Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 19 febbraio 1959
Validità: 01.02.1959 - 31.01.1961
Parti: Unione Napoletana Autonoma Esercenti Macellai-Associazione Commercianti Rappresentanti la Provincia di Napoli e Sindacato Dipendenti Macellerie ed Affini-Cisnal Unione di Napoli
Settori: Commercio, Macellerie, Napoli

Sommario:

Art. 1. - Categoria e minimi di paga.
Art. 2. - Classificazione del personale.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Salario.
Art. 5. - Riposo settimanale.
Art. 6. - Riferimento.
Art. 7. - Commissione paritetica.
Art. 8. - Cassa mutua.
Art. 9. - Decorrenza e durata.
Art. 10.
Tabelle delle categorie del personale non impiegatizio e minimi di retribuzione settimanale.
Tabella esplicativa delle retribuzioni riportate nel contratto.

Accordo collettivo integrativo per il personale non impiegatizio dipendente dalle macellerie, rivendite di pollame e selvaggina della provincia di Napoli, 19 febbraio 1959

L’anno millenovecentocinquantanove, il giorno diciannove (19) di febbraio in Napoli, tra l’Unione Napoletana Autonoma Esercenti Macellai […], aderente alla Associazione Commercianti Rappresentanti la Provincia di Napoli […], e il Sindacato Dipendenti Macellerie ed Affini […], aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Nazionali (Cisnal) Unione di Napoli […], si stabilisce, in esecuzione del Contratto Collettivo nazionale del 23 ottobre 1950, e dell’accordo nazionale 5 dicembre 1955, per i dipendenti da aziende commerciali, di procedere al presente accordo per i dipendenti non impiegati nei negozi di macelleria, rivendite frattaglie fresche, rivendite di pollame e selvaggina, spacci di carne, per stabilire le qualifiche e i minimi di paga e quant’altro non regolato dai citati accordi.

Art. 3. - Orario di lavoro.
Il lavoro del personale dovrà essere prestato nell’orario normale di apertura degli spacci.
L’orario normale di lavoro sarà, per il personale a lavoro continuo, di otto ore; per il personale a lavoro discontinuo o di attesa, e per il personale di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, sarà di ore 9 giornaliere.

Art. 4. - Salario.
Il salario minimo indicato nella tabella, per i banconieri e aiuti e uomini di fatica e garzoni, è stabilito per dieci ore giornaliere di presenza, comprensive di otto ore di lavoro normale più un’ora di lavoro straordinario, retribuito in contanti con la maggiorazione e di un’ora di riposo per la consumazione dei pasti.

Art. 5. - Riposo settimanale.
Il giorno di riposo settimanale cadrà in quello del lunedì, sino a quando perdurerà la disposizione prefettizia della chiusura delle macellerie di detta giornata.

Art. 6. - Riferimento.
Per quanto non regolato dal presente contratto, valgono le norme del contratto nazionale del 23 ottobre 1950 e successive modificazioni, anche per quanto riflette il funzionamento della Commissione paritetica.

Art. 7. - Commissione paritetica.
È costituita una Commissione Paritetica formata dai rappresentanti delle due Organizzazioni sindacali stipulanti, aventi funzioni di dirimere in via conciliativa tutte le controversie per l’applicazione dei contratti di lavoro. Il tentativo di conciliazione in sede sindacale, è obbligatorio, ed ogni azione giudiziaria non potrà essere proposta se non dopo un mese dalla denunzia sindacale.

Tabelle delle categorie del personale non impiegatizio e minimi di retribuzione settimanale.
[…]
Il personale banconieri e aiuto e uomini di fatica e garzoni, si obbligano altresì a provvedere al riassetto dei banchi ed alla pulizia di essi col compenso già innanzi calcolato con la maggiorazione, dopo la cessazione dell’attività dell’esercizio e dopo l’orario di lavoro.