Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 15 dicembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12 1961
Parti: Associazione dei Commercianti della provincia di Cagliari e Federazione Provinciale addetti al commercio e affini-Unione Provinciale Cisl di Cagliari, Sindacato Provinciale Lavoratori dipendenti da Aziende Commerciali, Segreteria della Camera Provinciale del Lavoro di Cagliari
Settori: Commercio, Cagliari

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Minimi di retribuzione.
Art. 3. - Riduzioni percentuali per i minori di anni 20.
Art. 4. - Riduzioni percentuali per i centri minori.
Art. 5. - Lavoro discontinuo.
Art. 6. - Cottimo.
Art. 7. - Missioni e trasferimenti.
Art. 8. - Ciclo di apertura e chiusura dei negozi e spacci.
Art. 9. - Interruzione giornaliera dell’orario di lavoro.
Art. 10. - Commissione paritetica.
Art. 11. - Condizioni di miglior favore.
Art. 12. - Riferimento a leggi o contratti nazionali.
Art. 13. - Decorrenza e durata.
Classificazione del personale in base al contratto nazionale 28 giugno 1958
Tabelle salariali

Contratto collettivo integrativo per i dipendenti dalle aziende commerciali della provincia di Cagliari, 15 dicembre 1959

L’anno millenovecentocinquantanove, il giorno quindici del mese di dicembre in Cagliari, tra l’Associazione dei Commercianti della provincia di Cagliari […] e la Federazione Provinciale addetti al commercio e affini […], assistiti dal[…]l’Unione Provinciale Cisl di Cagliari […]e il Sindacato Provinciale Lavoratori dipendenti da Aziende Commerciali […] e la Segreteria della Camera Provinciale del Lavoro di Cagliari […], si è stipulato il presente Contratto Provinciale Integrativo del Contratto Nazionale 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali.

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Il presente Contratto Provinciale integra le norme che disciplinano i rapporti di lavoro di tutti i settori merceologici e le categorie indicate nel Contratto Nazionale sopra citato.

Art. 2. - Minimi di retribuzione.
[…]
Le retribuzioni del settore della alimentazione s’intendono comprensive di ogni elemento relativo al compenso di un orano normale di lavoro di otto ore e di un’altra ora e un quarto di straordinario con le maggiorazioni di cui all’art. 37 del vigente Contratto Collettivo Nazionale.
[…]
Nel caso in cui, per decreto prefettizio, l’orario di apertura e chiusura dei negozi di generi alimentari dovesse subire diminuzioni, le retribuzioni resteranno invariate.
[…]

Art. 5. - Lavoro discontinuo.
La durata normale del lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni, tabella che qui di seguito si riproduce, viene fissata in ore nove giornaliere:
1) custodi;
2) guardiani diurni e notturni;
3) portieri;
4) personale addetto alla estinzione degli incendi;
5) fattorini;
6) uscieri e inservienti;
7) pesatori e aiuti;
8) magazzinieri e aiuti;
9) personale addetto ai trasporti;
10) personale addetto al carico e scarico;
11) stallieri e addetti al governo degli animali da trasporto;
12) sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro;
13) addetti ai centralini telefonici;
14) commessi di negozio nelle città con meno di 50 mila abitanti;
15) personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;
16) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento;
17) addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompisti);
18) interpreti alle dipendenze di agenzie di viaggi e turismo;
19) tutto l’altro personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

Art. 8. - Ciclo di apertura e chiusura dei negozi e spacci.
Le Organizzazioni Sindacali stipulanti si impegnano di regolare l’orario di apertura e chiusura dei negozi-spacci, attraverso proposte da farsi all’Autorità Prefettizia.

Art. 9. - Interruzione giornaliera dell’orario di lavoro.
Per tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto, l’interruzione minima giornaliera dell’orario è fissata in ore due per la stagione invernale, ed in ore tre per le altre stagioni.

Art. 10. - Commissione paritetica.
Le parti si danno atto d’aver costituito la Commissione Provinciale Paritetica avente funzioni di dirimere tutte le controversie in prima istanza per l’applicazione delle leggi sul lavoro e dei contratti di lavoro.
Si impegnano altresì affinché tutte le controversie sindacali vengano portate davanti alla suddetta Commissione di conciliazione entro e non oltre trenta giorni dalle date delle varie denunzie per esperire il tentativo di componimento amichevole.

Art. 12. - Riferimento a leggi o contratti nazionali.
Per quanto non contemplato dal presente contratto provinciale integrativo, le parti fanno riferimento alle norme e ai disposti dei contratti ed accordi nazionali, ed a tutte le disposizioni di legge in vigore.