Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.10.1959 - 30.09.1960
Parti: Unione Provinciale dei Commercianti e Cisl, Cgil, Uil e Cisnal
Settori: Commercio, Foggia

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Retribuzioni.
Art. 3. - Indennità di contingenza.
Art. 4. - Proporzione numerica fra aiuto-commessi e commessi.
Art. 5. - Interruzione dell’orario giornaliero.
Art. 6. - Lavoro discontinuo.
Art. 7. - Determinazione cali.
Art. 8. - Corresponsione vitto e alloggio.
Art. 9. - Diaria per missioni e trasferimenti.
Art. 10. - Misura del cottimo.
Art. 11. - Commissione paritetica.
Art. 12. - Decorrenza e durata dell’accordo.
Tabelle salariali

Accordo collettivo integrativo del CCNL 28 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Foggia, 1° ottobre 1959

Foggia, addì 1° ottobre 1959, presso l’Unione Provinciale dei Commercianti si è stipulato il seguente accordo integrativo provinciale al Contratto Nazionale di Lavoro del 28 giugno 1958 per il personale dipendente da aziende commerciali esercenti nella Provincia di Foggia.

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Il presente Contratto disciplina i rapporti di lavoro delle categorie elencate nell’art. 1 del succitato Contratto Nazionale, restando esclusi i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie: Alberghi, Pubblici Esercizi; Laboratori di Pasticceria; Panifìci; Grossisti prodotti farmaceutici e medicinali; Aziende installatrici di impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento; Aziende stagionali grossiste di prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

Art. 4. - Proporzione numerica fra aiuto-commessi e commessi.
In relazione al disposto dell’art. 7 del Contratto Nazionale, si conferma che nei negozi non è ammesso più di un aiuto-commesso per ogni commesso.
È considerato commesso ai fini di tale proporzione numerica anche il datore di lavoro od, in sua vece, un suo familiare quando normalmente compie le operazioni di vendita.
Per la S.p.A. Magazzini Standa, in considerazione della particolare struttura aziendale e dei sistemi di vendita, sono ammessi 3 aiuto commessi per ogni commesso.

Art. 5. - Interruzione dell’orario giornaliero.
In relazione all’art. 32 del Contratto Nazionale si stabilisce che fermo i limiti di durata massima dell’orario di lavoro, il periodo di interruzione dell’orario giornaliero di lavoro resta fissato in ore 1 e mezza durante la stagione invernale ed in 3 e mezza durante la stagione estiva.
Per la data di passaggio dalla stagione invernale alla stagione estiva, si fa riferimento agli orari di apertura e chiusura dei negozi disposti con Decreto Prefettizio.

Art. 6. - Lavoro discontinuo.
Ai sensi di quanto dispone l’art. 35 del CCNL si stabilisce che la durata normale di lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia è di ore 10 giornaliere e dì 60 ore settimanali.
Si considerano come lavoro discontinuo quelle prestazioni elencate nella tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, fra cui sono comprese le seguenti categorie: custode; guardiano notturno e diurno; portiere; fattorino; usciere; magazziniere; personale addetto ai trasporti di merce compresi i lavori di carico e scarico; commessi ed aiuto commessi di negozi esercenti in Comuni con meno di 50.000 abitanti.

Art. 11. - Commissione paritetica.
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 120 del CCNL le parti stipulanti convengono di costituire una Commissione Paritetica composta di tre rappresentanti dei datori di lavoro e di tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, avente funzione di dirimere in via conciliativa tutte le controversie per l’applicazione delle leggi sul lavoro e dei contratti di lavoro.