Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1° agosto 1959
Validità: 01.08.1959 - 30.06.1960
Parti: Associazione dei commercianti della provincia di Brindisi e Federazione Lavoratori del Commercio-Cisl, Federazione Lavoratori del Commercio-Cgil
Settori: Commercio, Brindisi

Sommario:

Art. 1. - Minimi di retribuzione.
Art. 2. - Misura del cottimo.
Art. 3. - Retribuzione degli apprendisti.
Art. 4. - Retribuzione delle paghe conglobate per i comuni della provincia.
Art. 5. - Scala mobile e indennità di contingenza.
Art. 6. - Indennità caropane.
Art. 7. - Interruzione orario di lavoro.
Art. 8. - Orario di lavoro per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa.
Art. 9. - Diarie per missioni e trasferimenti.
Art. 10. - Calo merci e perdite cottura.
Art. 11. - Vitto e alloggio.
Art. 12. - Commissione paritetica.
Art. 13. - Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari.
Art. 14. - Riferimento alle norme contrattuali e di legge.
Art. 15. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Brindisi, 1 agosto 1959

L’anno millenovecentocinquantanove, il giorno 1° agosto, in Brindisi, presso la sede dell’Associazione dei Commercianti, tra l’Associazione dei commercianti della provincia di Brindisi […], e la Federazione Lavoratori del Commercio della Cisl […], la Federazione Lavoratori del Commercio della Cgil […], si è stipulato il seguente contratto integrativo collettivo nazionale di lavoro da valere, a decorrere dal 1° agosto 1959, per il personale dipendente da aziende commerciali della Provincia di Brindisi, con esclusione dei dipendenti da aziende grossiste di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici, del personale operaio addetto esclusivamente alle aziende di installazione elettrica ed idraulica, del personale dipendente da alberghi diurni, del personale dipendente da case di cura, del personale dipendente da spedizionieri, viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende commerciali. 

Art. 2. - Misura del cottimo.
Le ditte potranno adottare, per il personale non avente qualifica impiegatizia, le retribuzioni a cottimo.
[…]

Art. 7. - Interruzione orario di lavoro.
La durata dell'interruzione dell’orario di lavoro giornaliero è legata agli orari di apertura e chiusura dei negozi previsti dalle disposizioni prefettizie. Essa non può essere, comunque, inferiore alle due ore giornaliere.

Art. 8. - Orario di lavoro per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa.
La durata normale di lavoro per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia, di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni è di 9 ore giornaliere o di 54 settimanali.

Art. 12. - Commissione paritetica.
Le parti convengono di costituire una Commissione Paritetica, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali interessate avente la funzione di derimere, in via conciliativa, tutte le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere per la mancata applicazione delle norme contrattuali.

Art. 14. - Riferimento alle norme contrattuali e di legge.
Per tutto quanto non contemplato nel presente Contratto Integrativo, si fa riferimento alle norme di legge vigenti e del CCNL del 28 giugno 1958 e successive modifiche.