quali vi sia il consenso di tutte le parti firmatarie del presente contratto.
Qualora, sulla base dell'esame congiunto, emergano problematiche particolari che interessano aree interregionali, caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende dei due settori, dette problematiche formeranno oggetto di esame specifico tra le parti in sede nazionale.
B) Sistema di informazioni su investimenti e occupazione
Alla luce delle premesse di cui al punto precedente e nel rispetto dei principi ivi indicati, si conviene di articolare il sistema di informazioni nel modo seguente:
1)Livello nazionale: le Associazioni Nazionali stipulanti forniranno annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, alla Feneal - Filca - Fillea, informazioni aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti:
a) aspetti della congiuntura;
b) prospettive produttive;
c) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;
d) programmi di investimento relativi a significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti;
e) prevedibili implicazioni sull'occupazione per i punti b), c) e d), nonché sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
f) l'andamento dell'occupazione complessiva con specifico riferimento a quella giovanile e femminile nonché a quella degli immigrati extracomunitari;
g) l'andamento delle condizioni di lavoro nel settore;
h) l'evoluzione degli indirizzi di politica ambientale con particolare riferimento all'approvvigionamento delle materie prime ed ai relativi riflessi sulle attività di cava e produttive;
i) l'andamento degli investimenti per risparmio energetico e per la tutela ambientale;
l) i consumi energetici.
2)Livello regionale: le Associazioni Nazionali stipulanti e le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti forniranno annualmente di norma non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui al punto 1), in sede regionale, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni distinte per i due settori cui si applica il presente contratto riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti con le prevedibili implicazioni sulla occupazione e sulla qualificazione professionale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) implicazioni, interessanti le attività produttive, derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione degli inerti.
In assenza delle strutture regionali competenti, le informative di cui sopra saranno fornite dalle rispettive Associazioni Nazionali di categoria.
3)Livello territoriale : le Associazioni territoriali degli industriali forniranno annualmente alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, non oltre il secondo quadrimestre, informazioni globali distinte per i due settori cui si applica il presente contratto, riferite alle proprie Aziende associate riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti anche per le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) implicazioni interessanti le attività produttive, derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione degli inerti.
Per le aree territoriali nelle quali vi siano meno di 5 stabilimenti di laterizi o di manufatti di cemento, le competenti Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, in sede regionale, individueranno congiuntamente le aggregazioni interprovinciali e le sedi ove dovrà essere svolta la relativa procedura di informazione di cui al punto 3) del presente articolo.
4)Livello di gruppo: i gruppi industriali - intendendo per «gruppo» un'azienda di particolare importanza nell'ambito del settore, articolata in più stabilimenti distribuiti in diverse aree, del territorio nazionale - forniranno annualmente alla Feneal - Filca - Fillea, su richiesta della stessa, nel corso di un apposito incontro convocato dall'Associazione Nazionale del settore cui il gruppo appartiene, informazioni previsionali e globali riguardanti:
a) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti;
b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro ed alla occupazione;
c) decentramento, in via permanente, di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dell'azienda;
d) distribuzione del personale per categoria e per sesso, andamento complessivo degli orari di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e straordinaria;
e) progetti e iniziative tesi al risparmio energetico;
f) implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche normative regionali riguardanti l'attività estrattiva.
Nel corso dell'incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sui processi di mobilità interna, sulle prospettive produttive, sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le informazioni previsionali di cui sopra potranno essere fornite su richiesta, ai C.d.F. per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.
5)Livello aziendale: le direzioni degli stabilimenti che occupano oltre 75 dipendenti forniranno annualmente al C.d.F., su richiesta dello stesso, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali riguardanti:
a) programmi di investimento che comportino significativi ampliamenti e trasformazioni degli insediamenti esistenti e nuovi insediamenti e loro localizzazione;
b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro e alla occupazione;
c) decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dello stabilimento;
d) progetti ed iniziative tesi al risparmio energetico;
e) implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche normative regionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva ed ai relativi riflessi sulle attività di cava e produzione.
Nel corso dell'incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sull'ambiente di lavoro.

Parte prima
Regolamentazione comune agli impiegati e agli operai
Art. 1. - Assunzione

[…]
Il lavoratore prima dell'assunzione può essere sottoposto a visita medica.

Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni delle leggi in vigore.

Art. 4. - Classificazione del personale
Dichiarazione a verbale
Le parti - anche in relazione al prevedibile progresso tecnologico e allo sviluppo della automazione - riconoscono la necessità di valorizzare la formazione professionale come mezzo essenziale per affinare e perfezionare le capacità tecniche dei lavoratori al fine di un loro migliore rendimento e del conseguente aumento di produttività. Esse pertanto convengono sulla opportunità che, nel quadro della legislazione vigente, vengano poste in essere misure atte a sviluppare la formazione professionale attraverso collegamenti con le scuole ed istituti professionali esistenti.
Norma transitoria
La nuova categoria CS decorrerà dal 1 maggio 1991.

Art. 6. - Declaratorie e profili professionali
[…]
Categoria B 2 (mansioni tassative)
1) Lavoratori che organizzano e sovraintendono alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, coordinando, con eventuale apporto esecutivo diretto, il lavoro del personale addetto.
2) Lavoratori preposti all'attività di montaggio di manufatti prefabbricati pesanti che, in condizioni di specifica autonomia esecutiva ed in base alle direttive generali del proprio superiore, con facoltà decisionale e responsabilità anche in ordine alla sicurezza, guidano e coordinano il lavoro di squadre composte di addetti al montaggio con apporto esecutivo diretto.
[…]
Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
Entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto collettivo nazionale di lavoro le parti firmatarie si impegnano a costituire una Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori, con lo scopo di esaminare l'evoluzione dei profili professionali in rapporto all'introduzione di nuove tecnologie e di riorganizzazioni produttive.
Un anno prima della scadenza contrattuale le parti si incontreranno a livello nazionale per un esame dei profili relativi alle nuove figure professionali individuate dalla Commissione tecnica, verificando l'opportunità, in relazione alla loro valenza generale o settoriale, di un loro inserimento nei livelli del futuro contratto nazionale di lavoro.

Art. 7. - Disciplina dell'apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di legge ed in particolare alla legge n. 56/1987, alla legge 19 gennaio 1955 n. 25, modificata con legge 8 luglio 1956 n. 706 e con legge 2 aprile 1968 n. 424 ed al relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956 n. 1668, salvo quanto disposto nei commi seguenti.
[…]

Art. 8. - Orario di lavoro
1) La durata massima dell'orario normale di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni. Le deroghe ed eccezioni sono quelle previste dal R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 e dal relativo regolamento.
[…]
In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggiore utilizzazione degli impianti l'azienda e il C.d.F. potranno concordare particolari forme di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, comportanti Io scorrimento dei giorni di riposo.
[…]
5) Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili od occasionali.
6) Al di fuori dei casi giustificati da ragioni obiettive, indifferibili od occasionali, il ricorso al lavoro supplementare e straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione ed il Consiglio di Fabbrica.
[…]
8) E' ammesso, osservando le norme di legge, il superamento dell'orario contrattuale individuale di lavoro - dietro corresponsione di una maggiorazione del 27% computata su paga base e contingenza - fino ad un massimo di 1 ora al giorno per i lavori preparatori e complementari, come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.
9) Su richiesta del C.d.F. l'azienda, a scopo informativo, fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro supplementare e/o straordinario effettuato ai sensi dei punti 5), 6) e 11) del presente articolo.
[…]
11)Per l'effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, carico e scarico e pulizia, è data facoltà all'azienda di superare l'orario normale contrattuale giornaliero e settimanale anche mediante prestazioni lavorative nella giornata di sabato.
12)Regimi diversi dell'orario di lavoro settimanale di cui al punto 2 potranno essere realizzati al fine di corrispondere a specifiche esigenze produttive (quali, ad esempio, commesse per le quali è richiesto un termine di consegna predeterminato, esigenze di mercato legate a situazioni di punta).
Con riferimento a quanto sopra, le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro - entro i limiti dell'orario di legge - nei periodi di maggiore intensità produttiva ai quali corrisponderanno nell'arco temporale annuo, equivalenti prestazioni lavorative settimanali inferiori all'orario contrattuale nei periodi di minore intensità produttiva.
L'effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo normale, fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regime di flessibilità, siano superate le 45 ore settimanali effettivamente prestate.
In tal caso per le ore di lavoro prestate oltre le 40 settimanali sarà corrisposta una maggiorazione del 10% del minimo tabellare e indennità di contingenza erogata nel mese in cui dette ore vengono prestate.
Nei suddetti casi la Direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà al Consiglio di Fabbrica le necessità obiettive che giustificano il ricorso ad un regime di orario articolato su un arco plurisettimanale. Nel corso di tale incontro si valuteranno le implicazioni organizzative e si definiranno le modalità di attuazione dei suddetti orari e dei relativi recuperi.
[…]
Disposizioni particolari per l'industria dei laterizi
1) Nel caso in cui l'orario settimanale contrattuale di lavoro sia distribuito su 5 giorni, al fine di contenere i consumi energetici, è prevista la facoltà di far scorrere la seconda giornata non lavorata nell'arco della settimana per i lavoratori addetti alle seguenti lavorazioni:
- addetti alla mattoniera;
- addetti alle operazioni meccanizzate (impilatrici-disimpilatrici) di trasferimento del prodotto verde dalla mattoniera agli essiccatoi, del prodotto secco dagli essiccatoi al forno e del prodotto cotto dal forno allo stoccaggio.
Le modalità attuative saranno preventivamente portate a conoscenza del Consiglio di Fabbrica.
2) Per un periodo di 4 mesi all'anno per le aziende stagionali l'orario può essere prolungato ai sensi di legge. In tal caso resta convenuto che le ore prestate oltre le 40 e fino alle 54 settimanali saranno retribuite con la retribuzione maggiorata del 27 per cento calcolato sul minimo mensile tabellare e contingenza e, per i cottimisti, sul minimo di cottimo.
La possibilità di prorogare fino a 60 ore l'orario settimanale per gli stessi 4 mesi sarà convenuta con accordi aziendali che ne fisseranno anche la maggiorazione che non potrà essere inferiore a quella prevista per il lavoro straordinario (30%).
[…]
Chiarimento a verbale
Per aziende stagionali si intendono quelle i cui impianti non consentono la produzione del crudo per oltre 9 mesi.

Art. 17. - Trattamento in caso di maternità
Per il trattamento in caso di maternità si fa riferimento alle norme di legge in vigore.

Art. 27. - Appalti
Sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione che siano tali da consentire la normale utilizzazione, per omogenee specializzazioni, delle prestazioni lavorative giornaliere di uno o più lavoratori, ad eccezione di quelli che necessariamente devono essere svolti da personale esterno e/o al di fuori dei normali turni di lavoro.
I contratti di appalto per la manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione, esclusa dalla possibilità di appalto ai sensi del presente comma, in corso alla data di entrata in vigore del precedente contratto restano validi fino alla data della loro scadenza che sarà comunicata al Consiglio di Fabbrica.
L'azienda appaltante deve richiedere all'azienda appaltatrice il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartiene l'azienda appaltatrice stessa, nonché delle norme assicurative, previdenziali ed antinfortunistiche. L'adempimento di quanto sopra comporterà la stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto.
Fermo restando quanto stabilito dal 1° comma, ai fini dell'applicazione della presente normativa e di quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1960 n. 1369, le aziende comunicheranno al C.d.F. i lavori che, ai sensi della precisata legge, sono affidati in appalto e la denominazione dell'impresa appaltatrice.

Art. 28. - Ambiente di lavoro - Visite mediche
Le parti, nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e di sicurezza del lavoro, esamineranno, nell'ambito degli incontri previsti dal punto A) della parte generale (relazioni industriali) del CCNL, le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per i settori dei laterizi e manufatti in cemento che venissero avanzate in Italia o nell'ambito della CEE. Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi, anche con particolare riferimento alle cave. Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle Autorità locali.
Inoltre, per quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate alle parti nazionali nell'ambito degli incontri citati nel comma precedente per attivare le indicazioni ed i suggerimenti di tale livello e per acquisire sui temi specifici indicazioni che possano essere utilizzate quale base di supporto nel confronto con le Istituzioni.
Le Aziende forniranno altresì al C.d.F. informazioni sulla qualità, le quantità e le modalità di smaltimento degli eventuali rifiuti industriali delle proprie unità produttive.
Le parti convengono sulla necessità di evitare correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 4, ultimo comma e dall'art. 24, paragr. 14 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 « Istituzione del servizio sanitario nazionale ». Nelle more dell'attuazione di quanto disposto nei citati articoli, e quindi in attesa dell'emanazione del Testo Unico in materia di sicurezza del lavoro, le parti stesse convengono di far riferimento al documento allegato.
In conformità ed in applicazione ai criteri di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il Consiglio di Fabbrica ha diritto di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
Per l'attuazione di quanto sopra, la Direzione aziendale e il Consiglio di Fabbrica prenderanno gli opportuni accordi, secondo le procedure e modalità di cui ai commi successivi.
Il Consiglio di Fabbrica concorda con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle unità sanitarie locali o ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. Le eventuali spese, se dovute, e purché l'Ente sia congiuntamente designato, saranno a carico dell'azienda.
Ai fini dei controlli e delle iniziative di miglioramento di competenza del C.d.F. ai sensi dell'art. 9 della legge 300/1970 un rappresentante del C.d.F. stesso può presenziare alle rilevazioni di cui al comma precedente, nonché alla trascrizione dei risultati nei registri dei dati ambientali e biostatistici.
Effettuate le prime rilevazioni dei fattori di nocività e di insalubrità, le successive eventuali saranno effettuate in dipendenza di obiettive alterazioni dell'ambiente di lavoro o di modifiche strutturali significative dell'impianto che le rendessero necessarie ai fini della tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori. Anche in tale ipotesi, la scelta dell'Ente di diritto pubblico specializzato nel campo specifico cui la rilevazione attiene sarà effettuata di comune accordo tra Direzione aziendale e Consiglio di Fabbrica.
I risultati delle rilevazioni ambientali, come sopra concordate, fermo restando quanto previsto dall'art. 2105 c.c., vengono annotati in un apposito registro dei dati ambientali conservato a cura dell'azienda e tenuto a disposizione del Consiglio di Fabbrica per la consultazione.
I risultati delle rilevazioni di cui sopra, nonché quanto trascritto sui registri aziendali degli infortuni e dei dati bio-statistici di cui ai commi seguenti, nonché i dati statistici evidenziabili dalle visite mediche, su richiesta del C.d.F., formeranno oggetto di esame congiunto nel corso di appositi incontri con la Direzione aziendale.
Il personale degli Istituti che effettua le ricerche è tenuto al segreto professionale sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui viene a conoscenza.
In occasione dell'incontro di informativa di Gruppo a livello nazionale, le parti esamineranno i risultati degli accertamenti ambientali svolti nelle diverse unità produttive anche al fine di valutare la possibilità di pervenire ad una armonizzazione dei criteri seguiti in detti accertamenti.
Le aziende cureranno che nell'ambito delle unità produttive, ivi comprese le cave, i lavoratori siano edotti dei rischi specifici cui sono esposti e siano informati con iniziative adeguate sulle norme di sicurezza e sui mezzi di protezione individuale da adottare ai sensi dei provvedimenti legislativi per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nonché del D.P.R. 9 aprile 1957 n. 729 recante norme di polizia delle miniere e delle cave.
In caso di innovazioni tecnologiche che comportino l'impiego di nuove sostanze suscettibili d'esporre a rischio i lavoratori le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti, dando preventiva informazione al C.d.F. delle sostanze stesse dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di prevenzione che l'azienda intende adottare.
Oltre al registro infortuni, il cui obbligo è sancito dall'art. 403 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, viene istituito il registro dei "dati biostatistici"; in tale registro a cura dell'azienda, sono annotate per reparto e, in forma anonima per addetto, le assenze per malattia, per infortunio o malattia professionale e sarà conservato a cura della Direzione aziendale e tenuto a disposizione del Consiglio di Fabbrica per la consultazione.
E' istituito il "libretto personale sanitario e di rischio".
In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche ed eventuali esami clinici richiesti dalla legge, nonché i dati relativi alle malattie, agli infortuni ed alle malattie professionali.
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge, nonché a quelle altre che si rendessero obiettivamente necessarie a seguito di risultati delle indagini sull'ambiente di lavoro effettuate secondo la procedura e le modalità previste dai commi 6° e 7° del presente articolo, che individuino oggettive situazioni di particolare nocività.
Le caratteristiche del registro dei dati ambientali, dei dati biostatistici e del libretto sanitario e di rischio, ai sensi dell'art. 22 del CCNL 29 aprile 1976, sono state definite dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, con accordo del 20 aprile 1978.
I medesimi saranno adeguati a quanto verrà stabilito dal Servizio Sanitario Nazionale in attuazione dell'art. 27 della legge 833/1978.
Norma transitoria
Le parti stipulanti si incontreranno entro sei mesi dalla data di decorrenza del presente contratto per un esame dello stato di applicazione della legge n. 833 del 1978 in relazione agli strumenti concernenti la tutela della salute nell'ambiente di lavoro previsti dal presente articolo.

Art. 29. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale deve informare la direzione per i provvedimenti del caso.
Quando l'infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza e soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.

Art. 31. - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni
Per l'igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento al Regolamento Generale e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate.
In particolare, per quanto concerne l'approvvigionamento di acqua potabile, l'istituzione di bagni e docce, l'installazione di spogliatoi e la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica del lavoratore, si fa riferimento agli artt. 19, 25, 28 e 38 del Regolamento Generale per l'igiene del lavoro (D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303).
In particolare, per quanto concerne i lavoratori turnisti che prestano servizio in assenza di altro personale, le aziende valuteranno la possibilità di installare idonei sistemi di segnalazione e/o avviso al fine di garantire ai medesimi tempestiva assistenza in caso di necessità.

Art. 39. - Affissioni
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 42. - Consiglio di fabbrica
1) Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori congiuntamente firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive, al Consiglio di Fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori;
b) che nel Consiglio di Fabbrica, composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
2) Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di Fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali o di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all'uopo costituita nel suo ambito.
I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di 9 per le unità maggiori del settore laterizi e di 15 per le unità maggiori del settore manufatti in cemento - verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di Fabbrica, tramite le Organizzazioni sindacali provinciali.
Nell'esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di Fabbrica e/o da lavoratori interessati, in relazione alle materie in discussione.
3) Per l'espletamento dei propri compiti, il Consiglio di Fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l'unità produttiva alla data del 1 gennaio di ogni anno. Alle 2 ore si aggiungono ulteriori 15 minuti per dipendente con un massimo di incremento di 120 ore per unità produttiva.
[…]
Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell'ipotesi prevista al precedente punto 2.
[…]

Art. 43. - Relazioni sindacali
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la conflittualità, le parti assumono l'impegno, anche in relazione a quanto previsto dagli Accordi 22 gennaio 1983 e 25 gennaio 1990, di favorire, in caso di controversie collettive, l'esperimento di tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e Consiglio di Fabbrica. In particolare, qualora la controversia abbia ad oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali e di legge nonché l'informazione di cui alla parte generale del presente contratto, l'esame avverrà - a richiesta di una delle parti aziendali - con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.

Art. 46. - Regolamento interno di azienda
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto, e dovrà essere portato preventivamente a conoscenza del C.d.F.

Art. 49. - Doveri del lavoratore e disciplina aziendale
I lavoratori devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'azienda.
[…]
In particolare il lavoratore deve:
- osservare l'orario stabilito e i turni di servizio; […];
- eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, assumendone la responsabilità ed attenendosi scrupolosamente alle norme ed alle istruzioni avute;
- conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi alcuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti;
[…]
Il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente però la direzione dell'azienda.
Al lavoratore inoltre è fatto divieto di:
a) introdurre estranei, sotto qualsiasi pretesto, senza permesso della direzione;
b) manovrare, adoperare, mettere in moto macchine o motori che ad esso non siano stati espressamente affidati;
[…]

Art. 51. - Multe e sospensioni
L'azienda ha facoltà di applicare la multa o la sospensione al lavoratore che:
[…]
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza;
d) arrechi per negligenza danni ad attrezzature dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
e) non avverta il superiore diretto dei guasti o dell'irregolarità di funzionamento delle macchine a lui affidate o a cui è adibito;
f) sia trovato addormentato;
g) contravvenga al divieto di fumare laddove, per esigenze di sicurezza, questo esista e sia indicato con apposito cartello;
h) si trovi in stato di ubriachezza sul lavoro;
i) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto di lavoro e dei regolamenti interni o commetta mancanze che comportino violazioni alla disciplina e pregiudizi alla sicurezza ed all'igiene e che non siano passibili di licenziamento ai sensi dell'art. 52.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 52.- Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento senza preavviso può essere adottato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 50, nei confronti del lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina o alla diligenza nei lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
3) […] danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo nell'anno precedente ad almeno due sospensioni dal lavoro;
5) atti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e l'incolumità del personale o del pubblico;
[…]
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
[…]

Art. 55. - Accordi interconfederali
Tutti gli accordi interconfederali, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto, sempreché questo non disponga diversamente.

Art. 58. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
[…]
Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge e gli accordi interconfederali.

Parte seconda
Regolamentazione per le categorie operaie
Art. 63. - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo

[…]
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
[…]

Art. 64. - Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Ferme restando le norme di legge sull'orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, per i lavoratori discontinui l'orario normale di lavoro non dovrà superare le 50 ore settimanali.
[…]

Art. 66. - Lavori speciali nell'industria dei laterizi
In caso di lavori speciali eseguiti in condizioni di disagio, quali lo spurgo di canali e pozzi, l'ammantellamento od altri lavori effettuati in soggezione particolare di acqua, sarà corrisposta la percentuale di aumento del 20% sulla retribuzione globale di fatto e sulle tariffe di cottimo per i cottimisti.
Per i lavori di cui sopra, l'azienda dovrà munire i lavoratori di idonei mezzi protettivi (stivali di gomma, impermeabili, cappucci, ecc.).

Art. 67. - Lavoro a turni
La Direzione dell'azienda potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro, fermo restando che l'orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali e di 50 ore settimanali per gli addetti a lavori discontinui.
I lavoratori dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito; dovranno essere avvicendati nei turni onde evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o di domenica.
Con le maggiorazioni previste ai punti 2 e 3 (per il solo settore dei laterizi) dell'art. 63 si intende compensato il lavoro eseguito in regolari turni avvicendati nei giorni feriali e/o nelle ore notturne.
I turnisti addetti ai lavori a ciclo continuo non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dar loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario.
[…]
Per il settore dei laterizi le percentuali di maggiorazione assorbono, fino a concorrenza, ogni altro trattamento economico che venga corrisposto per l'esecuzione del lavoro a turni, salvo a mantenere, in alternativa, i riposi retribuiti nelle aziende dove questi sono già in atto.
Per il settore dei manufatti in calcestruzzo armato e non in cemento, in gesso e piastrelle ai lavoratori addetti a lavorazioni che si svolgono in turni avvicendati è concesso un intervallo di mezz'ora di riposo con decorrenza della retribuzione.

Art. 68. - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano nell'industria dei laterizi
Le condizioni per la fabbricazione dei mattoni a mano vengono definite con i lavoratori interessati assistiti dal Consiglio di Fabbrica; dovranno essere precisate le tariffe, specificando i singoli elementi che le compongono e le norme relative affinché il lavoro si svolga nelle migliori condizioni consentite dalle necessità tecniche e dalla tutela degli interessi delle parti, nel rispetto del presente contratto e della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di ogni altra legge sociale.

Art. 70. - Interruzioni di lavoro
[…]
I periodi di forzata interruzione del lavoro e retribuiti possono essere recuperati con le modalità di cui all'art. 72.

Art. 72. - Recupero delle ore di lavoro perdute
E' consentito il recupero, a regime normale, delle ore di sospensione di lavoro regolate dall'art. 70 nonché di quelle relative a sospensioni concordate fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro le 2 settimane susseguenti al periodo in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 81 - Abiti da lavoro
Agli operai non in prova e per i quali non si sia già provveduto per disposizioni di legge, verranno dati dall'azienda, gratuitamente, due indumenti da lavoro ogni anno.
L'azienda provvederà pure gratuitamente alla sostituzione, di anno in anno, degli indumenti usati.