Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1 ottobre 1959
Validità: 01.10.1959 - 30.09.1961
Parti: Associazione Generale Commercianti e Rappresentanti della provincia di Avellino e Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servigi Commerciali e Affini-Fisasca/Unione Sindacale Provinciale, Unione Italiana del Lavoro-Uil, Camera Confederale del Lavoro-Cgil
Settori: Commercio, Avellino

Sommario:

Titolo I
Art. 1
Titolo II
Titolo III

Classificazione del personale e retribuzione.
Titolo IV
Personale con mansioni non impiegatizie.
Titolo V
Tabella dell’apprendistato.
Misura del cottimo.
Riduzione comuni provincia.
Scala mobile - Indennità di contingenza.
Scatti di anzianità.
Diaria per missioni e trasferimenti.
Orario di lavoro.
Gratifica natalizia.
Vitto e alloggio.
Calo merci e perdita cottura.
Condizioni di miglior favore.
Decorrenza e durata.
Commissione paritetica.

Contratto collettivo integrativo per il personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Avellino, 1 ottobre 1959

L’anno 1959, il giorno 1 del mese di ottobre in Avellino, tra l’Associazione Generale Commercianti e Rappresentanti della provincia di Avellino […] e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servigi Commerciali e Affini (Fisasca) […], con l’assistenza dell’Unione Sindacale Provinciale […], l’Unione Italiana del Lavoro (Uil) […], la Camera Confederale del Lavoro aderente alla Cgil […], si è stipulato il presente contratto integrativo provinciale di lavoro che ha efficacia per tutto il territorio provinciale e che disciplina in maniera unitaria, per tutti i settori merceologici cui esso si applica, il rapporto di lavoro tra le aziende commerciali in genere ed il loro personale di ambo i sessi.
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento al Contratto Nazionale del Lavoro del 28 giugno 1958 e successive modificazioni. 

Titolo I
Art. 1

Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente da tutte le categorie di aziende commerciali della Provincia di Avellino, con esclusione delle seguenti:
panificatori, alberghi, pensioni, locande, case di cura, pubblici esercizi (caffè, bar pasticcerie) dipendenti stagionali da aziende esercenti il commercio all’ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, aziende grossiste di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici, alberghi diurni, aziende installatrici di impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento, spedizionieri.

Titolo V
Misura del cottimo.

Le ditte potranno adottare, per il personale non avente qualifica impiegatizia, le retribuzioni a cottimo.
[…]

Orario di lavoro.
Con riferimento agli artt. 29 e seguenti del Contratto Nazionale, la durata normale di lavoro è di otto ore giornaliere o di 48 settimanali di lavoro effettivo, giusta disposizioni legislativo e contrattuali vigenti in materia.
La durata normale di lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o dì custodia di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni è di 9 ore giornaliere o di 54 settimanali.
Anche la durata normale di lavoro per il personale addetto ai negozi, spacci e cooperative di generi alimentari, drogherie, pescherie, ortofrutticoli al dettaglio e latterie munite dì licenza di P.S. nonché macellerie e pollerie, viene fissata in 9 ore giornaliere o 54 settimanali per il Capoluogo e in 10 ore giornaliere o 60 settimanali per i Comuni della Provincia.

Vitto e alloggio.
In riferimento all’art. 113 del C.N. si conviene che qualora il lavoratore fruisca della corresponsione del vitto ed alloggio o del solo vitto o del solo alloggio […]
Il vitto dovrà essere composto di due pasti normali e di una prima colazione al giorno.
L'alloggio dovrà rispondere alle fondamentali norme igieniche-sanitarie.
La concessione del vitto e dell’alloggio e del solo vitto o del solo alloggio costituiscono parte integrante della retribuzione.

Commissione paritetica.
Si stabilisce la costituzione di una Commissione paritetica formata da tre rappresentanti dei datori di lavoro e di tre rappresentanti dei lavoratori da scegliersi, volta per volta, la quale dovrà risolvere in via preventiva tutte le questioni di interpretazione delle norme contenute nel presente contratto che sorgeranno eventualmente nel corso dell’applicazione del contratto stesso.