Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.10.1959 - 31.12.1960
Parti: Associazione dei Commercianti della provincia di Cosenza e Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio-Camera Confederale del Lavoro Cgil, Fisasca-Unione Sindacale Provinciale Cisl, Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio-Camera Sindacale Provinciale Uil e Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio-Cisnal
Settori: Commercio, Cosenza

Sommario:

Sfera di applicazione
Art. 1. - Minimi di retribuzione.
Art. 2. - Indennità di contingenza.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Trattamento economico per il personale dei negozi del settore alimentazione.
Art. 5. - Rapporto numerico tra commessi e aiuto commessi.
Art. 6. - Cottimo.
Art. 7. - Trattamento di missione.
Art. 8. - Interruzione pomeridiana del lavoro.
Art. 9. - Vitto e alloggio.
Art. 10. - Riduzioni.
Art. 11. - Durata e decorrenza del contratto.
Art. 12.
Art. 13. - Controversie individuali.
Art. 14. - Controversie collettive.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti delle aziende commerciali della provincia di Cosenza, 1° ottobre 1959

L’anno millenovecentocinquantanove, il giorno 1 del mese di ottobre, in Cosenza, tra l’Associazione dei Commercianti della provincia di Cosenza […], e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio […], assistito dal […] Segretario della Camera Confederale del Lavoro Cgil, la Fisasca […], assistito dal […] Segretario della locale Unione Sindacale Provinciale Cisl, la Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio […], assistito dal […] Segretario della locale Camera Sindacale Provinciale Uil.
L’anno 1959, il giorno 1 del mese di ottobre, in Cosenza, tra l’Associazione dei Commercianti della Provincia di Cosenza […], e la Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio aderente alla Cisnal […]
Si è stipulato il seguente contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, da valere per il personale dipendente dalle aziende commerciali della provincia di Cosenza.

Sfera di applicazione:
L’accordo in parola si applica al personale delle aziende commerciali, di cui all’art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, con esclusione di quello dipendente dalle aziende appartenenti alle seguenti categorie:
Pubblici esercizi (caffè, bars, ristoranti, trattorie e laboratori di pasticcerie);
Alberghi, Pensioni. Locande ed Alberghi diurni;
Panifìci con annesse rivendite di pane e pasta;
Rivendite di giornali e riviste;
Case di Cura Private;
Aziende esercenti il commercio all’ingrosso di specialità medicinali.

Art. 3. - Orario di lavoro.
I minimi di retribuzione di cui all’art. 1 sono riferiti ad un orario di lavoro di otto ore giornaliere (quarantotto settimanali) per tutto il personale impiegatizio e salariato addetto al lavoro continuo.
Ad un orario di nove ore giornaliere (cinquantaquattro settimanali) per il seguente personale:
addetto allo scarico e carico delle merci;
fattorini;
inservienti;
magazzinieri.
Ad un orario di dieci ore giornaliere (sessanta settimanali) per il restante personale addetto al lavoro discontinuo di cui alle tabelle allegate al R.D.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e per quello espressamente indicato all’art. 35 del CCNL del 28 giugno 1958. 

Art. 4. - Trattamento economico per il personale dei negozi del settore alimentazione.
Per tutto il personale addetto ai negozi del settore alimentazione al dettaglio, i minimi di retribuzione di cui all’art. 1 devono intendersi remunerativi di otto ore giornaliere di lavoro ordinario e di un’ora e mezzo di lavoro straordinario quindi del compenso per lavoro straordinario.

Art. 5. - Rapporto numerico tra commessi e aiuto commessi.
Per quanto concerne il rapporto numerico tra commessi ed aiuto commessi di cui all’art. 7 del CCNL 28 giugno 1958, le parti convengono di mantenere le seguenti proposizioni:
Per tutti i settori: due aiuto commessi per ogni commesso.

Art. 8. - Interruzione pomeridiana del lavoro.
L’interruzione pomeridiana del lavoro non può essere di durata inferiore alle due ore giornaliere.

Art. 9. - Vitto e alloggio.
Per la misura del vitto e dell’alloggio, nel caso dovessero essere corrisposti, si fa esplicito riferimento a quanto contenuto nell’art. 113 del CCNL 28 giugno 1958.

Art. 12.
Per quanto non previsto dal presente accordo si fa esplicito riferimento al CCNL 28 giugno 1958.

Art. 14. - Controversie collettive.
Per la definizione delle eventuali controversie collettive le parti fanno esplicito riferimento a quanto espressamente detto nell’art. 120 del CCNL 28 giungo 1958.