Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 29 settembre 1959
Validità: 01.11.1959 - 31.12.1960
Parti: Sindacati Provinciali: Alimentaristi all’ingrosso; Alimentaristi al dettaglio; Droghieri; Dettaglianti Ortofrutticoli; Profumieri e Articoli da Regalo; Commercianti Ferro e Rottami; Commercianti Prodotti per l’Agricoltura; Commercianti Pelletterie; Commercianti Macchine utensili e attrezzi agricoli; Commercianti Giocattoli; Commercianti Orafi, Argentieri, Orologiai; Commercianti Articoli Casalinghi; Commercianti Mercerie Ingrosso; Commercianti Materiale Elettrico; Commercianti Tessili Abbigliamento Ingrosso; Commercianti Legnami; Commercianti Cartolibrai; Commercianti Auto-motocicli; Commercianti Cereali Legumi e Foraggi; Esercenti Macellerie; Pollivendoli; Commercianti all’ingrosso e di esportazione Prodotti Ortofrutticoli (esclusi i lavoratori stagionali); Esercenti Latterie non munite di Licenza di P.S.; Commercianti Vini al dettaglio (non muniti di licenza di P.S.); Commercianti Grossisti Olii; Commercianti Fiori, Piante e Affini; Mediatori, Commercianti Tessili e Abbigliamento al dettaglio, Commercianti Radio T.V., Commercianti in Calzature - Federazione dei Commercianti della Provincia di Bari e Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio-Cisl/Unione Sindacale Provinciale di Bari, Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio-Cgil/Camera Confederale del Lavoro, Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio- Uil/Camera Sindacale Provinciale Uil di Bari, Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio-Cisnal
Settori: Commercio, Bari

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3
Art. 4. - Interruzione dell’orario giornaliero.
Art. 5. - Lavoro discontinuo.
Art. 6. - Coabitazione, vitto e alloggio.
Art. 7. - Diarie per le missioni e trasferimenti.
Art. 8. - Ciclo di apertura e chiusura negozi e spacci.
Art. 9. - Commissione paritetica.
Art. 10. - Riferimento a leggi e contratti nazionali.
Art. 11. - Condizioni di miglior favore.
Art. 12. - Decorrenza e durata.

Accordo collettivo integrativo del CCNL 28 giugno 1958, per il personale dipendente dalle aziende commerciali della provincia di Bari, 29 settembre 1959

L’anno 1959 il giorno 29 del mese di settembre, in Bari presso la Federazione Provinciale dei Commercianti, tra i Sindacati Provinciali: Alimentaristi all’ingrosso; Alimentaristi al dettaglio; Droghieri; Dettaglianti Ortofrutticoli; Profumieri e Articoli da Regalo; Commercianti Ferro e Rottami; Commercianti Prodotti per l’Agricoltura; Commercianti Pelletterie; Commercianti Macchine utensili e attrezzi agricoli; Commercianti Giocattoli; Commercianti Orafi, Argentieri, Orologiai; Commercianti Articoli Casalinghi; Commercianti Mercerie Ingrosso; Commercianti Materiale Elettrico; Commercianti Tessili Abbigliamento Ingrosso; Commercianti Legnami; Commercianti Cartolibrai; Commercianti Auto-motocicli; Commercianti Cereali Legumi e Foraggi; Esercenti Macellerie; Pollivendoli; Commercianti all’ingrosso e di esportazione Prodotti Ortofrutticoli (esclusi i lavoratori stagionali); Esercenti Latterie non munite di Licenza di P.S.; Commercianti Vini al dettaglio (non muniti di licenza di P.S.); Commercianti Grossisti Olii; Commercianti Fiori, Piante e Affini; Mediatori […], Commercianti Tessili e Abbigliamento al dettaglio […], Commercianti Radio T.V. […], Commercianti in Calzature […], assistiti da […] Federazione dei Commercianti della Provincia di Bari, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio aderente alla Cisl […], assistiti da […] Unione Sindacale Provinciale di Bari […], la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio aderente alla Cgil […], assistiti da […] Camera Confederale del Lavoro […], il Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio aderente alla Uil [...], assistiti da […] Camera Sindacale Provinciale Uil di Bari, il Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio aderente alla Cisnal […], si è stipulato il nuovo Accordo Integrativo Provinciale al CCNL per il personale dipendente dalle Aziende Commerciali, stipulato in Roma il 28 giugno 1958, valevole per tutto il territorio della Provincia di Bari.

Art. 3
Per il personale di banco di negozi dell’alimentazione generale, i minimi di paga di cui sopra s’intendono riferiti a ore 9 lavorative.

Art. 4. - Interruzione dell’orario giornaliero.
In relazione all’art. 32 del Contratto Nazionale si stabilisce che, fermi i limiti di durata massima dell’orario di lavoro, il periodo di interruzione giornaliera resta fissato in due ore durante la stagione invernale e in tre ore e mezza durante la stagione estiva. Per la data di passaggio dalla stagione invernale alla stagione estiva si fa riferimento all’orario di apertura e chiusura dei negozi nella Provincia.

Art. 5. - Lavoro discontinuo.
In relazione all’art. 35 del Contratto Nazionale la durata normale del lavoro per il personale discontinuo o di semplice attesa o di custodia di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, è di ore giornaliere 10 e di 60 settimanali.

Art. 8. - Ciclo di apertura e chiusura negozi e spacci.
Le Organizzazioni Sindacali stipulanti si impegnano di regolare l'orario di apertura e chiusura pei negozi e spacci, attraverso proposte da farsi all’Autorità Prefettizia.

Art. 9. - Commissione paritetica.
Le parti prendono impegno di costituire con separato atto, la Commissione Provinciale Paritetica avente funzione di dirimere tutte le controversie in, prima istanza per l’applicazione delle leggi sul lavoro e dei contratti di lavoro.
Si impegnano altresì affinché tutte le controversie sindacali vengano portate davanti alla suddetta Commissione di conciliazione e non oltre quindici giorni dalla data delle varie denuncie per esperire il tentativo di componimento amichevole.

Art. 10. - Riferimento a leggi e contratti nazionali.
Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto integrativo, le parti fanno riferimento alle norme e disposizioni del Contratto Nazionale per i dipendenti di aziende commerciali, stipulato il 28 giugno 1958 in Roma, ed a tutte le disposizioni in vigore.