Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1960
Parti: Associazione dei Commercianti della provincia di Salerno e Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Camera Confederale del Lavoro, Camera Sindacale-Uil
Settori: Commercio, Salerno

Sommario:

Premessa
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Tabelle salari

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Salerno, 30 settembre 1959

Addì 30 del mese di settembre 1959, in Salerno, tra l’Associazione dei Commercianti della provincia di Salerno […], e l’Unione Sindacale Provinciale della Cisl […], la Camera Confederale del Lavoro […], la Camera Sindacale della Uil […], si è stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro integrativo provinciale, da valere in tutto il territorio della provincia di Salerno, al Contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato in Roma il 28 giugno 1958, per i dipendenti delle Aziende commerciali.
Premesso che con il presente contratto si è proceduto anche al conglobamento delle retribuzioni, ivi compreso i sei punti i contingenza scattati tra il novembre 1955 e il dicembre 1956 e della indennità di caro-pane come stabilita dalla legge, le parti, in riferimento agli articoli 1 e 124 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, hanno concordato quanto segue:

Art. 1.
La composizione numerica di cui all’art. 7 del Contratto collettivo di lavoro del 28 giugno 1958 resta stabilita con seguente rapporto numerico:
un commesso; due aiuti commessi.

Art. 3.
La determinazione della durata dell’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro è quella risultante dall’art. 32 del sopra citato Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 4.
La durata dell’orario di lavoro per gli addetti al lavoro discontinuo, o di semplice attesa o custodia di cui all’art. 35 del più volte citato Contratto collettivo nazionale di lavoro viene stabilita in nove ore giornaliere.

Art. 8.
Per la coabitazione, il vitto e l’alloggio, le parti stipulanti si riportano integralmente all’art. 113 del Contratto Collettivo nazionale di lavoro.

Art. 9.
In base all’art. 120 del Contratto collettivo nazionale di lavoro le parti sono d’accordo di costituire, entro un mese dall’entrata in vigore del presente contratto, la Commissione paritetica.

Art. 12.
Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si riportano a tutti gli effetti alle norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende commerciali stipulato in Roma il 28 giugno 1958.