Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 1 aprile 1959
Validità: dal 01.01.1959
Parti: Associazione dei Commercianti della Provincia di Lecce e Fisasca-Cisl, Filcea-Cgil, Uidaca-Uil
Settori: Commercio, Lecce

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Tabella dei minimi mensili di retribuzione al lordo di R.M. e di ogni altra ritenuta di legge.
Art. 3. - Apprendistato.
Art. 4. - Interruzione orario giornaliero.
Art. 5. - Tariffe di cottimo.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Corresponsione vitto ed alloggio.
Art. 8. - Calo merci - Tare - Prezzo carta.
Art. 9. - Commissione paritetica.
Art. 10. - Riduzione delle paghe conglobate per i comuni della provincia.
Art. 11. - Decorrenza.
Art. 12. - Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari.

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Lecce, 1 aprile 1959

L’anno 1959 addì 1° aprile, in Lecce, presso la Sede dell’Associazione Provinciale dei Commercianti, tra l’Associazione dei Commercianti della Provincia di Lecce […], e la Federazione Italiana Sindacato Addetti Commercio e Affini Fisasca-Cisl […], la Federazione Italiana Lavoratori Commercio e Aggregati Filcea-Cgil […], la Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali e Affini - Uil […], si è stipulato il seguente accordo integrativo del contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per i dipendenti di aziende commerciali, valevole per la provincia di Lecce.
[…]

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Per la sfera di applicazione del presente contratto si fa espresso riferimento al contratto nazionale.

Art. 4. - Interruzione orario giornaliero.
La durata dell’interruzione dell’orario di lavoro non dovrà essere inferiore alle due ore giornaliere. 

Art. 6. - Orario di lavoro.
I minimi di retribuzione riportati nell’art. 2 si intendono riferiti ad un orario normale di 8 ore di lavoro giornaliere (48 settimanali) per tutto il personale impiegatizio ed operaio addetto al lavoro continuo.
Per il personale elencato nell’art. 35 del contratto nazionale e per gli addetti al lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni e aggiunte, l’orario di lavoro è fissato in 9 ore giornaliere o 54 settimanali.

Art. 9. - Commissione paritetica.
La Commissione Paritetica ha sede presso l’Associazione provinciale dei Commercianti.
La Commissione si riunirà su reclamo scritto e motivato da una delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto.