Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 10-12-13-25 settembre 1959
Validità: 01.12.1959 - 30.06.1960
Parti: Associazione Provinciale dei Commerciatiti e Rappresentanti e Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed affini-Fisasca/Usp-Cisl e Federazione Provinciale Filcea-Cgil e Sindacato Provinciale-Uilc-Uil e Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio-Fisnalc-Cisnal
Settori: Commercio, Taranto

Sommario:

Art. 1. - Trattamento economico. Qualifiche del personale e minimi di paga.
Art. 2. - Minimi di paga per gli apprendisti.
Art. 3. - Scala mobile, indennità di contingenza.
Art. 4. - Trattamento economico personale addetto al settore alimentare.
Art. 5. - Tariffa di cottimo.
Art. 6. - Riduzione per i minori.
Art. 7. - Riduzione nei Comuni della Provincia
Art. 8. - Diaria per missioni di durata superiore al mese e per viaggi abituali.
Art. 9. - Durata dell’orario di lavoro per gli addetti al lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Art. 10. - Corresponsione vitto e alloggio.
Art. 11. - Calo merci ed inventari.
Art. 12. - Costituzione commissione paritetica.
Art. 13. - Condizioni di miglior favore.
Art. 14. - Riferimento alle norme contrattuali e di legge.
Art. 15. - Decorrenza del contratto.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Taranto, 10-12-13-25 settembre 1959

L’anno millenovecentocinquantanove, il giorno dieci settembre in Taranto tra l’Associazione Provinciale dei Commerciatiti e Rappresentanti […], con l’intervento di una Commissione di datori di lavoro per le trattative contrattuali […] e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed affini (Fisasca) […], assistiti da […] Usp (Cisl) […]
L’anno millenovecentocinquantanove, il giorno dodici settembre in Taranto, tra l’Associazione Provinciale dei Commercianti e Rappresentanti […], con l'intervento di una Commissione di datori di lavoro per le trattative contrattuali […] e la Federazione Provinciale Filcea […], aderente alla Cgil […]
L’anno millenovecentocinquantanove, il giorno tredici settembre in Taranto, tra l’Associazione Provinciale dei Commercianti e Rappresentanti […], con l'intervento di una Commissione di datori di lavoro per le trattative contrattuali […] e il Sindacato Provinciale Uilc […] aderente alla Uil […]
L’anno millenovecentocinquantanove, il giorno venticinque settembre in Taranto, tra l’Associazione Provinciale dei Commercianti e Rappresentanti […], con l’intervento di una Commissione di datori di lavoro per le trattative contrattuali […] e il Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio aderente alla Fisnalc-Cisnal […]
Si è stipulato il presente Contratto Provinciale Integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato in Roma il 28 giugno 1958, da valere per il personale dipendente da Aziende Commerciali della provincia di Taranto; appartenenti ai settori e categorie di cui all’art. 1 del citato CCN di Lavoro.

Art. 4. - Trattamento economico personale addetto al settore alimentare.
Il trattamento economico di cui agli articoli 1 e 3 del presente contratto per il personale addetto ai negozi, spacci e cooperative esclusivamente di generi alimentari, drogherie, pescherie, ortofrutticoli al dettaglio; latterie non munite di licenza di P.S., macellerie e pollerie è commisurato sulla base di 9 ore giornaliere o 54 settimanali di lavoro sia normale che straordinario per il capoluogo e 10 ore giornaliere e 60 settimanali di lavoro sia normale che straordinario per i Comuni della Provincia.

Art. 9. - Durata dell’orario di lavoro per gli addetti al lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Con riferimento all’art. 35 del CCN di Lavoro, la durata normale di lavoro per il personale indicato nel citato articolo, addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia è di 9 ore giornaliere o 54 settimanali.

Art. 10. - Corresponsione vitto e alloggio.
In riferimento all’art. 113 del CCN di Lavoro, si conviene che qualora il lavoratore fruisca del vitto e alloggio o del solo vitto o del solo alloggio, […]
Il vitto dovrà essere composto di due pasti normali e di una prima colazione al giorno, l’alloggio dovrà corrispondere alle fondamentali norme igieniche e sanitarie.
La concessione del vitto e dell’alloggio o del solo vitto o del solo alloggio costituiscono parte integrante della retribuzione.

Art. 12. - Costituzione commissione paritetica.
In riferimento all’art. 120 del CCN di Lavoro, si intende costituita la Commissione paritetica formata da 4 componenti, di cui due in rappresentanza dei datori di lavoro e due in rappresentanza dei lavoratori.

Art. 14. - Riferimento alle norme contrattuali e di legge.
Per tutto quanto non contemplato nel presente Contratto Provinciale Integrativo, le parti fanno riferimento alle norme di legge vigenti e del CCN di Lavoro, del 28 giugno 1958 e successive modifiche.